Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34504 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34504 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9911/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di NAPOLI, Sezione Specializzata per le controversie agrarie, n. 648/2022 depositata il 28/02/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/10/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la Corte d ‘ appello di Napoli, sezione specializzata per le controversie agrarie, ha, con sentenza n. 648 del 28/02/2022, rigettato l ‘ impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso la sentenza della Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2756 del 18/09/2019 e nei confronti di NOME COGNOME;
avverso la sentenza della Corte territoriale, quale Sezione specializzata per le controversie agrarie, ricorre, con atto affidato a un unico, complesso motivo di ricorso, NOME COGNOME;
risponde con controricorso NOME COGNOME, che ha, altresì, depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 19/10/2023, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione;
CONSIDERATO CHE
l ‘ unico motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME è per violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 615 cod. proc. civ. ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente esistente un titolo esecutivo per il rilascio in favore di NOME COGNOME, individuandolo nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3332 del 21/11/2017;
la controversia può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida ed in considerazione della scelta errata del mezzo di impugnazione avverso la sentenza di primo grado;
rileva nella specie l ‘ erronea proposizione dell ‘ appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione specializzata per le controversie agrarie, n. 2756 del 18/09/2019, in quanto lo stesso NOME COGNOME aveva qualificato l ‘ azione esperita dinanzi il primo giudice quale opposizione agli atti esecutivi;
a fronte del rigetto dell ‘ opposizione formale da parte della Sezione specializzata di primo grado AVV_NOTAIO COGNOME aveva proposto appello, ma ciò in violazione del principio dell ‘ apparenza, posto che il mezzo corretto di impugnazione era, senza possibilità di conversione in impugnazione di merito, in quanto precluso dall ‘ avvenuta formazione del giudicato sulla qualificazione come opposizione formale, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell ‘ art. 111 Costituzione; infatti, l ‘ art. 618 cod. proc. civ., laddove esclude l ‘ impugnabilità delle sentenze rese sulle opposizioni agli atti esecutivi, deve essere in tal senso costituzionalmente interpretato (Cass. n. 9868 del 15/04/2021 Rv. 661143 -01; Cass. n. 26294 del 14/12/2007 Rv. 601090 – 01): cosicché avverso dette sentenze deve ritenersi esperibile il solo ricorso straordinario di legittimità, il mancato esperimento del quale implica la formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado, malamente appellata (non ostandovi qui alcun contrario giudicato interno sul punto formatosi), da rilevarsi anche di ufficio pure nella presente sede;
l ‘ erronea scelta del mezzo di impugnazione da parte del COGNOME avverso la sentenza di primo grado preclude, quindi, l ‘ esame della questione relativa alla mancata instaurazione, ugualmente in primo grado, della controversia in forma bifasica, così come sarebbe stato necessario (Cass. n. 25170 del 11/10/2018 Rv. 651161 – 01); e, a maggior ragione, impedisce di valutare l’incidenza dell’intervenuta Cass. 22330/23 su sovrapponibile controversia tra le parti;
pronunciando sul ricorso deve, pertanto, cassarsi senza rinvio l ‘ impugnata sentenza di appello, poiché resa in esito a definizione di una impugnazione di merito non consentita dall ‘ ordinamento processuale;
alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata consegue la liquidazione delle spese di appello e di quelle di questa fase di legittimità, in favore della controricorrente NOME COGNOME;
Ad. 19/10/2023
R.g. n. 9911 del 2022; estensore: NOME COGNOME
non vi è luogo a pronuncia sulla sussistenza dei requisiti per il cd raddoppio del contributo unificato, trattandosi di pronuncia esulante da quelle, per le quali vi è previsione di tipicità, di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell ‘ impugnazione (Sez. U n. 4315 del 20/02/2020);
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza della Corte d ‘ appello di Napoli, Sezione Specializzata per le controversie agrarie, n. 648/2022 depositata il 28/02/2022; condanna COGNOME NOME al pagamento delle spese di appello, che liquida in euro 2.600,00, oltre rimborso delle spese generali, nonché delle spese di questa fase che liquida in euro 6.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, per tutte oltre rimborso forfetario al 15%, CA e IVA nella misura di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di