Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9811 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9811 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2099 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente in via principale-
nei confronti di
REGIONE MARCHE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente/ricorrente in via incidentalenonché
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 641/2022, pubblicata in data 17 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
27 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Regione Marche ha promosso procedimento di espropriazione mobiliare (in virtù di conversione di precedente sequestro
Oggetto:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
Ad. 27/03/2024 C.C.
R.G. n. 2099/2023
Rep.
conservativo) nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, quale terza proprietaria dei beni della sua debitrice RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita nel corso del procedimento), a seguito di sentenza che aveva dichiarato l’inefficacia della vendita dei suddetti beni, da parte di quest’ultima in favore della prima, ai sensi dell’art. 2901 c.c..
Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva.
La Regione Marche ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato tale opposizione inammissibile, con decreto, inaudita altera parte , avverso il quale la creditrice procedente ha proposto reclamo al collegio, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c..
In accoglimento del suddetto reclamo, il tribunale, in composizione collegiale, ha revocato il decreto del giudice dell’esecuzione con cui era stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione, nonché, sia pure solo in via cautelare, la stessa ordinanza del medesimo giudice che aveva dichiarato l’estinzione del processo esecutivo, assegnando alle parti il termine di cui all’art. 618 comma 2, c.p.c., per l’introduzione del giudizio di merito relativo all’opposizione agli atti esecutivi avanzata dalla Regione Marche.
Instaurato il giudizio di merito, il Tribunale di Fermo ha dichiarato improponibili le domande dell’opponente, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Ricorre, in primo luogo, RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico, articolato, motivo, al quale resiste, con controricorso, la Regione Marche.
Ricorre, altresì, la Regione Marche, con distinto e autonomo successivo ricorso, sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, va rilevato che il ricorso della Regione Marche, proposto successivamente al ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE, va qualificato come ricorso incidentale. Esso è, comunque, da ritenersi tempestivo, essendo stato notificato nel term ine di cui all’art. 370 c.p.c. (precisamente in data 18 gennaio 2023).
È pregiudiziale ed assorbente l’esame del primo motivo del ricorso incidentale della Regione Marche, con il quale si denunzia « Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in particolare degli artt. 617 e 618 e 669 terdecies cpc falsa rappresentazione della realtà ».
La Regione ricorrente deduce che la fase sommaria della sua opposizione non aveva potuto avere compiuto svolgimento davanti al giudice dell’esecuzione, poiché quest’ultimo aveva provveduto con decreto inaudita altera parte , senza convocare le parti, ma, successivamente, lo stesso tribunale in composizione collegiale, in sede di reclamo, aveva assegnato il termine per l’introduzione del merito dell’opposizione, onde non le era imputabile alcuna delle eventuali irregolarità della fase sommaria e, comunque, tali eventuali irregolarità non avrebbero in nessun caso potuto condurre alla dichiarazione di improponibilità della sua opposizione.
Il motivo è manifestamente fondato.
Ric. n. 2099/2023 – Sez. 3 – Ad. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 2.1 Secondo l’indirizzo di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 -01 e 02 e successive conformi), « la preliminare fase sommaria delle
opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario » onde « la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione -non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena »; resta peraltro fermo, in ogni caso, che « laddove il mancato tempestivo inserimento (del ricorso) nel fascicolo dell’esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell’atto presso l’ ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell’esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell’esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo ».
Non potrebbe, dunque, condurre alla dichiarazione di definitiva inammissibilità o improponibilità del merito dell’opposizione agli atti esecutivi l’omesso svolgimento della relativa fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, laddove tale omissione non sia imputabile ad un’erronea introduzione del giudizio da parte dell’opponente, ma ad un errore dell’uffic io giudiziario.
Per giungere alla definitiva dichiarazione di inammissibilità della fase di merito delle opposizioni esecutive successive all’inizio dell’esecuzione occorre che la violazione delle disposizioni sulla regolare instaurazione delle stesse, secondo la inderogabile struttura bifasica prevista dalla legge, sia imputabile all’opponente e non ad un errore dell’ufficio giudiziario . I n quest’ultima ipotesi, il giudizio di cognizione di merito relativo all’opposizione (svoltosi senza la preventiva fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione) sarà comunque nullo e dovrà essere rinnovato, previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa, ma senza alcuna decadenza per la parte opponente (diversamente da quanto accadrà nel caso in cui l’omissione sia imputabile alla parte).
2.2 Tanto premesso, nella specie, oltre a non potersi ritenere imputabile alla Regione opponente alcuna irregolarità nella fase introduttiva dell’opposizione, che essa ha correttamente proposto al giudice dell’esecuzione, con ricorso tempestivamente depositato nel relativo fascicolo, in realtà non può neanche ritenersi che la fase sommaria dell’opposizione medesima, in sede esecutiva, non si sia effettivamente svolta.
Di conseguenza, non può ritenersi necessaria la sua rinnovazione, prima dello svolgimento del merito dell’opposizione stessa.
2.3 Deve considerarsi, in proposito, in primo luogo, che il ricorso in opposizione è stato sottoposto e preso in esame dal giudice dell’esecuzione, il quale ha addirittura provveduto sullo stesso, dichiarandolo inammissibile.
D’altra parte, i plurimi vizi del provvedimento del giudice dell’esecuzione (perché non era stato preceduto dalla regolare convocazione delle parti e perché il giudice dell’esecuzione non ha il potere di decidere definitivamente sull’opposizione agli atti esecutivi, dovendo limitarsi a pronunciare, in via cautelare, i provvedimenti indilazionabili ovvero sull’istanza di sospensione
dell’esecuzione, assegnando alle parti il termine per l’introduzione del giudizio di merito) sono stati correttamente denunciati dalla parte opponente con il reclamo al collegio di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., cioè il rimedio predisposto dall’ordinamento proprio per consentire l’impugnazione dei provvedimenti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nella fase sommaria dell’opposizione.
Altrettanto correttamente, il tribunale in composizione collegiale, previa regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, rilevati gli indicati vizi del procedimento svoltosi davanti al giudice dell’esecuzione e la palese illegittimità del provve dimento da quest’ultimo emesso, ha, in primo luogo, provveduto a revocare tale provvedimento.
Inoltre, sostituendosi al medesimo giudice dell’esecuzione, in considerazione del carattere devolutivo del rimedio di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., ha, altresì, provveduto esso stesso sia ad emettere i provvedimenti indilazionabili di natura cautelare che avrebbe dovuto aAVV_NOTAIOare il giudice dell’esecuzione (revocando, appunto, in via meramente cautelare, il provvedimento di estinzione atipica della procedura esecutiva: cioè, in sostanza, sospendendone gli effetti), sia assegnando il termine per l’introduzione del giudizio di merito, erroneamente non assegnato dallo stesso giudice dell’esecuzione (come del resto può e, anzi, sarebbe sempre opportuno che facesse il tribunale, in sede di reclamo proposto ai sensi degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., quanto meno laddove il giudice dell’esecuzione abbia omesso di farlo, ma anche nel caso contrario, quando sia opportuno al fine di evitare la necessità per le parti di instaurare il giudizio di merito prima ancora di avere contezza del definitivo esito della fase sommaria cautelare).
2.4 Di conseguenza, poiché, nell’indicata situazione, la fase sommaria dell’opposizione, nell’ambito del processo esecutivo, deve ritenersi essersi svolta, sia pure a seguito della fase
impugnatoria (in senso lato) davanti al collegio, all’esito della quale si è posto rimedio alle irregolarità determinate dal giudice dell’esecuzione, il giudizio di merito dell’opposizione instaurato dall’opponente avrebbe dovuto ritenersi pienamente ammis sibile e regolarmente procedibile e il tribunale avrebbe dovuto esaminare il merito dell’opposizione stessa.
La decisione impugnata va, pertanto, cassata, affinché alla celebrazione della fase di merito della dispiegata opposizione si provveda in sede di rinvio, il che determina l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale della Regione Marche, relativo appunto al merito stesso dell’opposizione .
All’esito del giudizio di rinvio dovrà, inoltre, nuovamente provvedersi anche alla regolamentazione delle spese del giudizio, il che determina l’assorbimento del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto proprio il capo relativo alle spese della decisione di primo e unico grado.
Resta impregiudicata, in sede di rinvio, ogni questione sulla identificazione del debitore, alla luce delle documentate vicende della società RAGIONE_SOCIALE.
È accolto il primo motivo del ricorso incidentale della Regione Marche, assorbito il secondo nonché il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Fermo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il primo motivo del ricorso incidentale della Regione Marche, assorbito il secondo nonché il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE;
-cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Fermo, in
persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-