Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1049 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1049 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5940/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (80224030587), che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di PALERMO n. 2137/2022 depositata il 28/12/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/11/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che:
NOME COGNOME premessa la pendenza dei procedimenti in Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale sulla cui base era stata emessa la cartella all ‘ origine della procedura esecutiva e avverso la sentenza resa in revocazione della prima, nonché in appello avverso la stessa cartella di pagamento sopra citata, proponeva opposizione all ‘ ipoteca legale iscritta in data 15/06/2009 n. 15398 e R.P. 1957 e all ‘ avviso di vendita immobiliare effettuata ai sensi dell ‘ art. 78 d.P.R. n. 602 del 30/09/1972 del 3/02/2011, per oltre un milione di euro (complessivi € 1.036.580,76) che egli stesso qualificò ai sensi dell ‘ art. 617 c.p.c., al Tribunale di Sciacca;
la fase cautelare si concluse con la sospensione dell ‘ esecuzione e venne introdotto dallo stesso COGNOME il giudizio di merito, che, con la costituzione sia dell ‘ Agenzia delle Entrate e dell ‘ Agenzia delle Entrate Riscossione, proseguì col deposito di documenti e memorie;
all ‘ esito, senza che fosse dato ingresso a consulenza tecnica o ad attività istruttoria, pure richiesta dal COGNOME, l ‘ opposizione venne rigettata dal Tribunale con sentenza n. 553 del 2016;
NOME COGNOME propose impugnazione di merito e la Corte d ‘ appello di Palermo, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2137 del 28/12/2022 ha dichiarato inammissibile l ‘ impugnazione, affermando che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, di cui all ‘ art. 617 c.p.c., la sentenza di primo grado doveva essere impugnata direttamente per cassazione, in forza del disposto dell ‘ art. 618 dello stesso codice di rito civile;
avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo NOME COGNOME;
rispondono, con separati controricorsi, l ‘ Agenzia delle Entrate, difesa dall ‘ Avvocatura dello Stato e l ‘ Agenzia delle Entrate Riscossione, con difensore del libero foro;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;
il ricorrente ha depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 18/11/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione ed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi;
Considerato che:
NOME COGNOME propone un unico motivo di ricorso, del seguente tenore: nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617 e 618 codice procedura civile, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norma di diritto;
l ‘ assunto fondamentale è che nel ricorso erano state prospettate anche censure di merito, ossia riguardati lo stesso diritto a procedere ad esecuzione forzata e che il Tribunale non aveva qualificato l ‘ opposizione quale agli atti esecutivi, cosicché la decisione della Corte territoriale, di inammissibilità dell ‘ appello, era errata;
il ricorrente, pur dilungandosi ampiamente sulla circostanza dell ‘ avere il Tribunale esaminato la questione dell ‘ impignorabilità (sebbene con un ‘ evidente formulazione in via ipotetica, ossia se si potesse riqualificare l ‘ opposizione come di merito), non riproduce in alcun modo il testo dell ‘ originario ricorso al giudice dell ‘ esecuzione, ossia, in concreto dell ‘ atto che ha dato luogo all ‘ apertura della fase di sospensiva, in modo da palesarne l ‘ esatto contenuto, se avente soltanto riferimento a vizi di carattere formale o, invece, se riferito anche a ragioni di merito concernenti il diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte degli enti impositori, cosicché non è possibile determinare se vi fosse stata anche la proposizione di un ‘ opposizione all ‘ esecuzione e non solo, come ammesso dallo stesso ricorrente, di un ‘ opposizione agli atti esecutivi;
lo stesso ricorrente, nel riprodurre il contenuto delle varie memorie depositate in corso di causa, ammette, quantomeno implicitamente, che la prospettazione di motivi di opposizione di merito, ossia ai sensi dell ‘ art. 615 c.p.c., sia stata effettuata soltanto con gli atti ulteriori e diversi rispetto al ricorso originario, che quindi era limitato alla deduzione di vizi di carattere meramente formale;
la giurisprudenza di questa Corte è stabile nel ritenere che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi è preclusa l ‘ introduzione di ulteriori domande rispetto a quella cristallizzate nell ‘ originario ricorso introduttivo del giudizio, anche se riferito alla sola fase sospensiva in termini si veda di recente Cass. n. 7163 del 10/03/2023 Rv. 667385 – 01 secondo la quale nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (nella specie, avverso l ‘ ordinanza con cui il giudice dell ‘ esecuzione aveva deciso una controversia distributiva ex art. 512 c.p.c.), il thema decidendum è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l ‘ atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso petitum (per la giurisprudenza meno recente e con riferimento alla preclusione a domande nuove nell ‘ ambito dello stesso giudizio di opposizione agli atti esecutivi si veda Cass. n. 18761 del 07/08/2013 Rv. 627504 – 01);
a tanto consegue che la decisione della Corte territoriale, di inammissibilità dell ‘ impugnazione di merito, è corretta, in quanto le sentenze rese in materia di opposizione formale, di cui all ‘ art. 617 c.p.c., non sono impugnabili con l ‘ appello, bensì soltanto con il ricorso per cassazione per violazione di legge, come affermato dalla oramai risalente giurisprudenza di questa Corte a partire dalla metà dello scorso secolo, ossia a seguito dell ‘ entrata in vigore della Costituzione repubblicana (Cass. n. 558 del 29/02/1952, Cass. n. 2917 del 28/07/1956, una prima pronuncia massimata sul punto, con riferimento, peraltro, a sentenza di merito che aveva pronunciato sia su un ‘ opposizione all ‘ esecuzione ai sensi dell ‘ art. 615
c.p.c. che su una agli atti di cui all ‘ art. 617 c.p.c., cd. sentenza ancipite, è Cass. n. 1050 del 23/04/1963 Rv. 261494 – 01);
vale al riguardo il consolidato – in base a granitica giurisprudenza nomofilattica principio dell’apparenza, per il quale è insuperabile, ai fini dell’individuazione del giudice cui proporre il gravame e indipendentemente dalla sua correttezza, la qualificazione espressamente data alla domanda dal giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare;
il ricorso di NOME COGNOME deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, non potendosi ammettere un doppio sindacato di merito e di legittimità avverso una sentenza di primo grado o, meglio, in unico grado di merito, definita dalla legge processuale, all ‘ art. 618, comma secondo e comma terzo, c.p.c., non impugnabile e, secondo la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione (Cass. n. 6968 del 06/07/1999 Rv. 528318 – 01) per violazione di legge ai sensi dell ‘ art. 111 Costituzione;
all ‘ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore delle due controricorrenti, liquidate per ciascuna di esse come da dispositivo, sulla base dell ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia;
deve, infine, attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell ‘ impugnazione) di cui all ‘ art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: per Agenzia delle Entrate, in Euro 13.900,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge; per Agenzia delle Entrate Riscossione, in Euro
13.900 per compensi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di