Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31469 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSARAGIONE_SOCIALE
SERAGIONE_SOCIALE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31469 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIRAGIONE_SOCIALE ALL’ESECURAGIONE_SOCIALE (ART. 615 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 25/11/2025 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 21690/2023
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 21690 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
da
BICCIATO NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in per- sona del Ministro, legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE)
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
-controricorrenti- nonché RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’a ppello di Trieste n. 263/2023, pubblicata in data 19 maggio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
25 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti di NOME COGNOME, sulla scorta di una cartella esattoriale portante un credito di circa € 20 .000.000,00, in forza di due sentenze definitive, rese dalla Corte dei Conti, di condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (associazione internazionale di cui l’opponente è legale rappresentante) a restituire un contributo ricevuto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il COGNOME ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c..
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Udine.
La Corte d’a ppello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resistono, con unico controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altra società intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione dell’ art. 100 c.p.c. ».
Il ricorrente deduce « la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per non aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva (difetto di titolarità passiva del rapporto) che può essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità », ciò in quanto egli sarebbe « estraneo al rapporto
giuridico sostanziale oggetto di esecuzione e, conseguentemente, ciò comporta il difetto di titolarità RAGIONE_SOCIALE obblighi che a quel rapporto si ricollegano, ovvero il difetto di legittimazione passiva del debitore esecutato ».
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’appello, secondo lo stesso ricorrente, l’omessa impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale non osterebbe al rilievo RAGIONE_SOCIALE deAVV_NOTAIOa carenza di legittimazione passiva.
Il ricorso è fondato, nei limiti che saranno precisati.
Va premesso che, nella sostanza, come emerge dal contenuto RAGIONE_SOCIALE complessiva esposizione a sostegno dell’unico motivo di ricorso, il ricorrente contesta la decisione impugnata per avere omesso di decidere nel merito, in ordine al motivo di opposizione da lui avanzato, con riguardo alla efficacia del titolo esecutivo nei suoi confronti (segnatamente per essere -a suo dire -lo stesso riferibile a diverso soggetto giuridico), ritenendo tale contestazione in radice preclusa, in sede di opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., per non avere egli preventivamente proposto opposizione avverso la cartella di pagamento.
Sostiene, infatti, che non vi sarebbe stata alcuna preclusione che gli impediva di sollevare la suddetta contestazione.
La sentenza impugnata risulta, invero, fondata su un argomento erroneo in diritto.
La questione posta con l’opposizione aveva ad oggetto l’ interpretazione e la valutazione dell’efficacia del titolo esecutivo: l’opponente sosteneva che tale titolo, di natura giudiziale, non recava alcuna condanna nei suoi confronti, ma esclusivamente nei confronti di un soggetto giuridico diverso, un ente impersonale di cui egli era bensì legale rappresentante, ma RAGIONE_SOCIALE cui obbligazioni non era tenuto a rispondere con il proprio patrimonio.
Orbene, né l’ interpretazione , né la valutazione dell’efficacia del titolo esecutivo sono state svolte dalla corte d’appello: essa ha, infatti, ritenuto tali accertamenti in radice preclusi, in sede di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., perché l’intimato non aveva preventivamente proposto opposizione avverso la cartella di pagamento che gli era stata notificata prima dell’inizio dell’esecuzione forzata.
Ma, nella specie, la cartella di pagamento non costituisce un cd. atto impo-esattivo autonomo (atto, peraltro, possibile solo per gli enti locali, almeno ai sensi de ll’art. 1, comma 792, lettera b) , RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2019 n. 160, e/o per i crediti tributari), trattandosi di una ordinaria intimazione di pagamento di un credito iscritto a ruolo, per di più fondato su una sentenza esecutiva di condanna.
Pertanto, il debitore aveva la possibilità di proporre le opposizioni esecutive -per ragioni indipendenti dalle questioni oggetto del titolo giudiziale costituito dalla azionata sentenza di condanna -secondo l’ordinario regime e, quindi, senza alcun termine preclusivo per le contestazioni relative al diritto di procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, prima fra tutte, per la contestazione RAGIONE_SOCIALE propria legittimazione esecutiva passiva, come avvenuto nella specie.
Di conseguenza, la corte d’appello ha certamente errato nel ritenere preclusa la contestazione operata dal debitore esecutato con la sua opposizione all’esecuzione, in relazione all’efficacia soggettiva del titolo esecutivo.
Essa avrebbe dovuto, invece, esaminare tale contestazione nel merito, procedendo ad interpretare il titolo esecutivo ed a valutarne la portata soggettiva, onde stabilire se effettivamente esso spiegava i suoi effetti esecutivi esclusivamente nei confronti dell’ente destinatario diretto RAGIONE_SOCIALE condanna ( RAGIONE_SOCIALE) ovvero (o anche) nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di un accertamento di fatto del tutto omesso ed al quale dovrà, quindi, provvedersi in sede di rinvio, previa cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata.
4.
Il ricorso è accolto, nei limiti appena indicati.
La sentenza impugnata è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’a ppello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, in data 25 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME