REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del AVV_NOTAIO Unico, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE, trattenuta in decisione all'udienza del 13 gennaio 2026,
TRA
(C.F. - P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (C.F. ) e NOME COGNOME (C.F. , presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO; P. P. C.F. C.F.
-contro-
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'AVV_NOTAIO (C.F. , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO; P. C.F.
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 15926/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 26 agosto 2021 (R.G. n. 47157/2021).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13 gennaio 2026, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi, come segue:
Per l'attore opponente ( ): "Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertato che nessuna somma è dovuta dalla in favore della ricorrente revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 15926/2021, reso dal Tribunale di Roma il 26 agosto 2021 (RG. NUMERO_DOCUMENTO), e notificato il 5 novembre 2021. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge" .
Per il convenuto opposto ( : "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 15926/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 26 agosto 2021, comprese tutte le spese legali ivi riconosciute alla conseguentemente condannare la a corrispondere alla
oppo sta l'importo di cui alla fattura n. 51/2021, o comunque la somma accertata in corso di causa, pari ad € 92.839,24 oltre IVA al 22% e interessi moratori come per legge; in ogni caso,
condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite, ivi comprese il rimborso di quelle per la CTU, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, al risarcimento dei danni subiti e subendi da nella misura che sarà ritenuta equa dal AVV_NOTAIO" .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 633 e segg. c.p.c., la adiva l'intestato Tribunale chiedendo ed ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 15926/2021, pubblicato il 26 agosto 2021, con cui veniva intimato alla il pagamento della somma di euro 182.400,00, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e spese di procedura. La pretesa creditoria monitoria si fondava sulla fattura n. 51 del 14 maggio 2021, emessa a titolo di saldo per lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo eseguiti presso la struttura sanitaria opponente in forza di contratto d'appalto stipulato in data 1° agosto 2018.
Con atto di citazione notificato in data 14 dicembre 2021, la proponeva tempestiva opposizione avverso il predetto provvedimento monitorio, deducendo:
In via preliminare e di merito, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., lamentando la non corretta esecuzione delle opere a regola d'arte, l'omessa allegazione di permessi e della documentazione sulla sicurezza, nonché l'assenza di un collaudo in contraddittorio e della certificazione della contabilità da parte della Direzione dei Lavori;
Il difetto di prova scritta idonea nel giudizio di cognizione ordinaria, assumendo la natura unilaterale della fattura n. 51/2021 e la contestazione analitica delle singole voci in essa riportate.
Si costituiva in giudizio la contestando recisamente le avverse deduzioni. La società opposta deduceva l'avvenuto completamento di circa il 95% delle opere contrattuali e la regolare esecuzione delle stesse a perfetta regola d'arte, evidenziando che l'interruzione anticipata del rapporto contrattuale (intervenuta nel giugno 2019) era dipesa dal recesso unilaterale della committente a seguito del mancato accordo su una perizia di variante suppletiva. Rappresentava, inoltre, la piena e quotidiana operatività dei locali ristrutturati (ambulatori chirurgici e oculistici) e l'assenza di qualsivoglia tempestiva contestazione scritta nei report giornalieri della Direzione Lavori. Instava pertanto per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, per il rigetto dell'opposizione e per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 15 dicembre 2022, il AVV_NOTAIO denegava la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita su base documentale e mediante l'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio affidata all'Arch. , il quale depositava l'elaborato peritale definitivo in data 20 febbraio 2025. Ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta delle risultanze peritali, all'udienza del 13 gennaio 2026 le parti precisavano le conclusioni e il AVV_NOTAIO tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II. Motivi della decisione
- Sulla natura del giudizio e sul riparto dell'onere probatorio
Va preliminarmente rammentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un giudizio di impugnazione del provvedimento monitorio, bensì introduce un ordinario processo di cognizione di primo grado a carattere pieno e sussidiario. Conseguentemente, si verifica un'inversione formale della posizione processuale delle parti, rimanendo tuttavia inalterato il riparto sostanziale dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.: la ditta appaltatrice opposta (attore in senso sostanziale) è gravata dall'onere di provare la fonte del proprio diritto e l'esatta esecuzione delle prestazioni, mentre la committente opponente (convenuto in senso sostanziale) deve dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
2. Sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
La opponente ha fondato la propria opposizione sull'eccezione di inadempimento, assumendo che i lavori eseguiti dalla presentassero vizi, non fossero completati e non rispondessero alla regola dell'arte.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
I rilievi eseguiti dall'ausiliario del AVV_NOTAIO, Arch. , basati su indagini tecniche dirette e sull'analisi della corrispondenza e dei report di cantiere redatti in costanza di rapporto dalla Direzione dei Lavori (geom. e ing. ), hanno smentito categoricamente l'assunto attoreo. In particolare, il CTU ha accertato che "i lavori oggetto della fattura azionata appaiono eseguiti a regola d'arte, le strutture all'interno delle quali tali lavorazioni sono stat e effettuate appaiono pienamente operative: non sono emersi difetti che possano essere direttamente riferibili a lavori effettuati più di cinque anni fa"
Inoltre, l'esame dei report giornalieri di cantiere ha confermato la costante presenza della Direzione Lavori e la totale assenza di doglianze, riserve o contestazioni formali rivolte all'impresa durante l'esecuzione delle opere. Ne consegue che la ha preso in consegna e immesso nell'attività ospedaliera e chirurgica i locali in questione, usufruendone pienamente e continuativamente fin dal momento della fuoriuscita dal cantiere della avvenuta nel giugno 2019. L'eccezione di inadempimento si rivela, dunque, del tutto priva di pregio fattuale e giuridico.
3. Sulla sussistenza e sulla quantificazione del credito
Esclusa la sussistenza di vizi o difformità nell'opera, occorre determinare l'esatto ammontare del credito spettante alla ditta opposta.
In punto di diritto, si osserva che sebbene la fattura commerciale costituisca idonea prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena essa perde tale efficacia, imponendo all'appaltatore di dimostrare il fondamento della pretesa attraverso gli ordinari mezzi istruttori. Nel caso che occupa, la consistenza e il valore delle opere realizzate sono stati accertati dal CTU sulla scorta del 4° SAL redatto in data 27 marzo 2019, ritenuto l'unico documento contabile attendibile e coerente con la progressione storica del cantiere.
Il CTU ha proceduto ad operare un analitico raffronto tra i dati contabili del contratto originario, i SAL emessi e i pagamenti corrisposti, pervenendo alle seguenti risultanze L'importo complessivo pattuito per l'appalto, al netto del ribasso d'asta concordato, ammontava a euro 342.943,65 (esclusi gli oneri di legge);
La opponente ha corrisposto in costanza di rapporto acconti per complessivi euro 304.578,38 (IVA al 22% inclusa), corrispondenti ad un imponibile complessivo di euro 249.654,41;
Sottraendo l'imponibile già liquidato (euro 249.654,41) dall'importo contrattuale accertato (euro 342.943,65), residua in favore della un credito in linea capitale pari a euro 92.839,24 (oltre IVA).
Sul punto, va disatteso il rilievo formulato dall'opponente in comparsa conclusionale e memoria di replica, secondo cui la pronuncia di questo Tribunale dovrebbe essere limitata alla minor somma di euro 78.845,99
(corrispondente al valore delle sole voci dell'ambulatorio chirurgico indicate nella fattura n. 51/2021 purgate dalle "lievitazioni" riscontrate dal CTU). Invero, il giudizio di opposizione si estende d'ufficio alla verifica della complessiva fondatezza del credito derivante dal rapporto contrattuale dedotto in giudizio)
Poiché la somma di euro 92.839,24 (oltre oneri di legge) rappresenta l'effettivo saldo dovuto per le lavorazioni complessivamente eseguite dall'opposta in forza del contratto del 1° agosto 2018 (pienamente rientrante nel thema decidendum del monitorio), e atteso che tale importo complessivo è ampiamente inferiore alla somma precettata con il decreto ingiuntivo opposto (pari a euro 182.400,00), la condanna dell'opponente al pagamento di tale importo non incorre in alcun vizio di ultrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Pertanto, aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, l'opponente deve essere condannata al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 92.839,24 in linea capitale.
- Sul regime fiscale (aliquota IVA)
In risposta al quesito formulato all'ausiliario in ordine all'aliquota fiscale applicabile, deve essere confermata l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22%. Le lavorazioni eseguite, qualificate giuridicamente come manutenzione straordinaria, hanno interessato un immobile adibito a clinica privata a scopo di lucro (censito in catasto alla categoria speciale D4). Ne consegue l'inapplicabilità dell'aliquota IVA agevolata al 10%, riservata dalla Legge n. 488/99 esclusivamente agli interventi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Sulla somma di euro 92.839,24 deve essere pertanto calcolata l'IVA al 22%, pari a euro 20.424,63, per un totale di euro 113.263,87.
- Sugli interessi moratori e sulla loro decorrenza
La società opposta ha richiesto la condanna dell'opponente al pagamento degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. L'opponente ha resistito a tale pretesa, deducendo la mancanza di pattuizione scritta e contestando la decorrenza degli stessi dalla data di ultimazione dei lavori.
La tesi dell'opponente è giuridicamente infondata.
La disciplina speciale contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231/2002 si applica imperativamente a tutti i contratti d'opera e d'appalto intercorsi tra soggetti commerciali o professionali (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 19421 del 14/07/2025). Ai fini del relativo riconoscimento, l'illiquidità originaria del debito non esclude la mora del debitore, qualora la quantificazione della prestazione sia possibile sulla scorta di elementi oggettivi e tariffe di riferimento (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 19421 del 14/07/2025).
Con riguardo alla decorrenza degli interessi, in conformità con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale non costituisce un titolo autonomo di credito, bensì assume un rilievo meramente contabile e fiscale, atto a certificare un'operazione già eseguita (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 19421 del 14/07/2025). La nascita, l'esigibilità e la decorrenza degli accessori sul credito discendono unicamente dall'effettivo compimento della prestazione contrattuale (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 19421 del 14/07/2025).
Nel caso di specie, è pacifico che le opere siano state portate a compimento per la quota del 95% e che l'impresa sia uscita dal cantiere nel giugno 2019, momento a partire dal quale la ha iniziato a godere della piena utilità e funzionalità dei locali. Consentire la decorrenza degli interessi dalla data di tardiva emissione della fattura (maggio 2021) significherebbe premiare la condotta ostruzionistica della committente, la quale ha illegittimamente differito il pagamento di prestazioni già ricevute e utilizzate.
Pertanto, gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 devono essere computati sulla somma capitale di euro 92.839,24 (oltre IVA al 22%, per un totale di euro 113.263,87) con decorrenza dal 12 giugno 2019 (giorno successivo all'ultimazione dei lavori e alla fuoriuscita dell'impresa dal cantiere) fino al saldo effettivo.
Sulla domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La ha formulato istanza di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per la pretestuosità e il carattere meramente dilatorio dell'opposizione.
La domanda va rigettata.
La condanna per lite temeraria presuppone l'accertamento, in capo alla parte soccombente, del dolo o della colpa grave nella promozione o nella resistenza in giudizio. Nel caso di specie, sebbene le tesi di merito dell'opponente siano risultate infondate, l'opposizione ha comunque condotto ad una drastica riduzione del credito accertato (da euro 182.400,00 del d.i. a euro 113.263,87 complessivi) e alla conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ne consegue la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della misura risarcitoria invocata.
7. Sulle spese di lite e di CTU
Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo originariamente emesso e la necessità di procedere a una nuova regolamentazione delle spese processuali, sulla base dell'esito complessivo della lite.
La drastica riduzione della pretesa creditoria operata dal CTU a fronte dell'infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla configura un'ipotesi di soccombenza reciproca parziale. Si ravvisano, pertanto, giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 30%, ponendo la restante quota del 70% a carico della opponente, prevalentemente soccombente sul merito del rapporto sinallagmatico.
I compensi professionali vengono liquidati in dispositivo in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente prestata nelle diverse fasi del giudizio.
Le spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio, già liquidate con separato decreto in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, con vincolo di solidarietà passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 15926/2021 emesso in favore di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 15926/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 26 agosto 2021;
COGNOME la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della somma di euro 92.839,24 oltre ad IVA al 22% (pari a euro 20.424,63), per un totale di euro 113.263,87, a titolo di saldo per le opere eseguite in forza del contratto d'appalto del 1° agosto 2018;
COGNOME la al pagamento degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 calcolati sulla somma di euro 113.263,87 con decorrenza dal 12 giugno 2019 fino al saldo effettivo;
RIGETTA la domanda formulata dalla di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
DICHIARA le spese di lite compensate tra le parti nella misura del 30% e COGNOME la alla rifusione del restante 70% in favore della quota che si liquida in complessivi euro 4.936,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
PONE le spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido nella misura del 50% ciascuna.
Roma, lì 17 luglio 2026
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME