Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25666 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25666 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 17920/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso da ll’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall ‘Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
e contro
BPER RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1076/2023 emessa dal la Corte d’appello di Bari , depositata in data 30.6.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.7.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. del 12.01.2019, NOME COGNOME convenne l’Agenzia delle Entrate -Riscossione (di seguito, AdER) dinanzi al Tribunale di Foggia, opponendosi alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA notificatagli il 14.11.2018 ai fini del pagamento dell’importo di € 20.688,94, a titolo di recupero delle somme già erogate dal Fondo per le PMI di cui alla legge n. 662/1996, di cui è gestore Banca del Mezzogiorno -Mediocredito Centrale (di seguito, MCC) ; l’opponente chiese accertarsi e dichiararsi la nullità della cartella, sia per vizi formali dell’atto impugnato, sia per l’ insussistenza della pretesa creditoria azionata; chiese anche la condanna del l’ agente della riscossione al risarcimento dei danni conseguenti. Si costituì l’AdER, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa MCC e contestando comunque le avverse domande, di cui chiese dichiararsi l’inammissibilità e comunque disporsi il rigetto. Autorizzata la chiamata in causa di MCC, questa si costituì, chiedendo a sua volta di essere autorizzata a chiamare in causa BPER Banca s.p.a.
(incorporante il soggetto finanziatore Banca Popolare di Lanciano e Sulmona), nonché dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque di respingere ogni domanda proposta dall’opponente nei suoi confronti, perché infondata e in subordine, in caso di sua condanna, chiese di essere manlevata dalla propria terza chiamata. Questa a sua volta si costituì in giudizio, per mezzo della propria mandataria BPER Credit Management s.c.p.a., chiede ndo l’integrale rigetto delle domande. Con sentenza del 23.6.2021, il Tribunale di Foggia -previa qualificazione del l’azione promossa dal lo COGNOME quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. -la dichiarò inammissibile per tardiva proposizione, rigettando tutti gli ulteriori motivi di contestazione dedotti dall’opponente; dichiar ò inoltre il non luogo a provvedere sulla domanda subordinata formulata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di BPER, regolando le spese secondo soccombenza.
Avverso detta pronuncia, lo COGNOME propose gravame e la Corte d’ appello di Bari, nella resistenza di AdERRAGIONE_SOCIALE e BPER Credit Management n.q., lo dichiarò inammissibile, giacché proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza (effettuata il 6.7.2021), previsto dall’art. 325 c.p.c., dunque tardivamente.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME sulla base di formali sette motivi, cui resistono con distinti controricorsi BPER Banca, AdER e MCC. Il ricorrente e MCC hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo (in ricorso denominato ‘B’) si denuncia ‘ errore in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c. cc, 3 e 5 in combinato disposto con gli artt 113 e 163 cpc: errata qualificazione giuridica della domanda -violazione del principio iura novit curia ‘ . Si sostiene che, non essendovi alcun titolo esecutivo, la domanda non poteva essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., bensì come normale azione di cognizione ordinaria, ossia di accertamento negativo del credito.
1.2 Con il secondo motivo (in ricorso denominato ‘C’) si denuncia ‘ violazione e falsa applicazione degli art. 360 n. 3 in combinato disposto con l’art. 1 della legge 1969/742. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. -Nullità della cartella impugnata ‘. Si sostiene che, trattandosi di ruolo emesso ad istanza di MCC per il recupero di somme di natura privatistica, l’ente avrebbe dovuto precostituirsi il titolo esecutivo, il che non è avvenuto nella specie e confermerebbe, in tesi, l’impossibilità di qualificare l’azione spiegata come opposizione all’esecuzione, con conseguente inapplicabilità della sospensione ex lege n. 742/1969.
1.3 Con il terzo motivo (in ricorso denominato ‘D’) si lamenta ‘ violazione e falsa applicazione degli art. 360 n. 3 in combinato disposto con gli artt. 166, 167 e 38 c.p.c. dell’art. 1421 c.c., dell’art. 66 bis cod. cons., dell’art. 46 dpr n. 602/1973, dell’art. 31 del dpr n. 600/1973 . Errore in iudicando. Nullità ‘ , per non aver i giudici di merito rilevato
N. 17920/23 R.G.
d’ufficio la violazione delle norme sulla competenza territoriale inderogabile, con conseguente nullità della cartella impugnata.
1.4 Con il quarto motivo (in ricorso denominato ‘E’) si lamenta ‘ violazione e falsa applicazione degli art. 360 n. 3 in combinato disposto con l’ art. 112 cpc. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c. 2 VI e VII della l. 106/2011; dell’art. 20 d.p.r. 602/1973, dell’art. 7 l. 212/2000, dell’art. 42 d.p.r. 600/1973 e dell’art. 7 l. 241/1990. Omessa pronuncia sulla nullità della cartella per indeterminatezza del saggio di interesse -mancata indicazione della base di calcolo degli interessi. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione. Errore in iudicando ‘.
1.5 Con il quinto motivo (in ricorso denominato ‘ F ‘) si lamenta ‘ violazione e falsa applicazione degli art. 360 n. 3 in combinato disposto con gli artt. 166, 167, 38 c.p.c. e 1956, 1957 e 1939 c.c.. Nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Inesistenza del credito per nullità a cascata. Intervenuta decadenza e invalidità della fideiussione. Errore in iudicando ‘.
1.6 Con il sesto motivo (in ricorso denominato ‘ G ‘) si lamenta ‘ violazione e falsa applicazione de ll’ art. 360 n. 3 in combinato disposto con gli artt. 1956, 1957 e 1939 c.c., e con l’art. 55 l.f. … Intervenuta decadenza e invalidità della fideiussione. Errore in iudicando ‘.
1.7 Con il settimo motivo (in ricorso denominato ‘H’), infine, si lamenta ‘ violazione e falsa applicazione degli art. 360 n. 3 in combinato disposto con il d.m. 55/14. Errores in procedendo e in iudicando in merito alla condanna alle competenze legali ‘.
2.1 -Il primo e il secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi: e sono palesemente infondati.
Secondo l’originale tesi del ricorrente, la circostanza che -a suo avviso -nella specie difetterebbe il titolo esecutivo escluderebbe la stessa qualificabilità della domanda in termini di opposizione all’ esecuzione, invece trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo del credito, sottratta alla eccezione di cui all’art. 3 della legge n. 742/1969.
Non considera, però, il ricorrente che, con la sua domanda (complessivamente intesa), egli reagì alla notifica della cartella di pagamento prima indicata, che -come è inequivoco nella giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte, Cass. n. 6833/2021) -equivale al precetto ex art. 480 c.p.c., avendo la funzione di preannunciare la riscossione coattiva.
Risulta quindi evidente che, poiché lo COGNOME, con l’atto introduttivo, dedusse sia vizi formali della cartella, sia l’inesistenza del diritto di AdER di procedere alla (preannunciata) riscossione coattiva e proprio a cagione della eccepita inesistenza del titolo esecutivo, la qualificazione della domanda operata dalla Corte barese nel senso che l’odierno ricorrente propose una opposizione ‘ancipite’, ossia ad un tempo sia quella all’ esecuzione ex art. 615, comma 1, sia quella agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. -si rivela del tutto ineccepibile.
In altre parole, per quanto qui specificamente interessa, se a fronte della minaccia dell’azione esecutiva l’intimato eccepisce (tra l’altro) il difetto del titolo esecutivo, tanto non può che significare, sul piano processuale,
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il dispiegamento di una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestandosi il diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione forzata, per pretesa violazione del principio nulla executio sine titulo , sancito dall’art. 474 c.p.c .
Del tutto correttamente, dunque, la Corte pugliese ha ritenuto che, vista la qualificazione della domanda , l’appello era da considerare tardivo, perché proposto in violazione del termine breve per impugnare, ex art. 325 c.p.c., non trovando applicazione, per le opposizioni esecutive, la sospensione feriale dei termini (per tutte, Cass. n. 13797/2022).
Non senza dire che l’appello, ove anche fosse stato tempestivo, sarebbe stato comunque inammissibile perché -posto che il primo giudice aveva (benché erroneamente) qualificato tutte le domande come opposizione formale tout court , tanto da averla dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta -la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere impugnata esclusivamente con ricorso per cassazione per il principio dell’apparenza ( ex multis , Cass. n. 13381/2017), noto essendo che la sentenza resa a definizione di giudizio di opposizione agli atti esecutivi non è appellabile, a norma del l’art. 618 , comma 2, c.p.c.
3.1 -Tutti i restanti motivi, attinenti al merito delle spiegate opposizioni, restano conseguentemente assorbiti.
4.1 In definitiva, i primi due motivi del ricorso sono infondati, mentre i restanti sono assorbiti. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
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In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
la Corte rigetta i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in favore di BPER Banca s.p.a. in € 2.400,00 per compensi e di Banca del Mezzogiorno -Mediocredito Centrale s.p.a. in € 3.100,00 per compensi, oltre per ciascuna € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge; in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione in € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 3.7.2025.
Il Presidente NOME COGNOME