Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33599 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33599 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’ Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 7672/2021 della Corte D’Appello di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, depositata il 19.11.2021.
Oggetto: diritto d’autore opera fotografica
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del novembre 2017, NOME COGNOME ha convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE per ottenere tutela ai sensi dell’art. 2, n. 7, l. n. 633/1941 nel testo vigente ratione temporis , in relazione all’asserito illecito utilizzo , in programmi televisivi RAI -trasmessi nell’ambito della campagna di sensibilizzazione ‘ la ricerca della legalità ‘ – oltre che via web, di una fotografia nella quale erano ritratti i magistrati NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’attore scattata il 27 marzo 1992 durante un convegno tenutosi a Palermo su ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ; il Gentile ha pertanto chiesto, previo accertamento della natura di opera fotografica, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni anche non patrimoniali, con pubblicazione della sentenza, o, in subordine, il riconoscimento di un equo compenso ai sensi dell’art. 91, comma 3, l. n. 633/1941.
Il Tribunale di Roma ha respinto le domande, non riconoscendo alla fotografia i caratteri dell’opera dell’ingegno e ritenendo la fotografia semplice.
NOME COGNOME ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma che con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame.
Per quanto qui di interesse, la Corte di merito ha precisato che: a) l’impugnazione ha essenzialmente riguardo all’operato disconoscimento del carattere creativo della fotografia e la conseguente esclusione della stessa dal novero delle ‘ opere fotografiche ‘ che ai sensi dell’art. 2, n.7, L.D.A., ricevono protezione quale oggetto del diritto d’autore, e d all’apprezzamento di essa invece quale ‘ semplice fotografia ‘, definita dall’art. 57 della stessa legge come ritraente « immagini di persone o di aspetti, elementi o
fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o processo analogo », talchè dirimente nella specie è la valutazione della creatività o meno della riproduzione fotografica in questione; b) il requisito della creatività -sufficiente all’apprestamento della tutela invocata -non consiste nel valore artistico della fotografia, ma ricorre quando l ‘immagine fotografica ha un proprio contenuto espressivo e presenta tratti individuali marcati, riflettendo la personale visione della realtà del suo autore; c) la creatività ha una dimensione soggettiva che si identifica in una ‘ forma particolare ‘ che la fotografia assume a prescindere dalla sua novità e dal valore intrinseco del suo contenuto; d) la foto, oggetto del giudizio, è, invece, peculiare non per il suo carattere creativo, ma per ‘ l’eccezionalità del soggetto ‘ , ovvero i due magistrati simbolo della lotta contro la mafia; e) non è percepibile l’impronta creativa personale del suo autore ovvero la singolarità della forma richiesta ai fini del riconoscimento della creatività; f) l’immagine che la foto documenta non ha caratteristiche specifiche che possano distinguerla da altre possibili riproduzioni fotografiche che avrebbero potuto realizzarsi nel medesimo convegno dei due magistrati ripresi, tra l’altro, nel preciso momento documentato nella foto in questione; g) la fotografia non presenta una valenza estetica che possa essere apprezzata a prescindere dalle persone dei due magistrati rappresentati e dall’espressione dagli stessi assunta; h) non sussistono neppure i presupposti e le condizioni di cui all’invocato art. 91, comma 3, l. n. 633/1941 per il riconoscimento, in via subordinata, del diritto ad un equo compenso, non versandosi nelle ipotesi di legge, di riproduzione della fotografia in antologie ad uso scolastico o in opere scientifiche o didattiche.
Avverso la suddetta sentenza, notificata il 22/11/2021, NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione, notificato il 3/1/2022, con due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, violazione di legge ed esattamente dell’art. 360, comma 3, c.p.c. per errata individuazione dei principi giuridici posti alla base della già menzionata valutazione in ordine al carattere della fotografia ai fini della tutela autorale: ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe applicato un concetto giuridico di creatività generico e che non è proprio della fotografia e vi sarebbe un evidente errore concettuale (e giuridico) in quanto, ai sensi della l. n. 633/1941, la creatività non ha niente a che vedere con il valore artistico dell’opera , essendo sufficiente un livello minimo di creatività.
2.Il motivo è inammissibile.
In generale, una fotografia può essere considerata un’opera fotografica prescindendo dal suo valore artistico se rappresenta una scelta creativa del fotografo.
Il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è incentrato nella capacità creativa dell’autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare, così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata. Le fotografie semplici, invece, si distinguono dalle precedenti in quanto non richiedono alcun apporto creativo da parte del fotografo, poiché trattasi di mere fotografie, seppur di altissimo livello qualitativo, che si limitano a riprodurre fedelmente la realtà esterna, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione della fotografia da parte dell’autore.
L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o a un miglioramento degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto
peculiari) o dalla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento e sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. La creatività dell’artista può manifestarsi in diverse fasi della produzione fotografica. La scelta delle lenti, la disposizione delle luci, la sistemazione del soggetto o del fotografo, la composizione dell’immagine, il momento dello scatto, la post produzione, la scelta dei toni, la stampa etc.
Rispetto a tale contesto, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e non tiene conto che i principi evocati corrispondono a quanto affermato dalla Corte territoriale.
La Corte d’appello ha correttamente evidenziato che nella fotografia oggetto del giudizio non è « percepibile l’impronta creativa personale del suo autore ovvero la singolarità della forma richiesta ai fini del riconoscimento della creatività, di talchè l’immagine che la fotografia documenta non può dirsi connotata da elementi che la distinguano da altre possibili riproduzioni fotografiche che avrebbero potuto realizzarsi nel medesimo convegno dei due magistrati ripresi, tra l’altro nel momento documentato n ella foto in questione ».
La motivazione è cioè fondata sull’assenza dell’apporto creativo e non sul suo valore artistico come la doglianza lamenta.
Di talchè la censura si risolve in una deduzione mirata ad una rivalutazione delle valutazioni di merito, non sindacabile in sede di legittimità, nonostante che il ricorrente assuma diversamente.
In linea generale, la protezione del diritto d’autore postula il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l’opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative.
La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità (Cass., n. 10300/2020; Cass. 13524/2014).
Con il secondo motivo si lamenta error in iudicando sul capo delle spese di soccombenza ed esattamente violazione del D.M. 55/2014. Il quantum liquidato sarebbe errato in quanto la fascia di applicazione è quella entro i € 25.000, ragione questa per cui la somma è -in ipotesi di € 9 .515, e non quella indicata; neppure vi sono motivazioni per un eventuale aumento.
La censura è inammissibile.
In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (Cass., n.12537/2019; Cass., n.19989/2021).
Peraltro il ricorrente contesta l’applicazione di una tabella valori ma poi contraddittoriamente la applica ai fini del calcolo ritenuto corretto.
Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione