Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24927 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24927 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23682/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: EMAIL
-ricorrente – contro
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 559/2022, pubblicata in data 18 marzo 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione avverso l’atto di precetto, notificatogli da NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui si intimava il pagamento della somma di euro 9.824,84, in forza di sentenza n. 224 del 2014 emessa dal Giudice di pace di Modica, eccependo la mancanza della procura ad litem a margine dello stesso, nonché la nullità, per carenza di motivazione, del capo della sentenza relativo alla condanna al risarcimento dei danni.
Il Giudice adito, con sentenza n. 763/2020, rigettava l’opposizione.
La sentenza, impugnata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Catania, che ha, in sintesi, osservato che : a) il precetto, essendo atto stragiudiziale, poteva essere sottoscritto personalmente dalla parte intimante ovvero da procuratore ad negotium e che la ‹‹ sottoscrizione da parte di altro soggetto, in rappresentanza del titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo, non ne costituisce(va) un vizio, poiché la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita ad un avvocato ››, cosicché del tutto irrilevante si rivelava il difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto; b) gli altri motivi di opposizione, attenendo alle statuizioni della sentenza da cui scaturiva il credito azionato con l’atto di precetto , avrebbero dovuto essere fatti valere mediante impugnazione della sentenza n. 224/2014 del Giudice di pace di Modica.
NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con tre motivi.
NOME COGNOME, pur ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è superflua la verifica della ritualità o meno dell’instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità nei confronti di NOME COGNOME, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità o di integrazione del contraddittorio, nell’evenienza di ricorso di cui si palesi l’inammissibilità o l’infondatezza (Cass., sez. U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez. U, 22/12/2015, n. 25772).
Con il primo motivo è dedotta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ.
Il ricorrente ribadisce che l’atto di precetto è nullo per difetto, da parte dei difensori che lo hanno sottoscritto, di un valido mandato difensivo, dal momento che la procura conferita a margine dell’atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di pace di Modica non comprendeva anche il mandato per la successiva fase esecutiva.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. La censura, concernent e la mancanza di procura nell’atto di precetto, è sicuramente qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, rimedio con il quale si fanno valere appunto vizi formali degli atti e dei provvedimenti del processo esecutivo e di quelli preliminari dell’azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto (Cass., sez. 3, 23/03/1998, n. 3069; Cass., sez. 3,
22/05/1997, n. 4561; Cass., sez. 3, 05/04/2003, n. 5368; Cass., sez. 3, 08/05/2006, n. 10497).
I l giudice d’appello, dovendo qualificare l’opposizione ai fini dell a individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza resa a definizione di una opposizione agli atti esecutivi, non soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione.
Non avendo la Corte d’appello a ciò provveduto, l’inammissibilità dell’appello deve essere rilevata in sede di legittimità, anche d’ufficio; ne discende che la sentenza d’appello va, sul punto, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione gravata per ‹‹violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza per difetto di motivazione ›› , rimarcando che la sentenza n. 224/2014 del Giudice di pace di Modica, nella parte in cui lo condannava al risarcimento del danno determinato dall’immissione di rumori molesti, era carente di motivazione, perché si basava sulle sole richieste delle controparti, prive di qualsiasi riscontro.
3.1. La censura è inammissibile, in quanto propone una doglianza relativa alla sentenza posta a fondamento dell’esecuzione.
3.2. In proposito, non può che essere ribadito il principio per il quale, in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (così già Cass., sez. 3, 25/02/1994,
n. 1935; Cass., sez. L, 23/03/1999, n. 2742; Cass., sez. 6 -3, 18/02/2015, n. 3277; Cass., sez. L, 14/02/2013, n. 3667; Cass., sez. 3, 24/07/2012, n. 12911; Cass., sez. 3, 20/04/2009, n. 9347; Cass., sez. 1, 05/09/2008, n. 22402; Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8928; Cass., sez. 3, 30/11/2005, n. 26089; Cass., sez. L, 21/04/2004, n. 7637; Cass., sez. 6 -3, 14/02/2020, n. 3716; Cass., sez. 3, 08/11/2023, n. 31130).
L’eventuale carenza di motivazione della sentenza n. 224/14 resa dal Giudice di pace di Modica in punto di determinazione del danno avrebbe dunque potuto eventualmente trovare soluzione mediante l’impugnazione di quel provvedimento costituente titolo esecutivo, non potendo in alcun caso trovare spazio in sede di opposizione all’esecuzione.
4. Con il terzo motivo i l ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare l’intervenuta riforma parziale, in appello, della sentenza n. 224/2014 del Giudice di pace di Modica, nonostante tale fatto fosse stato portato a sua conoscenza; precisa, al riguardo, che il Tribunale di Ragusa, quale giudice di secondo grado, con sentenza n. 1578/2021 del 30 dicembre 2021, passata in giudicato, aveva accolto parzialmente il gravame dallo stesso proposto , riducendo l’importo del risarcimento danni da euro 9.000,00 ad euro 4.000,00 complessivi.
Il motivo è inammissibile per violazion e dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché, pur avendo prodotto, unitamente al ricorso per cassazione, copia della sentenza n. 1578/2021 sopra richiamata, il ricorrente ha omesso di specificare in quale fase del giudizio d’appello definito con la sentenza in questa
sede impugnata avrebbe portato a conoscenza della Corte territoriale l’intervenuta modifica del titolo esecutivo, essendosi con le note autorizzate del 15 giugno 2020, pure depositate in sede di legittimità, limitato a segnalare la pendenza, dinanzi al Tribunale di Ragusa, del procedimento d’appello (recan te n. 4610/2014 r.g.) avverso la sentenza di primo grado n. 224/2014 del Giudice di pace di Modica ed a richiedere un rinvio in attesa della definizione di quel giudizio.
Conclusivamente, vanno dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivo e, pronunciando sul primo motivo, la sentenza va cassata senza rinvio limitatamente al capo relativo all’opposizione agli atti esecutivi.
La cassazione senza rinvio di un solo capo della sentenza non ne travolge la statuizione finale sulle spese di lite del giudizio di merito, in considerazione della valutazione complessiva di soccombenza dell’odierno ricorrente .
Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva dell’intimato .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso e, pronunciando sul resto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all’opposizione agli atti esecutivi .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione