Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8784 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 3 Num. 8784 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19173/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente principale-
-contro-
PRESIDENZA RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, ed il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge:
ricorrenti incidentali, adesivi al ricorso principale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
— controricorrente —
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in atti indicato, difesa all ‘ avvocato COGNOME NOME
-resistente- –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME e COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
— controricorrente —
- resistente al ricorso principale ed al ricorso incidentale avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 1576/2024 depositata il 06/03/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2026 dal Consigliere COGNOME NOME;
udito il PROCURATORE RAGIONE_SOCIALE, che nella persona dei Sostituti NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha concluso chiedendo:
in via principale, l ‘ enunciazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 363 comma 3, il seguente principio di diritto:
« il divieto di azione esecutiva sancito dall ‘ art. 43, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 79 del 2022 che comporta la necessità di estinguere di ufficio le espropriazioni eventualmente promosse sui beni RAGIONE_SOCIALEa Repubblica federale di Germania ubicati sul territorio nazionale opera solo in danno dei cittadini italiani e dei cittadini stranieri che possono beneficiare RAGIONE_SOCIALEa tutela compensativa apprestata dal Fondo ristori.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 43, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 79 del 2022 sono ammessi alla tutela compensativa del Fondo ristori i seguenti soggetti:
tutti i cittadini italiani cui sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto di un crimine di guerra (commesso dalle RAGIONE_SOCIALE nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l ‘ 8 maggio 1945), perpetrato ai loro danni in Italia o all ‘ estero, in virtù di sentenza o altro provvedimento giurisdizionale dal giudice nazionale o in virtù di sentenza straniera munita di exequatur ;
tutti i cittadini stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto di un crimine di guerra (commesso dalle Forse del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l ‘ 8 maggio 1945), perpetrato ai loro danni in Italia in virtù di sentenza o altro provvedimento giurisdizionale dal giudice nazionale;
hanno, conseguentemente diritto ad agire esecutivamente in danno RAGIONE_SOCIALEa Repubblica Federale di Germania sui beni di quest ‘ ultima ubicati in Italia i soli cittadini stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto di un crimine di guerra (commesso dalle Forse del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l ‘ 8 maggio 1945), perpetrato ai loro danni all ‘ estero, in virtù di sentenza straniera munita di exequatur»;
b ) in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza nei termini di cui in motivazione, RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l ‘ attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, nella parte in cui recita: «o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna RAGIONE_SOCIALEa Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l ‘ 8 maggio 1945», per contrarietà agli artt. 2, 3, 10,
24, 117, comma, primo, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, quest ‘ ultimo in relazione all ‘ art. 1 del Protocollo Addizionale n.1 alla Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE ‘ uomo (CEDU);
uditi i DIFENSORI RAGIONE_SOCIALEE PARTI, indicati nel verbale di udienza, che hanno concluso insistendo nell ‘ accoglimento RAGIONE_SOCIALEe rispettive richieste, in atti indicate.
FATTI DI CAUSA
- In forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 137/97 del Tribunale greco di Livadia, resa esecutiva in Italia dalla Corte di appello di Firenze, di condanna RAGIONE_SOCIALEa Repubblica Federale Tedesca al risarcimento del danno subito dagli eredi RAGIONE_SOCIALEe duecentodiciotto vittime RAGIONE_SOCIALEa strage di Distomo (1944), perpetrata dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale, l’RAGIONE_SOCIALE (ora Regione Sterea NOME), che agiva in rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa locale comunità greca, con atto di pignoramento presso terzi iniziò, dinanzi al Tribunale di Roma, un’azione esecutiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Istituto di credito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AG (quale debitore esecutato), nonché nei confronti dei terzi pignorati RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE (di seguito, rispettivamente, DB, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), iscritta al n. 1371/10 r.g.e..
Avverso detto pignoramento COGNOME propose opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi (iscritta al n. 48089/10 r.g.), sostenendo di essere un soggetto del tutto distinto dalla Repubblica Federale Tedesca (di seguito, per brevità, RFT), con una propria autonomia patrimoniale e soggettiva, che in alcun modo aveva partecipato alle esecrabili deportazioni e stragi naziste perpetrate durante quel tragico conflitto bellico.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quali terzi pignorati, resero dichiarazione negativa.
Il giudizio per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del terzo risulta ancora pendente davanti al Tribunale di Roma, mentre il giudizio di opposizione all’esecuzione è stato definito dallo stesso con sentenza n. 1720/2025
(prodotta da parte ricorrente in allegato alla memoria per l’odierna udienza), statuendo che la RAGIONE_SOCIALE costituisce un soggetto giuridico distinto e autonomo rispetto alla Repubblica Federale di Germania, dotato di propria soggettività giuridica e di piena autonomia patrimoniale, e che le esecuzioni intraprese nei confronti di RAGIONE_SOCIALE sulla base del titolo esecutivo azionato dalla Regione Sterea NOME non possono proseguire, poiché il titolo medesimo è stato emesso esclusivamente nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Repubblica Federale Tedesca e non anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Tale sentenza è stata impugnata dai creditori procedenti ed è attualmente pendente il giudizio di secondo grado dinnanzi alla Corte d’appello di Roma.
Nelle more del giudizio di opposizione (che fu riassunto con atto del 15 giugno 2020, in esito alla definitività RAGIONE_SOCIALEa sentenza di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione agli atti esecutivi avverso intervenuta declaratoria di improcedibilità, in forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 21996/19 di questa Corte suprema di cassazione) e, precisamente, in data 29 aprile 2022, RAGIONE_SOCIALE avviò un procedimento d’urgenza contro la Repubblica italiana dinnanzi alla Corte Internazionale di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Aja, chiedendo che:
l’Italia fosse condannata per aver <>, avendo autorizzato la vendita all’asta di alcuni beni immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato tedesco indicati nel ricorso di quest’ultimo nell’ambito di un’esecuzione forzata per espropriazione avviata in virtù di un titolo esecutivo di condanna di RAGIONE_SOCIALE per fatti commessi durante la Seconda Guerra Mondiale, nonché
all’Italia fosse ordinato di garantire che le proprietà tedesche, indicate nel ricorso, non fossero <> e che <> fosse <>.
Il giorno successivo a quella data (e, quindi, il 30 aprile 2022) il Governo italiano, con D.L. n. 36, istituì il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili RAGIONE_SOCIALEa persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani da parte RAGIONE_SOCIALEe forze del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel periodo compreso tra il settembre 1939 e l’8 maggio 1945.
RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALE’emanazione del D.L. n. 36/2022, rinunciò alla sua domanda cautelare.
Il 7 ottobre 2022, NOME depositò istanza di estinzione nella procedura esecutiva R.G.E. n. 1371/2010, ritenendo che tale procedura rientrasse tra quelle descritte nel comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 (così come modificato dalla legge di conversione n. 79/2022).
Il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione con ordinanza del 19.1.2023 rigettò l’istanza di estinzione, ritenendo non applicabile l’art. 43 del D.L. n. 36/822, in quanto i resistenti, essendo cittadini stranieri che avevano portato ad esecuzione una sentenza di condanna di RFT per fatti commessi dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al di fuori RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano, non potevano accedere al Fondo istituito dallo Stato.
NOME propose reclamo al RAGIONE_SOCIALE ex art. 630 c.p.c., chiedendo la riforma RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
Nelle more del procedimento di reclamo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 159/2023, dichiarò infondate le specifiche questioni di legittimità costituzionale del citato art. 43, sollevate dal Tribunale di Roma in un diverso procedimento in cui DB non era parte.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13453/2023, rigettò il reclamo, in quanto, valorizzando l’interpretazione storica RAGIONE_SOCIALEa norma (nello specifico, nella parte in cui il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 fa espressa menzione all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263: di seguito, per brevità, Accordo di Bonn), ritenne non solo che l’art. 43 non era applicabile all’esecuzione in corso, ma anche che, più in generale, l’art. 43 non è applicabile ai cittadini stranieri, anche se i fatti che avevano condotto alla condanna di RFT erano avvenuti sul suolo italiano.
NOME propose appello avverso detta sentenza.
Nel corso del giudizio di appello intervennero la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, aderendo sostanzialmente all’appello di DB.
La Regione Sterea NOME eccepì l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘intervento.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1576/2024, dichiarati inammissibili gli interventi, rigettò l’appello e confermò integralmente tra le parti le spese del giudizio. In estrema sintesi, la corte territoriale, confermando l’interpretazione restrittiva RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 offerta dal Tribunale di Roma, ritenne non applicabile l’art. 43 all’esecuzione in corso e, più in generale, ai cittadini stranieri, a prescindere dal luogo di commissione dei crimini da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE durante il secondo conflitto mondiale.
4. Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale proponeva ricorso DB, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale denunciava la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del d.l. n. 36/2022 (che ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili RAGIONE_SOCIALEa persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani da parte RAGIONE_SOCIALEe forze del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel periodo tra il 1° settembre DATA_NASCITA e l’DATA_NASCITA), chiedendo la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma n. 1576/2024, con conseguente dichiarazione di estinzione RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva R.G.E. n. 1371/2010 pendente di fronte al Tribunale di Roma.
Al ricorso aderivano: sia la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, che proponevano ricorso
incidentale, articolando due motivi, sia la terza pignorata RAGIONE_SOCIALE, la quale sola (dei terzi pignorati) risulta, stando agli atti accessibili al RAGIONE_SOCIALE, aver depositato rituale controricorso.
Al contrario, la Regione Sterea NOME (già RAGIONE_SOCIALE) resisteva con distinti controricorsi sia al ricorso principale che al ricorso incidentale.
Disposta la trattazione con rito camerale, per l’adunanza camerale del 12 settembre 2025, il AVV_NOTAIO Generale concludeva rilevando la tardività di entrambi i ricorsi (sia principale che incidentale), ma chiedendo la rifissazione del ricorso in pubblica udienza, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa <> RAGIONE_SOCIALEa questione sottesa al ricorso.
Il Difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente DB, comunicata, già prima RAGIONE_SOCIALEa requisitoria del PG, la pendenza di altro ricorso su questione identica, depositava memoria con la quale sostanzialmente aderiva alla richiesta del PG di fissare udienza pubblica per la trattazione del ricorso.
Alle conclusioni del PG aderiva con memoria anche RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (la quale ultima, peraltro, non risulta avere depositato ritualmente controricorso), mentre la Regione Sterea NOME insisteva nel chiedere l’immediata declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi (sia principale che incidentale).
- Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 25678/2025, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, affinché, senza pregiudizio RAGIONE_SOCIALEa questione preliminare RAGIONE_SOCIALEa tardività del ricorso principale e dei relativi effetti sull’incidentale, il ricorso sia trattato alla pubblica udienza, alla luce RAGIONE_SOCIALEa complessità, novità e RAGIONE_SOCIALEa evidente portata nomofilattica RAGIONE_SOCIALEe questioni di diritto sottese ad entrambi i ricorsi, non potendo escludersi a priori (per il caso in cui andasse dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale per tardività o, comunque, in cui nessuno dei due ricorsi potesse essere deciso nel merito) l’evenienza di una pronuncia
di principi di diritto anche soltanto nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa legge, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 363, comma 3, cod. proc. civ..
Per l’odierna udienza il AVV_NOTAIO Generale ha rassegnato conclusioni, rilevando la tardività del ricorso principale, e chiedendo: in via principale, di enunciare il principio di diritto nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa legge, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 363 comma 3 c.p.c., sopra indicato; in via subordinata, di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, sopra indicata, RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
I Difensori di tutte le parti hanno depositato memoria, insistendo nell’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe rispettive richieste.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia: <>, nella parte in cui la Corte territoriale, aderendo alla scelta ermeneutica del giudice di primo grado, ha erroneamente interpretato l’art. 43, escludendo l’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALEa norma.
Osserva che l’interpretazione letterale, con conseguente dichiarazione di estinzione RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva R.G.E. n. 1371/2010, sia l’unica possibile e che, nel fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, alla luce RAGIONE_SOCIALEe vicende storiche e politiche che hanno condotto all’istituzione del Fondo ristori, la corte territoriale abbia omesso di valorizzare il profilo storico RAGIONE_SOCIALE‘avvio di procedimento d’urgenza innanzi alla Corte Internazionale di Giustizia, dalla Repubblica Federale Tedesca contro la Repubblica italiana (il 29 aprile 2022), immediatamente precedente l’emissione del decreto-legge n. 36/2022 (il 30 aprile 2022), contenente l’art. 43, oggetto del presente giudizio.
Il ricorso è inammissibile per tardività.
Come è noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra innumerevoli e per limitarsi alle più recenti: Cass. n. 6039/2025, ove altri riferimenti giurisprudenziali; Cass. 5058/2025; Cass. n. 36324/2023; via via risalendo, fino a Cass. n. 499/1973) la sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva, in ogni loro fase e grado, incluse le impugnazioni ed incluso il giudizio di legittimità.
Dando seguito al suddetto principio, deve essere affermata la tardività del ricorso, in quanto quest’ultimo – essendo stata pubblicata la sentenza impugnata in data 6 marzo 2024, e non essendo stata la stessa notificata – avrebbe dovuto essere notificato entro il venerdì 6 settembre 2024, mentre è stato notificato solo il 16 settembre 2024.
D’altronde, né la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa materia trattata, né le domande a vario titolo dispiegate anche in sede di intervento (a prescindere dall’ammissibilità di questo), ampliano o immutano la natura RAGIONE_SOCIALEa controversia, che rimane una causa da ricondursi al paradigma RAGIONE_SOCIALEe ‘opposizioni esecutive’, esentate, in quanto tali, dalla sospensione feriale dei termini (sull’applicazione di tale esenzione anche ai giudizi seguiti ai reclami avverso provvedimenti del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione in materia di estinzione, vedi, tra le altre: Cass. n. 484/2009, n. 2847/2005 e n. 1531/2003).
La RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE articolano in ricorso incidentale due motivi. Precisamente:
-con il primo motivo denuncia: <>;
-con il secondo motivo denuncia: <>.
Il ricorso incidentale, avendo natura di impugnazione incidentale tardiva, avuto riguardo alla data del suo deposito (4 ottobre 2024) ed a quella di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (come detto, 6 marzo 2024), è inefficace ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 334, secondo comma, c.p.c.
Per tale ragione, se ne omette l ‘ illustrazione dei due motivi ed ogni questione con essi sottoposta a questa Corte resta impregiudicata.
A ciò si aggiunge che le ricorrenti incidentali hanno vantato un autonomo interesse all ‘ impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1576/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il loro intervento volontario ex art. 344 c.p.c.
Tuttavia, il ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non ha censurato quel capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ragion per cui i ricorrenti incidentali avrebbero dovuto impugnare la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello entro il termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione.
Infine, non può essere accolta la sollecitazione del AVV_NOTAIO Generale, volta a pronunciare nell ‘ interesse RAGIONE_SOCIALEa legge il principio di diritto che avrebbe regolato la fattispecie, ove i ricorsi principale e incidentale non fossero stati definiti in rito.
Vero è che, quanto alla valutazione RAGIONE_SOCIALE ‘ opportunità di enunciare o meno il principio di diritto nell ‘ interesse RAGIONE_SOCIALEa legge, può anche qui (dopo Cass. n. 33932/2025) richiamarsi quanto elaborato in tema di enunciazione di quel principio su impulso del AVV_NOTAIO Generale da Cass. Sez. U. n. 23469/16, con la conclusione che a tanto questa Corte può indursi in base a parametri di assoluta discrezionalità, benché certo non arbitrari, collegati comunque ad una situazione di grave e non altrimenti eliminabile conflitto tra i giudici o, in alternativa, a materie di grande impatto o rilevanza per le ricadute di ordine sociale od economico RAGIONE_SOCIALEe decisioni che ne resterebbero influenzate; il tutto secondo parametri che sfuggono alle ordinarie regole del sillogismo
giuridico e coinvolgono invece considerazioni sistematiche assai ampie e non predeterminabili.
Tuttavia, pur ammettendosi trattarsi sicuramente di una questione di indubbia importanza, la circostanza che sul merito RAGIONE_SOCIALEa stessa si provvede su separato ricorso avverso altra sentenza di senso analogo rende irrilevante affrontarla anche in questa sede.
In definitiva, sul punto, vale il seguente principio di diritto:
«L ‘ enunciazione del principio di diritto nell ‘ interesse RAGIONE_SOCIALEa legge, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 363, comma 3, c.p.c., costituisce esercizio di una funzione nomofilattica pura, finalizzata alla tutela RAGIONE_SOCIALEo ius constitutionis a fronte RAGIONE_SOCIALEa perdita di rilevanza RAGIONE_SOCIALEo ius litigatoris nel caso concreto. La Corte di cassazione decide se esercitare detto potere in base a parametri, rimessi alla sua valutazione discrezionale, tra cui la presenza di un grave contrasto interpretativo tra i giudici di merito o l ‘ importanza RAGIONE_SOCIALEa materia, pure per le sue ricadute sociali ed economiche. Ne consegue che, pur in presenza di una questione di rilevanza nomofilattica, la Corte ben può omettere l ‘ enunciazione del principio di diritto nell ‘ interesse RAGIONE_SOCIALEa legge, allorquando la medesima questione sia già oggetto di esame in altri procedimenti innanzi a sé pendenti e suscettibili di essere definiti nel merito, rendendo così privo di utilità sistemica un intervento ufficioso nella decisione di ricorsi da definirsi esclusivamente in rito».
Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, occorre premettere che (Cass. n. 4074/2014), in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che questa Corte non procede all ‘ esame RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione incidentale e dunque l ‘applicazione del principio di causalità, con riferimento al ‘decisum’,
evidenzia che l ‘ instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.
Peraltro, nei rapporti tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali, la sostanziale comunanza di interesse alla finale decisione integra un valido presupposto per dichiarare non luogo a provvedere sulle spese.
Sempre in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sostanziale comunanza di interesse, vanno poi dichiarate integralmente compensate le spese tra parte ricorrente principale e parte ricorrente incidentale, da un lato, e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dall ‘ altro, le quali hanno perfino aderito quanto meno al principale.
Le spese RAGIONE_SOCIALEa Regione Sterea NOME, che ha resistito con separati controricorsi sia al ricorso principale che a quello incidentale, sviluppando tesi solo in parte sovrapponibili, vanno invece liquidate separatamente e poste a carico: sia RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale, che, tra loro in solido, dei ricorrenti incidentali, in relazione ad un valore che deve qualificarsi indeterminabile (come indicato nel ricorso principale e in difetto di utili elementi per una diversa quantificazione).
Infine, la declaratoria di inammissibilità esige che si dia atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza, in capo alla sola ricorrente principale (e non anche di quelli incidentali, perché il loro ricorso è definito con pronuncia di inefficacia e, comunque, essendone originariamente esenti), dei presupposti processuali per il pagamento -al competente ufficio di merito –RAGIONE_SOCIALE ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso principale, proposto da RAGIONE_SOCIALE;
dichiara inefficace il ricorso incidentale tardivo, proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE;
dichiara non luogo a provvedere sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra la ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, ricorrenti incidentali, dall’altro;
dichiara interamente compensate le spese processuali tra detta parte ricorrente principale e dette parti ricorrenti incidentali, da un lato, e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE e la resistente RAGIONE_SOCIALE, dall’altro;
condanna la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa Regione Sterea NOME, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
condanna la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa Regione Sterea NOME, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME