Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4841 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4841 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 12152-2022 proposto da:
“RAGIONE_SOCIALE“, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 4659/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 1304/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 29/01/2026
CC
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugna sulla base di tre motivi la sentenza n. 4659/2021 della Corte d’appello di Roma che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva respinto l’opposizione ad intimazione di pagamento (nella parte concernente contributi chiesti dalla sede RAGIONE_SOCIALE di Roma per gli anni 2010-2015) con cui la società aveva lamentato: la mancata ricezione degli avvisi di addebito sottesi, il fatto che l’intimazione fosse stata notificata a mezzo Pec senza il rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni di legge, la mancata indicazione del metodo di calcolo e della decorrenza degli interessi.
La società ha, altresì, depositato memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE con controricorso contenente ricorso incidentale.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 gennaio 2026, il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società propone tre motivi di censura.
1)Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 615 cod. proc. civ., 24 del d.lgs. n 46/1999 e 30, comma 1, del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 per avere la Corte qualificato l’opposizione come proposta ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 e art. 617 cod. proc. civ. e non come art. 615 cod. proc. civ. con la conseguenza che l’ha ritenuta inammissibile in quanto tardiva.
2)Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990 e all’art. 7 della legge n. 212/2000.
3)Nullità della sentenza per violazione degli art. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
NOME nel ricorso incidentale lamenta violazione del contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE e chiede in primis il rigetto/inammissibilità del ricorso principale ed in seconda battuta l’accoglimento del ricorso incidentale.
La Corte ha così ricostruito la vicenda.
-La società ha opposto l’intimazione di pagamento lamentando: di non aver ricevuto gli avvisi di addebito sottesi; che l’intimazione era stata notificata a mezzo pec senza il rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni di legge; che non era indicato il metodo di calcolo e la decorrenza degli interessi.
-Ha convenuto in giudizio solo RAGIONE_SOCIALE che, costituendosi tardivamente, ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al vizio relativo alla omessa notifica degli atti prodromici, chiedendo in subordine la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE.
-Il Tribunale aveva respinto l’istanza di chiamata rilevando che il ricorso atteneva a vizi meramente formali dell’atto e non sussisteva quindi alcun litisconsorzio necessario; aveva ammesso la produzione di documenti da parte di NOME; aveva concluso che la documentazione dimostrava la regolare notifica degli atti presupposti, che era regolare la notifica dell’intimazione tramite Pec, che era infondata l’eccezione di nullità dell’intimazione per vizi di forma.
-La società ha proposto appello, riproponendo le censure già svolte in primo grado.
-Quanto alle eccezioni formali (relative alla regolarità della procedura di notifica della intimazione di pagamento e alla
mancanza di motivazione), l’azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. ed è tardiva perché non proposta nel termine di 20 gg dalla notifica. -La domanda va qualificata come opposizione a ruolo laddove viene lamentata la mancata notifica degli avvisi di addebito ed è, ugualmente, tardiva perché non proposta entro 40 gg dalla notifica della intimazione di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.
Va preliminarmente rilevato che emerge dalla sentenza gravata che il Tribunale aveva respinto l’istanza di integrazione del contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE qualificando l ‘ intera domanda come avente ad oggetto solo vizi formali, quindi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.
Il mezzo di impugnazione da proporre ab origine sarebbe stato il ricorso diretto in Cassazione e non l’appello, con la conseguenza che, non essendo stato proposto nei termini il corretto strumento di gravame, la relativa statuizione è divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità della doglianza.
Come si legge ex multis in Cass. n. 25773/2023, laddove il Giudice di prime cure qualifichi l’azione come opposizione agli atti esecutivi, «al cospetto d’una tale qualificazione espressa, il ricorrente avrebbe dovuto dolersi della decisione del giudice di primo grado con il rico rso per cassazione e non con l’appello» (anche Cass. n. 3793/2024).
Pertanto, la sentenza va cassata senza rinvio perché l’appello non poteva ab origine essere proposto.
Alla luce di tale statuizione, il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE resta assorbito.
Il rilievo officioso della questione giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso principale, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, perché l’appello non poteva essere proposto, assorbito il ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME