Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21857 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21857 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27766-2022 proposto da:
CORAGGIO IDA, domiciliata presso il proprio indirizzo di posta elettronica, rappresentata e difesa da sé medesima, ex art. 86 cod. proc. civ;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CETARA, BANCA DI CREDITO COPERATIVO DI SCAFATI E CETARA;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 1716/2022 del Tribunale di Salerno, depositata in data 11/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 27/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI
Intempestività dell’opposizione – Insussistenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/03/2024
Adunanza camerale
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1716/22, dell’11 maggio 2022, del Tribunale di Salerno, che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. da essa proposta avverso l ‘ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione del medesimo Tribunale aveva dichiarato sia l’impignorabilità delle somme staggite, nell’ambito di procedura espropriativa mobiliare presso terzi da essa COGNOME promossa, ch e l’improcedibilità dell’azione ese cutiva.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essere creditrice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 1.023,51 e di avere, pertanto, sottoposto a pignoramento le somme dovute al proprio debitore dalla Banca di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Dichiarata dal giudice dell’esecuzione l’impignorabilità delle somme staggite e l’improcedibilità dell’azione esecutiva esperita, la COGNOME proponeva opposizione agli atti esecutivi, provvedendo a notificare la relativa citazione, dopo che il giudice del l’esecuzione aveva dichiarato, con ordinanza del 7 maggio 2019, il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di provvedimenti provvisori ex art. 618 cod. proc. civ., fissando per l’introduzione del giudizio di merito il termine di tre mesi, con decorrenza dalla comunicazione della stessa ordinanza.
Il giudice dell’opposizione, sul presupposto che l’odierna ricorrente non avesse rispettato il termine in questione, decorrente dal 9 maggio 2019 (data di comunicazione dell’ordinanza suddetta), avendo depositato in cancelleria solo il successivo 19 agosto la citazione introduttiva della fase di merito del giudizio ex art. 617 cod. proc. civ., provvedeva nei termini già
sopra indicati, ovvero dichiarando inammissibile la proposta opposizione e improcedibile l’azione esecutiva.
Avverso la sentenza del Tribunale salernitano ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME, sulla base -come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 618, comma 2, cod. proc. civ., ‘tenuto conto che nessuna preclusione era maturata in quanto l’azione di merito era stata ritualmente attivata entro il termine prev isto dall’ordinanza che aveva definito la fase cautelare sia attraverso la notifica tempestiva dell’atto introduttivo della fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi, avvenuta in data 6 agosto 2022, sia attraverso la tempestiva iscrizione a ruolo del procedimento, avvenuta in data 7 agosto 2022’.
La ricorrente denuncia il ‘macroscopico e grossolano errore’ in cui sarebbe incorso il giudice dell’opposizione, avendo essa COGNOME -come da documenti che allega -proceduto, il 6 agosto 2019, alla notifica a mezzo PEC dell’opposizione proposta nei confronti del debitore esecutato e del terzo pignorato e, il giorno successivo, il 7 agosto, iscritto a ruolo la suddetta opposizione. Ci rcostanza, quest’ultima, ‘evincibile dal sito istituzionale Giustizia Civile laddove il giudizio n. 8209/2019 R.G. Tribunale di Salerno risulta iscritto’, appunto, in tale data, come pure confermato dal fascicolo cartaceo che riporta, sul frontespizio, la medesima data di iscrizione. Sottolinea, quindi, la ricorrente come il grossolano errore del giudice dell’opposizione sia dipeso dal fatto che la nota di iscrizione a ruolo, inserita nel fascicolo cartaceo, riporta il timbro ‘depositato in cancelleria’ con data ‘19.08.2019’.
3.2. Il secondo motivo, che si precisa essere proposto ‘ ad abundantiam e per scrupolo difensivo ‘, denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -le medesime circostanze, già oggetto del primo motivo, come ‘omesso esame di un fatto decisivo, connesso e conseguente all’erronea individuazione e percezione da parte del giudice a quo della corretta data di incardinamento della fase di merito’.
Sono rimasti solo intimati il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la Banca RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito indicati.
7.1. Il primo motivo di ricorso -che rispetta la condizione di ammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., avendo la ricorrente provveduto alla ‘localizzazione’ dei documenti che attestano la tempestività dell’opposizione (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 10 dicembre 2020, n. 28184, Rv. 660090-01) -è fondato.
La natura di ‘ error in procedendo ‘, propria del vizio denunciato con il primo motivo di ricorso, vizio in ordine al quale questa Corte è giudice del ‘fatto processuale’, consente alla
stessa di accedere agli atti del giudizio di merito e, quindi, di accertare la fondatezza della censura stessa.
Dagli atti di causa emerge, infatti, che la notifica della citazione -tale essendo la forma che doveva rivestire l’atto introduttivo del giudizio di opposizione, secondo la regola per cui essa è quella ‘richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena’ (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 2 marzo 2023, n. 6237, Rv. 667141-01) -è stata effettuata il 6 agosto 2019, e dunque entro il termine di tre mesi fissato nell’ordinanza del 7 maggio 2019 (comunicata il successivo 9 maggio), con cui il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di provvedimenti provvisori ex art. 618 cod. proc. civ., fissando, appunto, termine per l’inizio del giudizio di merito in tre mesi.
7.2. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della