Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3746 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Presidente: COGNOME NOME
SEZIONE TERZA CIVILE Relatore: COGNOME NOME
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3746 Anno 2024
Data pubblicazione: 09/02/2024
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 31/01/2024 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 3468/2023
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 3468 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
-intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1650/2022, pubblicata in data 28 novembre 2022 (e notificata in data 29 novembre 2022);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignorato i crediti retributivi vantati dal proprio debitore NOME COGNOME nei confronti del Comune di Oria, datore di lavoro di quest’ultimo.
Il giudice dell’esecuzione ha dapprima assegnato, in favore del creditore, l’importo di € 21.925,53. Successivamente, a seguito di un’istanza di correzione di errore materiale avanzata
dall’ente locale terzo pignorato, ha emesso un provvedimento di correzione di tale ordinanza « nella parte in cui è indicato ‘letto e applicato l’art. 548 II co. cpc’ che va omesso e nella parte in cui si ordina al terzo di pagare in favore del creditore procedente la somma di Euro 21.925,53 ».
Il creditore ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale provvedimento.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Brindisi.
Ricorre il COGNOME, sulla base di cinque motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente locale intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione il rilievo dell’improcedibilità dell’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal ricorrente, per il mancato svolgimento della fase sommaria della stessa davanti al giudice dell’esecuzione.
1.1 Dagli atti di causa proAVV_NOTAIOi emerge che:
-l’opposizione è stata presentata con ricorso, diretto alla ‘ Sezione civile ‘ del Tribunale di Brindisi, depositato in data 23 febbraio 2015;
-essa è stata iscritta direttamente nel ruolo contenzioso e non depositata nel fascicolo dell’esecuzione, tanto che come emerge dalla stessa copia dell’ atto di opposizione depositata dal ricorrente -l’udienza di comparizione delle parti venne fissata per il 28 ottobre 2015 dal Giudice Unico della sezione civile del tribunale nell’ambito del relativo procedimento civile contenzioso (che lo stesso
ricorrente indica come iscritto al n. 642/2015 R.G., mentre l’esecuzione era iscritta al n. 1058/2012 R.G. ), con assegnazione del termine fino al 28 settembre 2015 per la notifica del ricorso;
-a seguito della tardiva notificazione del l’originario ricorso, rispetto a detto termine, risulta emesso (in data 14 aprile 2016) un provvedimento istruttorio, richiamato nella sentenza impugnata, con il quale il medesimo giudice della Sezione Civile del tribunale (nell’ ambito del procedimento iscritto al n. 642/2015 R.G., cioè nel procedimento relativo al giudizio contenzioso, non nel procedimento esecutivo ), chiarisce che l’opposto non si era costituito all’udienza del 28 ottobre 2015, ma solo con una successiva memoria depositata in data 13 novembre 2015;
-all’esito della valutazione della infondatezza dell’ eccezione di tardività della notificazione dell’originario ricorso in opposizione, l’indicato giudice istruttore del giudizio contenzioso risulta essersi limitato a fissare semplicemente una successiva udienza per il 23 novembre 2016, che deve ritenersi una udienza di trattazione del merito dell’opposizione , mentre non risulta alcuna decisione in ordine ai provvedimenti indilazionabili e urgenti di cui all’art. 618 c.p.c., né risulta fissato alcun termine per l’instaurazione del giudizio di merito (come avrebbe dovuto avvenire all’esito della fase sommaria dell’opposizione, svolta in sede esecutiva).
1.2 In base a quanto appena esposto, deve ritenersi che la fase sommaria dell’opposizione nell’ambito del processo esecutivo, davanti al giudice dell’esecuzione, non si è effettivamente mai svolta.
A tale conclusione si perviene anche considerando che l’esposizione dei fatti di causa di certo non è sufficientemente specifica nel dare eventualmente conto di un diverso svolgimento della
vicenda processuale, come sarebbe stato eventualmente necessario, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
Anzi, anche nel ricorso per cassazione, in realtà, segnatamente nella parte di esso dedicata allo « Svolgimento del processo definito con la sentenza qui censurata », non solo non sembra darsi atto del fatto che si sia svolta la fase sommaria dell’opposizione in sede esecutiva, ma addirittura sembra, almeno implicitamente, darsi atto del contrario, in quanto si legge quanto segue: « Avverso il provvedimento correttivo del 26.5.2014 reso nella causa R.G. 1058/2012, COGNOME ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., motivando l’inammissibilità del rimedio dell’istanza di correzione materiale, atteso che non vi era alcun errore materiale da correggere del 26.5.2014. Incardinato il procedimento con R.G. 642/2015-Tribunale di Brindisi, con fissazione della prima udienza al 3.3.2015, poi rinviata d’ufficio al 28.10.2015, il Comune è rimasto contumace, per costituirsi il 13.11.2015, a seguito di rinnovazione della notificazione disposta dal Giudice. All ‘udienza di trattazione per il 23.11.2016, le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente discussione orale della causa, ex art. 282 sexies cpc, giudizialmente disposta per l’udienza del 20.2.2019, differita all’ 8.5.2019 ».
Che non si sia svolta la fase sommaria in sede esecutiva, infine, emerge altresì dalle note autorizzate depositate dallo stesso ricorrente COGNOME nel giudizio di opposizione (e proAVV_NOTAIOe nella presente sede in modalità telematica: documento al quale questa Corte accede per la natura del vizio ufficiosa-mente riscontrabile), in cui si legge quanto segue: « Avverso detto provvedimento, il 23.2.2015 il creditore propose opposizione ex art. 617, comma 2, cpc, instaurando il presente procedimento, cui seguì -a seguito di rinnovazione delle notificazione -la comparsa di costituzione e risposta del debitore in data 13.11.2015
(circostanza che superava un’eccezione di improcedibilità sollevata da controparte, in quanto con la sua costituzione in giudizio l’atto aveva comunque raggiunto lo scopo, come deciso dal G.E. con ordinanza del 14.4.2016). 11. All’udienza del 23.11.2016, i l creditore ribadì che l’oggetto della controversia era limitato ai vizi della ‘correzione materiale’ apportata dal precedente G.E. (sia in punto di inammissibilità del mezzo processuale dell’istanza di correzione materiale che di infondatezza nel merito del provvedimento): concluse poi perché venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni, come fece anche controparte. 12. L’odierno Giudice dispose la discussione orale della causa, ex art. 282 sexies cpc, per l’udienza del 20.2.2019, con note fino al 10.1.2019 ».
La presente opposizione risulta, in definitiva, introAVV_NOTAIOa con ricorso iscritto direttamente nel ruolo contenzioso civile, non depositato nel fascicolo dell’esecuzione, e il ricorso non risulta essere stato mai stato trasmesso al giudice dell’esecuzione e inserito nel relativo fascicolo, ma direttamente trattato e deciso in sede contenziosa civile, per essere definito con la sentenza impugnata.
1.3 In siffatta situazione , secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa stessa Corte, si verifica l’ improcedibilità della fase di merito dell’opposizione , in quanto « la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive, successive all ‘ inizio dell ‘ esecuzione, davanti al giudice dell ‘ esecuzione, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c., è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione
del contraddittorio nell ‘ ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell ‘ opposizione da parte del giudice dell ‘ esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell ‘ eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell ‘ esecuzione – determina l ‘ improponibilità della domanda di merito e l ‘ improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena » (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 -01; conf., tra le tante: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 10898 del 24/04/2023, Rv. 667592 -02; Sez. 3, Sentenza n. 31068 del 08/11/2023, Rv. 669459 01).
Il rilievo dell’improponibilità della domanda di merito e dell’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena, possibile anche di ufficio nella presente sede ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., imponendo la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, rende superfluo l’esame , ed anche la stessa esposizione, dei singoli motivi del ricorso.
Decidendo sul ricorso, la decisione impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché l’azione di merito relativa all’opposizione non poteva essere proposta.
Le spese del giudizio di merito possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione dell’epoca di svolgimento della vicenda processuale, anteriore al consolidamento dell’indirizzo di questa Corte in tema di inderogabile necessità della fase sommaria delle opposizioni esecutive davanti al giudice dell’esecuzione. Nulla è a dirsi, d’altra parte, in ordine alle spese del giudizio di legittimità , non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Per questi motivi
La Corte:
-decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché l’azione di merito relativa all’opposizione non poteva essere proposta;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-