Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2783 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2783 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 702/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell ‘ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il decreto n. cron. 18333/2023 depositato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 1°.12.2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propose domanda di ammissione al passivo in chirografo del fallimento RAGIONE_SOCIALE per un credito di € 65.170,40, vantato in forza di un decreto ingiuntivo
del Tribunale di Modena non opposto e relativo a forniture commerciali indicate in svariate fatture.
Il giudice delegato al fallimento rigettò la domanda di ammissione al passivo, rilevando la mancanza di una tempestiva dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.c., producendo anche ulteriore documentazione relativa ai rapporti contrattuali sottostanti all’emissione del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere respinse, tuttavia, l’opposizione, ritenendo la documentazione prodotta inidonea a provare il credito con efficacia nei confronti della procedura fallimentare.
Contro il decreto del Tribunale, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il Fallimento è rimasto intimato.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia «nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360 , n. 4, c.p.c. per violazione dell ‘ art. 115 c.p.c. in relazione all ‘ errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova -violazione o falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.».
La ricorrente si duole che il tribunale abbia ritenuto privi di data certa -e pertanto inopponibili al fallimento -i documenti prodotti a sostegno della domanda di ammissione al passivo, nonostante questi fossero stati a suo tempo prodotti con il
ricorso per decreto ingiuntivo, li cui deposito risale sicuramente a data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
La Corte deve rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo, in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività, fissato da ll’art. 99, comma 1, legge fall.
2.1. Si legge, infatti, nel ricorso per cassazione, che l’opposizione venne proposta contro «il Provvedimento di esecutività dello stato passivo delle domande tardive del 20.10.2022, comunicato alla ricorrente a mezzo pec in pari data».
Dal decreto impugnato risulta, inoltre, che l’opposizione fu proposta «Con ricorso ex art. 98 l.f., depositato in data 24.11.2022».
I trenta giorni di cui all’art. 99, comma 1, legge fall . sarebbero dunque scaduti il 19.11.2022, che però era un sabato, sicché il termine venne prorogato ex lege al 21.11.2011 (art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.). In ogni caso, il deposito effettuato il 24.11.2022 risulta tardivo.
2.2. Poiché il tribunale non ha considerato la tardività dell’opposizione, si deve ricordare che sono rilevabili d’ufficio , in ogni stato e grado del processo, « le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione » (Cass. S.u. n. 24172/2025), in mancanza di un giudicato interno sulla questione, che può formarsi soltanto nel caso di esplicita pronuncia del giudice del merito (v. anche Cass. S.u. n. 8501/2021, con particolare riferimento al caso del termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.) .
L a conseguenza del rilievo d’ufficio dell’inammissibilità dell’opposizione è la cassazione del decreto impugnato, senza
rinvio ai sensi dell’ art. 382, comma 3, c.p.c. (v. Cass. S.u. n. 8501/2021, cit.).
Poiché quella rilevata d’ufficio è una questione di puro diritto, basata sulla mera constatazione dei dati cronologici risultanti dallo stesso ricorso e dal decreto impugnato, non occorre procedere alla sollecitazione del preventivo contraddittorio della parte costituita ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c. (v. Cass. n. 17456/2022 e ulteriori precedenti ivi citati).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo svolto difese la parte intimata, contumace anche davanti al tribunale.
P.Q.M.
La Corte:
cassa il decreto impugnato, senza rinvio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME