Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30909 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30909 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2209/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 1085/2021 depositata il 21/10/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il Comune di Civitavecchia propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi ed illustrato da memoria nei confronti di COGNOME NOME per la cassazione della sentenza pronunciata in data 21 ottobre 2021 dal Tribunale di Civitavecchia, notificata a mezzo pec in data 10 novembre 2021, regolarmente prodotta in copia notificata.
2.L ‘ intimata non ha svolto attività difensive in questa sede.
3.Il Tribunale di Civitavecchia dichiarava inammissibile l ‘ opposizione agli atti esecutivi proposta dal suddetto Comune, terzo pignorato. Verificava che la stessa era stata proposta con ricorso iscritto al ruolo generale degli affari civili e quindi non destinato al giudice dell ‘ esecuzione, con la conseguenza che non aveva avuto luogo la fase necessaria a carattere sommario prevista dall ‘ articolo 617 comma secondo c.p.c. A ciò il giudice di unico grado aggiungeva che l ‘ opposizione era comunque tardiva, essendo stato depositato il ricorso solo in data 30 maggio 2016, oltre il termine di 20 giorni decorrenti dalla comunicazione al terzo pignorato della ordinanza di assegnazione.
La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale. All ‘ esito dell ‘ adunanza camerale, il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Comune deduce la violazione degli articoli 101 e 183 c.p.c., nonché degli articoli 24 e 111 della Costituzione e la nullità della sentenza, avendo il giudice posto a fondamento della decisione una questione rilevata d ‘ ufficio senza preliminarmente sottoporla al contraddittorio delle parti, trattandosi di questione introdotta dalla parte opposta ma con ragioni diverse a quelle poste a fondamento della decisione. Sostiene infatti che solo in sentenza sono state affrontate la questione della tardività della
opposizione per decorso dei venti giorni a partire dalla conoscenza legale dell ‘ ordinanza e la questione connessa alla validità o meno del deposito telematico dell ‘ atto introduttivo, sulle quali il tribunale non aveva mai sollecitato il contraddittorio.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli articoli 13 del DM n. 44 del 2011 e 16 bis del DL n. 179 del 2012 nonché dell ‘ articolo 51, comma 2, lettere a) e b) del predetto decreto, convertito con modifiche nella legge n. 114 del 2014. Afferma che il deposito telematico degli atti si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna e che pertanto la sua iscrizione a ruolo doveva ritenersi a quel punto perfezionata, in assenza di errore fatale.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell ‘ articolo 548 c.p.c., in quanto l ‘ ordinanza di assegnazione si basa sull ‘ erronea affermazione che il Comune di Civitavecchia non abbia reso la dichiarazione di terzo, affermazione erronea, in quanto il Comune rendeva la prescritta dichiarazione indicando che il credito della debitrice RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti si era estinto per cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta anni prima dell ‘ inizio dell ‘ esecuzione, e che comunque il credito doveva ritenersi prescritto.
Con il quarto motivo il Comune ricorrente deduce la violazione degli articoli 134 c.p.c. e 111 della Costituzione nonché l ‘ apparenza della motivazione perché il giudice, nel provvedimento impugnato, si sarebbe limitato ad affermare che le sue eccezioni erano infondate senza spiegarne i motivi, con motivazione del tutto assente o comunque apparente.
Infine, con il quinto motivo , si denuncia la violazione dell ‘ articolo 2495 c.c. e la nullità della intera procedura esecutiva in quanto intrapresa nei confronti di una società, la RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro delle imprese nel 2004, ben otto anni prima della emissione
del decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo posto in esecuzione.
Così brevemente enunciato il contenuto dei motivi di ricorso, se ne evince con chiarezza che non è censurato il punto decisivo della sentenza con il quale è stata dichiarata inammissibile l ‘ opposizione agli atti esecutivi perché non preceduta dalla fase sommaria obbligatoria, secondo il principio di diritto affermato da Cass. n. 25170 del 2018 e consolidatosi nei successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità.
Ne consegue la necessità di cassare senza rinvio la sentenza impugnata, ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché non poteva essere proposta la domanda di merito a cognizione piena relativa al giudizio di opposizione agli atti esecutivi ove non preceduta dall ‘ introduzione della fase sommaria, per le motivazioni esposte nel richiamato precedente.
L ‘ esito del giudizio, che non dà spazio ad ulteriori accertamenti, rende superflua la rimessione della causa al primo giudice, come sarebbe stato altrimenti necessario, al fine di integrare il contraddittorio, non essendo mai stata evocata in giudizio la società debitrice RAGIONE_SOCIALE
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l ‘ intimata svolto attività difensive in questa sede.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e la parte ricorrente risulta soccombente: pertanto, è gravata dall ‘ obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell ‘ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se effettivamente dovuto.
P. Q. M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 25