Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 455 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 455 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4496-2022 proposto da:
IZZO IVONNE CODICE_FISCALE, STERRANTINO NOME CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro COGNOME
,
COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 2892/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 23/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Suprema Corte di cassazione Sezione Sesta Sottosezione Terza
Considerato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, sulla base di due motiv corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2892 del 2021 del Tribunale di Bologna esponendo che:
-avevano promosso esecuzione per obblighi di fare ex art. 612 cod. proc. civ., in particolare per ottenere la rimozione di una veduta su immobile ovv la sua trasformazione in luce;
il giudice dell’esecuzione, all’esito di verifiche demandate all’uf giudiziario, aveva ritenuto adempiuto l’obbligo, dichiarando non luogo provvedere sul ricorso;
quest’ultimo provvedimento, ritenuto avere natura di sentenza, er appellato dai deducenti;
la Corte di appello, aderendo a un orientamento nonnofilattico indica come mutato, aveva dichiarato inammissibile il gravame, osservando che il provvedimento del giudice dell’esecuzione in parola avrebbe dovuto come tale essere opposto ex art. 617 cod. proc. civ.;
quest’ultima sentenza non era stata impugnata, passando in giudicato;
nei venti giorni successivi a quest’ultima sentenza, i deducenti aveva proposto ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., contestualmente avanzand istanza di rimessione in termini in ragione del richiamato “prospec overruling”;
il giudice dell’esecuzione investito aveva dichiarato inammissib l’opposizione e la contestuale istanza di rimessione in termini;
i deducenti, in mancanza di fissazione del termine per la riassunzio del giudizio di pieno merito, avevano proceduto a quest’ulti autonomamente, ma il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per omessa opposizione, ex art. 617 cod. proc. civ., del provvedimento d giudice dell’esecuzione da ultimo richiamato;
COGNOME
il Tribunale aveva condannato i deducenti anche a t responsabilità processuale aggravata;
resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME;
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazi artt. 616, 617, 618 cod. proc. civ., poiché il Tribunale avr mancando di considerare che il provvedimento interinale di definizio fase sommaria privo della fissazione del termine per la riassun giudizio di pieno merito, quale sopra descritto, non era come tale o mentre legittimava gli opponenti a procedere autonomamente all’introd del giudizio stesso;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa app dell’art. 96 cod. proc. civ., poiché, come desumibile dalla giuris legittimità afferente alla prima censura, il Tribunale avrebbe dovuto e difetto di quella normale diligenza nell’esperimento delle vie presupposta dalla condanna in parola;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 38 proc. civ.;
Rilevato che:
le questioni poste impongono il rinvio della causa alla pubblica u
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza.
Roma, 23 novembre 2022
Dercks . titnto in C ncellr:ria