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Opposizione a decreto ingiuntivo: come si iscrive?

Due debitori hanno opposto un decreto ingiuntivo per spese di esecuzione depositando gli atti nel fascicolo dell’esecuzione invece di iscrivere una nuova causa contenziosa. La Corte d’Appello ha dichiarato l’opposizione improcedibile. La Cassazione conferma la decisione, chiarendo che l’opposizione a decreto ingiuntivo deve sempre essere iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, avviando un procedimento autonomo, anche se il decreto è stato emesso dal Giudice dell’Esecuzione. L’omissione di tale adempimento comporta l’improcedibilità dell’opposizione.

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Pubblicato il 13 novembre 2025 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Guida alla Corretta Iscrizione a Ruolo

L’opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno strumento fondamentale per il debitore che intende contestare una pretesa creditoria. Tuttavia, la sua efficacia dipende dal rigoroso rispetto delle norme procedurali. Un errore nella fase iniziale, come la mancata o errata iscrizione a ruolo, può avere conseguenze fatali per l’intero giudizio. Con l’ordinanza n. 9680 del 10 aprile 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale, distinguendo nettamente tra la fase di emissione del decreto e quella, del tutto autonoma, dell’opposizione.

I fatti di causa

La vicenda trae origine da un procedimento esecutivo per obblighi di fare. Al termine di tale procedura, i creditori ottenevano dal Giudice dell’Esecuzione un decreto ingiuntivo per circa 16.000 euro, a titolo di liquidazione delle spese, ai sensi dell’art. 614 del Codice di Procedura Civile.

I debitori proponevano opposizione a tale decreto. Tuttavia, commettevano un errore procedurale decisivo: invece di iscrivere la causa nel ruolo generale degli affari contenziosi, depositavano l’atto di opposizione e i relativi documenti direttamente nel fascicolo del procedimento esecutivo già esistente.

Il Tribunale di primo grado accoglieva parzialmente l’opposizione, riducendo l’importo dovuto. La decisione veniva però completamente ribaltata in appello.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava l’opposizione improcedibile. La ragione era proprio la mancata iscrizione della causa nel ruolo generale degli affari contenziosi. Secondo i giudici di secondo grado, tale omissione non costituiva una mera irregolarità formale, ma un vizio insanabile che equivaleva alla mancata costituzione in giudizio degli opponenti.

I debitori, ritenendo errata tale interpretazione, ricorrevano per Cassazione, sostenendo che la competenza funzionale del Giudice dell’Esecuzione dovesse estendersi anche alla decisione sull’opposizione, rendendo corretto il deposito nel fascicolo esecutivo.

L’analisi della Cassazione sull’opposizione a decreto ingiuntivo

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione d’appello e fornendo un’importante lezione sulla procedura da seguire. I giudici hanno chiarito la distinzione fondamentale tra due fasi:

1. Emissione del Decreto Ingiuntivo (art. 614 c.p.c.): La richiesta di liquidazione delle spese esecutive può essere presentata con ricorso direttamente al Giudice dell’Esecuzione e depositata nel fascicolo già aperto. Questa fase rientra nella sua competenza funzionale e inderogabile.

2. Opposizione al Decreto Ingiuntivo (art. 645 c.p.c.): L’opposizione, invece, dà vita a un nuovo e autonomo giudizio di cognizione. L’art. 614 c.p.c. non prevede regole speciali per questa fase, pertanto si applicano le norme generali. L’atto di opposizione deve essere notificato e successivamente la causa deve essere iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, presso l’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

Le motivazioni

La Suprema Corte motiva la sua decisione sottolineando che l’opposizione non è una continuazione del processo esecutivo, ma l’inizio di un ordinario processo contenzioso. Il deposito degli atti nel fascicolo dell’esecuzione è un atto proceduralmente inesistente ai fini della costituzione in giudizio nella causa di opposizione. La mancata iscrizione a ruolo non è una semplice irregolarità sanabile, ma un’omissione fondamentale che impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale.

La Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato secondo cui la tardiva o mancata costituzione dell’opponente determina l’improcedibilità dell’opposizione, indipendentemente dal comportamento processuale della controparte. L’iscrizione a ruolo è il presupposto indispensabile per consentire alla cancelleria di formare il fascicolo d’ufficio e al Presidente del Tribunale di designare il giudice che tratterà la causa, il quale non è necessariamente lo stesso Giudice dell’Esecuzione che ha emesso il decreto.

Le conclusioni

La pronuncia in esame è un monito per tutti gli operatori del diritto: la procedura civile è un sistema di regole formali la cui osservanza è essenziale per la tutela dei diritti. In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se emesso in un contesto esecutivo, è imperativo avviare un nuovo procedimento contenzioso attraverso la corretta iscrizione a ruolo. Confondere il fascicolo dell’esecuzione con la sede naturale del giudizio di opposizione è un errore che costa caro, portando a una declaratoria di improcedibilità che vanifica ogni difesa nel merito.

Come si introduce un’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice dell’Esecuzione per le spese?
L’opposizione deve essere introdotta come un normale giudizio contenzioso. Ciò significa che l’atto va notificato alla controparte e la causa deve essere iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, non depositata nel fascicolo dell’esecuzione.

Cosa succede se l’atto di opposizione viene depositato solo nel fascicolo dell’esecuzione senza una corretta iscrizione a ruolo?
Questa omissione è un vizio grave che porta alla dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione. Non è considerata una mera irregolarità formale, ma equivale a una mancata costituzione in giudizio.

La competenza a decidere sull’opposizione è sempre del Giudice dell’Esecuzione che ha emesso il decreto?
No. La competenza a decidere l’opposizione spetta all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ma non necessariamente alla stessa persona fisica. L’opposizione avvia un nuovo giudizio di cognizione che segue le regole ordinarie di assegnazione delle cause.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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