Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16999 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16999 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16212/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
COGNOME quale titolare della omonima impresa individuale RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Fausto, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale come per legge
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Bologna n. 123/2023, pubblicata in data 19 gennaio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso l ‘ atto di precetto, per euro 5.020,57, notificato da NOME COGNOME in forza di sentenza n. 927/16 pronunciata dal Tribunale di Parma, con la quale era stata rigettata la domanda avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE e dei soci, in proprio, COGNOME e COGNOME, con conseguente condanna dell ‘ attrice a rifondere le spese di lite alla RAGIONE_SOCIALE
L ‘ opponente eccepì, tra l ‘ altro, l ‘ inesistenza del titolo esecutivo, essendo stata la condanna pronunciata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro delle imprese il 16 maggio 2013, l ‘ irregolarità della richiesta di spedizione in forma esecutiva da parte del difensore della RAGIONE_SOCIALE e la mancanza di una valida procura per l ‘ atto di precetto, essendo richiamata quella rilasciata a margine della comparsa di costituzione depositata nel giudizio definito con la sentenza n. 927/16.
Il Tribunale adito osservò che nel giudizio definito con la sentenza n. 927/16 si era costituita RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALE, in proprio, e che, sebbene la formula esecutiva fosse stata richiesta dall ‘ avv. COGNOME, difensore della società estinta, ciò non dava luogo a nullità della spedizione in forma esecutiva in mancanza di un pregiudizio per il debitore, essendo stato il precetto notificato dall ‘ ex socio, a ciò legittimato; inoltre, l ‘ irregolarità della procura
relativa al precetto era stata sanata per effetto del successivo rilascio della procura nel giudizio di opposizione nel termine concesso ex art. 182 cod. proc. civ. e lo COGNOME era legittimato ad agire esecutivamente per il recupero del credito riconosciuto in favore della disciolta società, limitatamente alla metà del credito, in ragione della sua quota di partecipazione nella cessata società.
La Corte d ‘ appello di Bologna, pronunciandosi sul gravame interposto da COGNOME di RAGIONE_SOCIALE e sull ‘ appello incidentale spiegato da NOME COGNOME, accoglieva il secondo, rigettando integralmente quello principale.
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi.
Zanichelli NOME resiste con controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denuncia la ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 125, 182, 183, 474 e 166 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ›› .
La ricorrente censura la decisione gravata per non avere rilevato che, già con l ‘ atto di opposizione a precetto, aveva eccepito che l ‘ avv. COGNOME (difensore della controparte) aveva agito sulla base di procura allo stesso rilasciata dalla società estinta; l ‘ eccezione riguardava l ‘ atto di precetto, ma non poteva non considerarsi sollevata anche in relazione all ‘ atto di costituzione nel giudizio di opposizione. Sostiene che, a fronte di tale contestazione, il giudice di
primo grado non avrebbe potuto concedere il termine di cui all ‘ art. 182 cod. proc. civ., anche perché si verteva in ipotesi di procura inesistente, mai rilasciata dal socio unico della società estinta, ed invoca l ‘ applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 37434/2022.
Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 474 cod. proc. civ. e 153 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere sia il giudice di primo che il giudice di secondo grado ritenuto di non dover rilevare l ‘ irritualità della spedizione in forma esecutiva del titolo, sul presupposto che tale formula avrebbe comunque ‘raggiunto lo scopo’, in assenza di contestazione sulla titolarità del credito, e non avrebbe arrecato ‘alcun pregiudizio’ alla società debitrice.
All ‘ esame delle censure è preliminare l ‘ individuazione della natura dei vizi dedotti, al fine dell ‘ inquadramento dell ‘ opposizione nelle fattispecie di cui all ‘ art. 615 o 617 cod. proc. civ., per le quali vale un diverso regime di impugnazione. La questione, in sostanza, è se in difetto di valida procura per l ‘ atto di precetto e di omessa o irrituale apposizione della formula esecutiva sul titolo si sia in presenza di una mera irregolarità formale; ciò in quanto il vizio, in tal caso, sarebbe censurabile nelle forme e nei tempi propri dell ‘ opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.
3.1. Le doglianze fatte valere con l ‘ originario atto introduttivo del giudizio di opposizione e qui riproposte devono essere ricondotte nell ‘ ambito di applicazione di cui all ‘ art. 617 cod. proc. civ.
3.1.1. Occorre, invero, dare continuità all ‘ orientamento di questa Corte secondo cui la censura concernente la mancanza di valida procura per l ‘ atto di precetto è sicuramente qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, rimedio con il quale si fanno valere
appunto vizi formali degli atti e dei provvedimenti del processo esecutivo e di quelli preliminari dell ‘ azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto (Cass., sez. 3, 23/03/1998, n. 3069; Cass., sez. 3, 22/05/1997, n. 4561; Cass., sez. 3, 05/04/2003, n. 5368; Cass., sez. 3, 08/05/2006, n. 10497; Cass., sez. 3, 17/09/2024, n. 24927).
3.1.2. Allo stesso modo la denuncia dell ‘ omessa o irrituale apposizione della formula esecutiva configura un ‘ opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall ‘ art. 475 cod. proc. civ., di cui non si ponga in dubbio l ‘ esistenza, poiché in tal caso il difetto si concreta in una irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto. Viceversa, allorché si contesti l ‘ inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l ‘ atto acquisti efficacia esecutiva, l ‘ opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell ‘ art. 615 cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, n. 13069 del 05/06/2007, Rv. 597293; Cass., sez. 3, n. 24279 del 30/11/2010; Cass., sez. 3, n. 25638 del 14/11/2013; Cass., sez. 3, 12/02/2019, n. 3967).
3.2. Facendo applicazione di tali principi si deve pervenire alla conclusione che i motivi di opposizione dedotti da RAGIONE_SOCIALE diano luogo ad un ‘ opposizione agli atti esecutivi, in quanto la ricorrente si duole dell ‘ irritualità della spedizione in forma esecutiva, perché avvenuta ad impulso di soggetto privo di valida procura, con conseguente rischio di pagare a soggetto non creditore.
Infatti, l ‘ opponente non ha mai dedotto in maniera argomentata l ‘ inesistenza del titolo esecutivo e del credito, ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l ‘ atto acquisti l ‘ efficacia di titolo esecutivo, essendosi limitata a contestare la inesistenza di una valida procura e l ‘ irritualità della spedizione in forma esecutiva del titolo.
Una volta concluso che la Corte d ‘ appello ha deciso su una opposizione che doveva essere qualificata ai sensi dell ‘ art. 617 cod. proc. civ., deve essere rilevata l ‘ improponibilità dell ‘ appello.
Non può invocarsi, a giustificazione dello strumento impiegato dall ‘ opponente per impugnare la decisione di primo grado, il principio dell ‘ apparenza, in ragione del quale, quando la sentenza da impugnare contiene una esplicita qualificazione dell ‘ azione è a questa che occorre far riferimento, indipendentemente dalla sua esattezza, per l ‘ individuazione del mezzo di impugnazione esperibile (Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599; 6 v., fra le ultime, Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992), perché non risulta, né è stato dedotto, che il Tribunale avesse espressamente qualificato l ‘ opposizione come proposta ex art. 615 cod. proc. civ.
A tanto consegue che deve essere pronunciata, d ‘ ufficio, la cassazione senza rinvio, ai sensi dell ‘ art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., della sentenza resa in esito al grado di appello (Cass., sez. 3, 16/01/1979, n. 315; Cass., sez. 3, 09/02/1980, n. 922; Cass., sez. L, 24/11/1995, n. 12141; Cass., sez. L, 09/02/1998, n. 1331; Cass., sez. 5, 16/07/2003, n. 11111; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009, Rv. 610724; Cass., sez. 3, 27/11/2014, n. 25209; Cass., sez. 3, 18/01/2016, n. 674; Cass., sez. 6-3, 11/10/2017, n. 23901; Cass., sez. 6 – 3, 08/05/2020, n. 8660), non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione: e restando quindi irrimediabilmente precluso il merito di quest ‘ ultima.
L ‘ improponibilità dell ‘ appello è, infatti, rilevabile d ‘ ufficio anche nel giudizio di legittimità, trattandosi di questione che determina l ‘ accertamento dell ‘ avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non ritualmente impugnata.
Conclusivamente, pronunciando sul ricorso, la sentenza
d ‘ appello deve essere cassata senza rinvio.
Le spese del giudizio d ‘ appello e quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio, ai sensi dell ‘ art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza impugnata.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese relative al giudizio di appello, che liquida in euro 1.830,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 147,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione