ORDINANZA TRIBUNALE DI MONZA – N. R.G. 00002947-1 2025 DEPOSITO MINUTA 17 11 2025 PUBBLICAZIONE 17 11 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA TERZA SEZIONE CIVILE
a scioglimento della riserva assunta all’udienza celebratasi in data odierna
Il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Rilevato che:
-Con atto di citazione ritualmente notificato ha promosso opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. avverso il precetto notificatole da in data 28.03.2025 in uno alla sentenza n. 293/2024 emessa dal AVV_NOTAIO di Pace di Anastasia, censurandone la legittimità per i seguenti motivi:
il titolo è costituito da sentenza resa all’esito di un giudizio incardinato in assenza di contraddittorio, atteso che la non ha potuto costituirsi nel giudizio a causa di un vizio contenuto nella nota di iscrizione a ruolo, il quale ha impedi to all’odierna opponente di rintracciare la causa e individuare l’avvenuta iscrizione a ruolo della citazione;
in ogni caso, nel fascicolo di primo grado, non vi è traccia della prova del perfezionamento della notifica nei confronti della
la sentenza è altresì nulla per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo antagonista, litisconsorte necessario;
la ha appellato la sentenza e chiesto la sospensiva della stessa, con intenzione altresì di avviare le opportune iniziative in sede penale;
le somme portate nel precetto sono errate in quanto includono, altresì, i compendi dovuti per la fase di studio e introduttiva della fase esecutiva che, invero, non ha ancora avuto inizio.
Quindi, in via preliminare, ha chiesto sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza.
-Con comparsa depositata in data 29.10.2025 si è costituito l’avv.
, in proprio, contestando integralmente quando dedotto adverso ed eccependo, segnatamente, quanto segue:
ex
le contestazioni in ordine al titolo, in questa sede, non sono ammissibili (e sono già oggetto di contestazione avanti il giudice di appello);
in ogni caso, la notifica si è perfezionata sia a mezzo pec, sia per posta; quanto agli errori materiali contenuti nella nota di iscrizione a ruolo, trattasi di meri errori che non avrebbero impedito a di costituirsi se avesse adottato la normale diligenza e avesse fatto accesso in Cancelleria; l’art. 141 c.d.a.p. prevede la possibilità di agire nei confronti della sola assicurazione del veicolo su cui viaggiava il trasportato, per cui non vi è alcuna lesione del contraddittorio;
le somme portate nel precetto sono corrette atteso che sono state quantificate solo le attività compiute sino alla notifica del precetto; in ogni caso, quand’anche fossero eccessive, ciò non determinerebbe la nullità del precetto ma la sua rettifica in riduzione;
successivamente alla notifica dell’atto di citazione in opposizione a precetto, l’odierno opposto ha manifestato l’intenzione di non procedere alla notifica del pignoramento (in attesa dell’esito del giudizio d’appello) e l’atto di precetto è perento.
Quindi, ha chiesto rigettarsi l’istanza sospensiva .
-All’udienza le parti hanno insistito nelle conclusioni tratte nei rispettivi scritti.
Ritenuto (sulla base della delibazione sommaria che compete al vaglio di un’istanza cautelare) che:
-alla luce di quanto statuisce l’art. 481, comma 2 c.p.c., il quale recita che ‘ se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627 c.p.c. ‘, il precetto opposto non si può ritenere perento, avendo la presente opposizione sospeso il suo termine di efficacia;
-i motivi di opposizione all’esecuzione con cui si lamenti l’esattezza del titolo giudiziale siano inammissibili, poiché è precluso al giudice investito della
decisione di compiere un accertamento su questioni il cui esame è riservato alle sedi di merito: più precisamente, i titoli giudiziali non possono essere contestati nel loro contenuto, per errori di merito e di rito, se non quando siano affetti da vizi ric onducibili alla categoria dell’inesistenza (Cass. Civ., n. 3979 del 13.03.2012);
-se la somma recata nel precetto eccede quella dovuta, il precetto resta comunque valido per la minor somma dovuta, mentre è nullo per la somma eccedente (Cass. Civ., n. 24704 del 05.11.2020, ‘ In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l’annullamento parziale, essendo comunque valida l’intimazione per la parte dovuta e le relative spese ‘); in ogni caso, in dottrina ( si è precisato che la sola erronea autoliquidazione dei compensi per precetto non può ritenersi idonea a consentire la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1 c.p.c.;
-quanto sopra esposto vale a escludere la plausibile fondatezza dell’opposizione (assenza del fumus boni iuris ), con conseguente superfluità di delibazione dell’ulteriore requisito del periculum in mora, il quale -a ben vedere -non è stato neanche minimamente allegato dall’opponente,
p.q.m.
-RIGETTA l’istanza sospensiva
-spese all’esito del giudizio
*
letto l’atto di citazione;
letta la comparsa di costituzione e risposta;
esaminati i documenti;
verificata la regolarità della notificazione dell’atto di citazione al convenuto;
considerato che il convenuto si è costituito;
ritenuto che la causa per l’oggetto non rientra tra quelle soggette a condizione di procedibilità;
considerato che non occorre la pronuncia sulle altre questioni indicate dall’art. 171 -bis c.p.c.;
considerato altresì che non vi sono questioni rilevabili d’ufficio da indicare alle parti, né condizioni di procedibilità, né la sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato
P.Q.M.
Visto l’art. 171 -bis c.p.c.
Rinvia l’udienza di prima comparizione al 22.01.2026 ore 12:30.
Si comunichi.
Monza, 17.11.2025
Il AVV_NOTAIO