Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30110 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30110 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 564/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME , rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL e EMAIL
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO e d all’AVV_NOTAIO con domicilio digitale EMAIL e EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI FORLÌ n. 1132 del 22/12/2022; AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024 dal letta le memorie delle parti;
R.G. n. 564/2023
Ad. 25/9/2024 CC
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME e NOME COGNOME promuovevano, innanzi al Tribunale di Forlì, l’espropriazione forzata dei crediti vantati dal loro debitore, NOME COGNOME, nei confronti del terzo pignorato, la RAGIONE_SOCIALE;
-in esito alla dichiarazione resa da quest’ultima società (la quale aveva dichiarato che il COGNOME era assunto a tempo indeterminato dal 2016 con contratto di natura ‘intermittente’ e, cioè, con retribuzione puntualmente riportata nella comunicazione -corrisposta esclusivamente per le ore di lavoro effettivamente prestate, in base alle esigenze dell’impresa datrice), il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza del 14/10/2021 qualificava la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. come negativa, rigettava l’i stanza di accertamento ex art. 549 c.p.c. ed estingueva il processo esecutivo;
-con atto di citazione «in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc», notificato il 2/11/2021, NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, formulando le seguenti conclusioni: «In linea pregiudiziale: -DICHIARARE la nullità del procedimento per mancata incardinazione del giudizio ex art. 549 cpc; DICHIARARE nullo l’ iter procedimentale; DICHIARARE nulla l’ordinanza; -DISPORRE la retrocessione alla fase ex art. 549 cpc; · Nel merito: DICHIARARE non negativa la dichiarazione; -DARE ATTO che permane il rapporto di lavoro; -DARE ATTO che dunque vi possono essere crediti futuri; -DARE ATTO che non è stato detto se vi fossero crediti da riscuotere ancora come residui o indennità di fine rapporto o somme accantonate; -DARE ATTO che non doveva estinguersi per dichiarazione negativa ma ordinarsi al terzo di versare tutte le somme già a credito del debitore e quelle che diverranno a suo credito; In ogni caso e comunque: -CONDANNARE NOME al pagamento delle spese di soccombenza della fase di pignoramento presso terzi e/o della fase del giudizio di merito oltre ad accessori e come da notule diverse per ogni fase; -CONDANNARE la RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di soccombenza della fase di pignoramento presso terzi e della fase del
giudizio di merito oltre ad accessori e come da notule diverse per ogni fase avendo chiesto l’estinzione del giudizio»;
-con la sentenza n. 1132 del 22/12/2022, il Tribunale di Forlì rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese sostenute da NOME COGNOME;
-avverso tale decisione NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, basato su sedici motivi;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME;
-non svolgeva difese nel giudizio di legittimità la RAGIONE_SOCIALE, già contumace nel grado di merito;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 25/9/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-è superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché l’opposizione agli atti esecutivi di NOME COGNOME e NOME COGNOME non poteva essere iniziata direttamente con atto di citazione e la domanda di merito risulta perciò improponibile, sicché la pro nuncia impugnata dev’essere cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c.;
-il principio di necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive è stato affermato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-01 («La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del
contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diret ti a regolare il corso dell’esecuzione – determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.»), successivamente confermata da conformi pronunce di legittimità (da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024, Rv. 67043301: «L’opposizione esecutiva successiva all’inizio dell’esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell’atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l’improponibilità della domanda di merito.»), tanto da costituire un consolidato, uniforme e costante indirizzo giurisprudenziale;
-nella fattispecie in esame, i ricorrenti -anziché proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c. con ricorso al giudice dell’esecuzione hanno introdotto la causa con atto di citazione, evitando così lo svolgimento dell’indefettibile fase sommaria;
-la domanda di merito, come sopra avanzata, era, dunque, improponibile e il Tribunale di Forlì non avrebbe dovuto esaminarla, bensì rilevare il predetto ostacolo alla sua proposizione;
-l’improponibilità della domanda, rilevata in questa sede, comporta l’applicazione dell’art. 382 c.p.c. e, dunque, la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, con conseguente condanna (a norma dell’art. 385, comma 2, c.p.c.) dei ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente i costi di lite; dette spese sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari
a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate per il grado di merito in Euro 5.077,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione