Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36516 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36516 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23547/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente –
Nonché contro
ROMA CAPITALE
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
-intimata –
Avverso la sentenza n. 1758/2021 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 5 marzo 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
per il recupero (tra l’altro) di crediti causalmente ascritti a sanzioni amministrative nella titolarità di Roma Capitale, RAGIONE_SOCIALE (cui, lite pendente, è per legge succeduta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) intraprese in danno della società RAGIONE_SOCIALE espropriazione di crediti , nelle forme di cui all’art. 72 -bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, presso il terzo Comune di Anguillara Sabazia;
avverso detta procedura la società esecutata propose opposizione alla esecuzione, adducendo l’estinzione della pretesa azionata per decorso del termine di prescrizione, in ragione della inesistenza o nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle di pagamento;
all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con l’agente della riscossione e con l’ente creditore, l’adito Tribunale di Civitavecchia accolse in parte l’opposizione, rigettandola per quanto relativa all’espropriazione promossa a seguito della cartella di pagamento n. 09720110021143405;
la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dalla società RAGIONE_SOCIALE la quale, pertanto, ricorre per cassazione articolando cinque motivi;
resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE; non svolge difese in grado di legittimità Roma Capitale; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
è superflu o dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: essi non possono infatti essere presi in considerazione dacché, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., va disposta la cassazione senza rinvio della impugnata sentenza, in ragione della originaria improponibilità della opposizione con la stessa decisa;
detta opposizione, proposta dopo l’inizio dell’espropriazione forzata presso terzi nelle forme speciali disegnate dall’art. 72 -bis del d.P.R. n. 603 del 1972, è stata introdotta con atto di citazione direttamente iscritto al ruolo generale affari contenziosi civili del Tribunale, ovvero con modalità difformi da quelle imposte dalla legge;
costituisce invece radicato convincimento nella giurisprudenza di nomofilachia la struttura di giudizi unitari a bifasicità necessaria RAGIONE_SOCIALE opposizioni esecutive in senso stretto (con tale locuzione intendendosi le opposizioni proposte dopo l’inizio della procedura esecutiva) : controversie articolate in una prima fase, a carattere necessario, svolta nelle forme del rito camerale innanzi al giudice dell’esecuzione, funzionalmente competente all’adozione di provvedimenti incidenti sul corso della procedura, ed in una seconda fase, meramente eventuale, da celebrarsi innanzi i l giudice competente ai sensi dell’art. 27, secondo comma, cod. proc. civ., secondo le modalità del processo ordinario di cognizione (ovvero, nei casi previsti dall’art. 618 -bis cod. proc. civ., secondo il rito speciale), avente ad oggetto il merito della lite;
nella scansione così descritta, il paradigmatico modus ingrediendi RAGIONE_SOCIALE controversie oppositive è indefettibilmente costituito da un ricorso direttamente indirizzato al giudice dell’esecuzione, da depositarsi nel fascicolo del procedimento esecutivo già pendente, teso a consentire l’espletamento della preliminare fase sommaria del giudizio, indefettibile per esigenze pubblicistiche di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
più specificamente, questa Corte, con la sentenza 11/10/2018, n. 25170 (costantemente confermata: ex plurimis, cfr. Cass. 12/11/2018, n. 28848; Cass. 31/10/2019, n. 28034; Cass. 15/09/2020, n. 19107, nonché, da ultimo, Cass. 12/07/2023, n. 19978), ha puntualizzato che « l’ atto introduttivo dell ‘ opposizione non rispetta quindi il moRAGIONE_SOCIALE legale se non si tratti di ‘ ricorso al giudice dell ‘ esecuzione ‘ , cioè: a) se abbia una forma diversa dal ricorso; b) se la domanda giudiziale in esso contenuta non sia rivolta direttamente al giudice dell ‘ esecuzione, ma genericamente all ‘ ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa; c) se l ‘ atto non venga depositato agli atti del fascicolo del processo esecutivo già pendente, ma venga iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario perché sia formato un distinto fascicolo processuale. L ‘ atto, nelle ipotesi indicate, presenta certamente un vizio formale che ne determina la nullità per la sua difformità dal moRAGIONE_SOCIALE legale, ai sensi dell ‘ art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.: non si tratta infatti di un atto idoneo a raggiungere il suo scopo »;
in conformità a detti princìpi (qui da intendersi ulteriormente ribaditi), l’opposizione in parola, introdotta nei modi anzidetti, andava dichiarata improponibile dal Tribunale di Civitavecchia;
l’ assenza di qualsivoglia statuizione, anche in via implicita, in punto di procedibilità ad opera dei giudici di merito consente a questa Corte il doveroso rilievo del vizio processuale descritto, ab origine inficiante l’intero processo;
si impone, quindi, di pronunciare di ufficio sul ricorso la cassazione senza rinvio della gravata sentenza ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato difetto originario;
la genetica improponibilità dell’azione esime poi dal disporre, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. la cassazione con rinvio
al giudice di prime cure per difetto di contraddittorio, in ragione della mancata partecipazione ad ambedue i gradi di merito del terzo pignorato, Comune di Anguillara Sabazia, da reputarsi, per la descritta veste, litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive (indirizzo consolidato: così, sulla scia di Cass. 18/05/2021, n. 13533, v., tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348);
ed infatti, in tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga rilevato in sede di legittimità, appare superfluo – benché ne sussistano i presupposti – provvedere ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ., rimettendo la causa al primo giudice, quando l ‘ azione sia ab origine improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, secondo comma, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell ‘ effettività dei suoi diritti processuali: in tale ipotesi, dunque, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (espressamente, sul punto, Cass. 01/12/2021, n. 37847);
il definitivo affermarsi dell’orientamento di nomofilachia in ordine alla natura bifasica RAGIONE_SOCIALE opposizioni esecutive in epoca successiva all’introduzione della lite giustifica l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero processo;
il tenore della presente pronunzia – che è di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quindi non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13;
p. q. m.
pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, incluso quello di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione