Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29480 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29480 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19668/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio, con domiciliazione telematica per legge
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domiciliazione telematica come per legge
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO ANCONA n. 598/2023 depositata il 06/04/2023;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22/10/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO COGNOME impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza della Corte d ‘ appello di Ancona, n. 598 del 6/04/2023, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo n. 318 del 24/04/20218, di accoglimento dell ‘ opposizione agli atti esecutivi proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con condanna dell ‘ COGNOME al pagamento delle spese processuali in proprio, per avere agito esecutivamente in carenza di una valida procura alle liti, in quanto la detta società in accomandita semplice risultava già cancellata dal registro delle imprese.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La causa è stata chiamata per l ‘ adunanza camerale del 22/10/2025, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria e alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione, riservando il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio non reputa necessario riportare i motivi di ricorso, poiché, in via preliminare, ritiene il ricorso per cassazione inammissibile.
L ‘ opposizione proposta dinanzi al Tribunale di Fermo da NOME COGNOME era, ed è, un ‘ opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell ‘ art. 617 c.p.c. Tanto risulta dalla qualificazione ad essa data dal giudice, ossia dal Tribunale di Fermo: e non risulta, inoltre, in alcun modo contestato, in alcuna fase del giudizio di merito, dalle parti.
A tanto consegue che, a prescindere dalla fondatezza o meno dei motivi spesi dall ‘ COGNOME, l ‘ appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 310/2018, pubblicata il 24/04/2018, non poteva proporsi, atteso che le sentenze in materia di opposizioni formali, ossia agli atti esecutivi, sono rese – giusta il disposto dell ‘ art. 618
c.p.c. – in un unico grado di merito e sono impugnabili per cassazione soltanto ai sensi dell ‘ art. 111, settimo comma della Costituzione, per gli stessi motivi di cui all ‘ art. 360, primo comma, c.p.c., attesa la sostanziale omologazione del ricorso straordinario a quello ordinario, quantomeno nella prospettiva dei motivi proponibili.
L ‘ opposizione proposta da NOME COGNOME nasce come opposizione a ordinanza di assegnazione. Segnatamente, si legge nella sentenza impugnata, alla pag. 2, quanto segue: «trattasi di giudizio di merito ex art. 618, comma 2, c.p.c. introdotto da COGNOME NOME che aveva proposto opposizione avverso l ‘ ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell ‘ Esecuzione in data 27.3.2016 (esecuzione mobiliare 62/2016), revocata in quella sede con provvedimento del 12.5.2016; che l ‘ opponente ripropone l ‘ inesistenza del titolo esecutivo, il difetto della capacità giuridica e processuale del creditore e il difetto di procura, venendo in rilievo un titolo (sentenza n. 608/2014 del 12.8.2014 – Tribunale di Fermo) emesso in favore di soggetto inesistente in quanto società cancellata dal Registro delle Imprese già nell ‘ anno 1998; che la società opposta si è costituita, insistendo per il rigetto del ricorso e deducendo la validità della procura alle liti rilasciata a margine nel giudizio di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio (RG n. 1890/2007 -all. 4), l ‘ irrilevanza dell ‘ estinzione della società per essere tale vicenda rimasta estranea al giudizio conclusosi con la sentenza portata in esecuzione e l ‘ inammissibilità dell ‘ opposizione, stante il mancato rispetto del termine perentorio previsto per la notifica.».
Da quanto sopra discende pianamente che l ‘ unico rimedio spendibile dall ‘ COGNOME averso la sentenza del Tribunale di Fermo era il ricorso per cassazione, cosicché l ‘ appello doveva essere dichiarato inammissibile.
Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla rilevanza, ai fini dell ‘ impugnazione della sentenza in materia di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione
all ‘ esecuzione, della qualificazione, giusta o sbagliata che sia, operata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento che si intende impugnare (Cass. n. 4001 del 23/02/2006; Cass. 11012 del 14/05/2007, con riferimento a un caso concreto inverso a quello in esame; Cass. n. 16379 del 4/08/2005 sulla qualificazione della sentenza rimessa al giudice dell ‘ impugnazione solo nell ‘ ipotesi in cui essa non sia stata operata dal giudice che ha emanato il provvedimento impugnato): ossia, sulla base del principio dell ‘ apparenza, secondo il quale nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l ‘ appello, se l ‘ azione è stata qualificata come opposizione all ‘ esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell ‘ art. 111 cost., qualora l ‘ azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.
L ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione di merito avverso sentenza decisoria di opposizione agli atti esecutivi è, secondo la giurisprudenza di questa Corte, rilevabile d ‘ ufficio in sede di legittimità (da ultimo si veda Cass. n. 24927 del 17/09/2024 Rv. 672386 – 01).
A tanto consegue la cassazione senza rinvio della sentenza d ‘ appello, non potendo l ‘ appello avverso la sentenza del tribunale essere esperita in quanto relativa a opposizione agli atti esecutivi.
Le spese di lite della fase d ‘ appello vanno poste a carico dell ‘ COGNOME e sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore dell ‘ appellato COGNOME.
Le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza sostanziale dello stesso COGNOME e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell ‘ AVV_NOTAIO del controricorrente, che ha reso la dichiarazione di cui all ‘ art. 93, primo comma, c.p.c.
Poiché il ricorso non è dichiarato improcedibile, inammissibile o infondato, non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dell ‘ art. 13 d.P.R. del 2002, se dovuto.
P. Q. M.
Pronunciando sul ricorso, la Corte cassa senza rinvio la qui gravata sentenza, condannando NOME COGNOME al pagamento delle spese di lite di quel grado in favore della controparte e con la distrazione in favore dell ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, liquidandole in Euro 3.777,00 oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 22/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME