Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5276 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5276 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
Oggetto:
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 13/02/2026 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 358/2024
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2024, proposto
da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall ‘a vvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Torino n. 602/2023, pubblicata in data 16 giugno 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
13 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha dato corso ad un pignoramento immobiliare nei confronti di NOME COGNOME. Alla creditrice procedente, de- ceduta nel corso del processo, è succeduta l’erede universale
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME COGNOME. Nella procedura esecutiva è intervenuto il creditore NOME COGNOME, il quale ha proposto opposizione, deducendo la nullità dell’atto di pignoramento e dell’ipoteca iscritta sui beni pignorati.
L’opposizione del COGNOME è stata rigettata dal Tribunale di Ivrea. La Corte d’a ppello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello del medesimo COGNOME.
Ricorre NOME COGNOME, che dichiara di agire « in proprio e quale successore a titolo particolare dell’AVV_NOTAIO », sulla base di tre motivi.
Hanno depositato controricorso sia il COGNOME che NOME COGNOME. Il primo, peraltro, ha, in realtà, aderito al ricorso di NOME COGNOME.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Si premette che la ricorrente NOME COGNOME, pur essendo la debitrice esecutata, non è stata chiamata a partecipare al giudizio di merito, il cui è oggetto è costituito da una opposizione avanzata da un creditore intervenuto che ha contestato la validità dell’atto di pignoramento, oltre all’efficacia delle ipoteche iscritte sui beni pignorati.
Il ricorso per cassazione è stato, peraltro, avanzato dalla stessa NOME COGNOME « in proprio e quale successore a titolo particolare dell’AVV_NOTAIO ».
Tale ‘ successione a titolo particolare ‘ troverebbe fonte in una scrittura privata , con la quale, nell’ambito di reciproche concessioni, NOME COGNOME si è accollata i debiti del COGNOME nei confronti di NOME relativi al pagamento delle spese
processuali del presente giudizio, in primo e secondo grado, liquidate in suo favore, e quest’ultimo le ha ceduto « il diritto controverso ed altresì il diritto ad impugnare, nelle sedi giurisdizionali ritenute competenti, le sentenze n. 542/22 del Tribunale di Ivrea e n. 602/23 della Corte d’ Appello di Torino » (cioè, appunto, le sentenze di primo e secondo grado del presente giudizio).
Inoltre, sempre sul piano processuale, va rilevato che l’intimato COGNOME, in realtà, ha aderito al ricorso principale (onde la sua difesa, rubricata come ‘controricorso’ va qualificata, in realtà, come ricorso incidentale adesivo al principale) e che la controricorrente NOME COGNOME ha depositato tardivamente il proprio controricorso, solo in data 1° luglio 2024 (a fronte di ricorso notificato in data 18 dicembre 2023) e, quindi, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c..
Il ricorso proposto da NOME COGNOME in proprio dovrebbe ritenersi radicalmente inammissibile.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, infatti, « la legittimazione al ricorso per cassazione spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte, alla stregua delle risultanze della decisione impugnata e, pertanto, deve essere negata ad altri soggetti, con la consequenziale inammissibilità dell ‘ impugnazione da essi proposta, senza che rilevi, a tal fine, la circostanza che i medesimi abbiano veste di litisconsorti sostanziali indebitamente pretermessi » (Cass., Sez. U, n. 9753 del 18/11/1994; Sez. 3, n. 10894 del 01/10/1999; Sez. 3, n. 3688 del 21/02/2006; Sez. 2, n. 25344 del 15/12/2010).
NOME COGNOME non è stata parte del giudizio di merito e, sebbene fosse litisconsorte necessaria, in quanto debitrice esecutata, non può ritenersi legittimata a proporre il presente ricorso per cassazione.
Altrettanto è a dirsi con riguardo al l’impugnazione proposta da NOME COGNOME in qualità di « successore a titolo particolare » del COGNOME, per la deAVV_NOTAIOa cessione del diritto controverso. In base alle disposizioni di cui agli artt. 77 ed 81 c.p.c., non si può validamente configurare la cessione a terzi di un diritto meramente processuale, quale quello di impugnazione di un provvedimento giurisdizionale.
D’altra parte, avendo il COGNOME proposto una opposizione meramente formale, relativa alla regolarità degli atti del processo di esecuzione nel quale aveva spiegato intervento, non ha fatto valere nel presente giudizio un diritto sostanziale suscettibile di cessione. Né il credito posto a base dell’intervento avrebbe potuto essere ceduto alla stessa debitrice esecutata NOME COGNOME, perché esso si sarebbe estinto per confusione.
Anche sotto tale profilo, pertanto, dovrebbe escludersi la legittimazione processuale all’impugnazione della ricorrente.
In ogni caso, al di là di quanto sin qui osservato, ciò che risulta decisivo ed assorbente, ai fini dell’esito del la presente impugnazione di legittimità, è il rilievo per cui il gravame avverso la decisione di primo grado (avanzato dallo stesso COGNOME) è stato dichiarato inammissibile dalla corte d’appello, in quanto la sentenza del tribunale è stata emessa in relazione ad una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ed era, quindi, soggetta esclusivamente a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..
Le censure avverso tale statuizione, in particolare contenute nel secondo motivo del ricorso della COGNOME, cui ha aderito il COGNOME (con il quale viene denunciata « Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 616 e 618 c.p.c. in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 3) e 4) c.p.c. », proprio con riguardo alla qualificazione dell’opposizione ed alla conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’appello) e tendenti ad affermare che si sarebbe trattato, invece, di una opposizione
all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sono manifestamente infondate (e, come tali inammissibili ai sensi dell’art. 360 -bis , comma 1, n. 1, c.p.c.).
È sufficiente osservare, in proposito, che l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., con la quale si contesta il diritto del creditore (procedente o intervenuto) di procedere ad esecuzione forzata, può essere proposta esclusivamente dal debitore esecutato.
Le opposizioni eventualmente proposte dalle altre parti del processo esecutivo e, segnatamente, dai creditori procedente ed intervenuti, possono avere ad oggetto esclusivamente la regolarità del procedimento e sono, quindi, sempre e comunque, da qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Tanto chiarito, resta altresì fermo, peraltro, che sia la contestazione della validità dell’atto di pignoramento (finanche per un vizio che si assume insanabile), sia la contestazione dei diritti di prelazione di altri creditori, da parte di un creditore intervenuto, vanno senz’altro q ualificate come opposizioni agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
5. I rilievi appena svolti, portando alla conferma dell’inammissibilità dell’appello e dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con conseguente radicale inammissibilità del ricorso per cassazione, hanno carattere assorbente di ogni altra questione, sostanziale e processuale (anche relativamente alla regolarità del contraddittorio), e rendono, altresì, superfluo l’esame degli altri motivi del ricorso della COGNOME (cui ha aderito il RAGIONE_SOCIALE), aventi ad oggetto questioni processuali e sostanziali che restano evidentemente assorbite (in particolare, con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) e 4) c.p.c. nella parte della sentenza in cui è stata totalmente omessa la
disamina del motivo di appello avente ad oggetto la necessità di integrarsi il contraddittorio nei confronti dell’odierna ricorrente in qualità di parte debitrice e dunque di litisconsorte necessario », e con il terzo si denunzia « nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 1722 c.c. I° co. n. 4 c.c. e 182 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) e 4) c.p.c. nella parte della sentenza in cui è stata totalmente omessa la disamina del motivo di appello avente ad oggetto il difetto originario non sanabile dello ius postulandi in capo ai difensori della sig.ra COGNOME NOME deceduta in data precedente alla notifica dell’atto di pignoramento »).
Il ricorso proposto da NOME COGNOME, al quale ha aderito NOME COGNOME con il suo controricorso, da qualificarsi come ricorso incidentale adesivo al principale, è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione non possono essere riconosciute in favore della controricorrente NOME COGNOME, la cui costituzione (come già rilevato) è tardiva.
Né vi è luogo a provvedere in ordine a tali spese, nei rapporti tra la ricorrente NOME COGNOME e l’intimato NOME COGNOME, che ha aderito al ricorso della prima, assumendo la posizione di ricorrente in via incidentale, in adesione al ricorso principale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME, al quale ha aderito NOME COGNOME;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il
versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti (principale e incidentale), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 13 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME