Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7098 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7098 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23695/2020 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1074/2020 depositata il 18/06/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’i nammissibilità o il rigetto del ricorso.
Udito per il controricorrente l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di ventotto motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Bari, con la quale è stato rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la decisione del Tribunale della stessa città, il quale aveva a sua volta rigettato la domanda intesa a ottenere il pagamento di onorari professionali per l’attività difensiva svolta in un giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale. Il Comune di Modugno ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo (pag. 5) denunzia ‘violazione di legge: art. 28 l. n. 794/1942. Violazione di legge: art. 702 bis c.p.c. disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 d.lgs. n. 150/2011. La Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare «la nullità della sentenza di primo grado in ragione dell’omessa introduzione del giudizio come procedimento disciplinato esclusivamente dall’art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794 (applicabile ratione temporis alla presente controversia )»
Il motivo è palesemente infondato. Già secondo il tenore letterale dell’art. 28 della legge n. 794 del 1942, «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del Codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo».
Poiché nel caso in esame l’AVV_NOTAIO ha inteso seguire la procedura di cui all’art. 633 c.p.c., vale la regola secondo la quale «in tema di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per
prestazioni professionali, la competenza funzionale ed inderogabile del capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo sussiste per il solo procedimento speciale previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, laddove se il professionista ha optato per il procedimento monitorio, l’eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue le regole del procedimento ordinario di cognizione, per cui non è configurabile in ordine ad esso, la competenza inderogabile del capo dell’ufficio (Cass. n. 10293/2002).
2. Il secondo motivo (pag. 5) denunzia ‘violazione di legge: art. 28 l.n. 794/1942 poi modificato dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011. Si sostiene, con tale motivo, che, dovendosi applicare l’art. 28 della legge n. 794/1942, «la competenza a decidere sul gravame della sentenza di primo grado era di codesta Suprema corte suprema e non già della Corte d’appello che era funzionalmente incompetente».
Il motivo è palesemente. Tenuto conto che il procedimento si è svolto con il rito ordinario, il provvedimento che l’ha definito era appellabile. Vale infatti il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (Cass. n. 10509/2025).
3. Il terzo motivo (pag. 6), denunziando ‘violazione di legge: art. 28 l.n. 794/1942’, propone le seguenti censure: a) la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità del procedimento in quanto non deciso dal giudice collegiale con il procedimento in camera di
consiglio; b) il rito speciale, diversamente da quanto ritiene la Corte d’appello, è applicabile anche in caso di contestazioni sul quantum .
La prima delle richiamate censure è infondata. Il riscontro, in sede di appello, dell’erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 della l. n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudice d’appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva, secondo le norme del rito seguito, ormai consolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica della citazione, senza spiegare effetti invalidanti sull’attività processuale in precedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza di primo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. (Cass. n. 10864/2023).
Tanto chiarito a da sé che non è configurabile la violazione dell’art. 50bis sulla composizione collegiale e monocratica del Tribunale, prospettata con il motivo: all’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale è applicabile, in forza del rinvio operato dall’art. 50-quater c.p.c., il regime della nullità di cui all’art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degli atti precedenti) si converte in motivo di impugnazione, senza che quest’ultima produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto, sindacare il mancato rispetto, nell’atto di appello, dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 342 c.p.c. (Cass. n. 9224/2023).
Quanto alla censura sub la stessa si dirige contro un rilievo aggiuntivo della decisione, proposto dalla Corte di merito ad abundantiam . Costituisce principio acquisito che le affermazioni ad abundantiam e proposte in via di mera ipotesi, in quanto prive efficacia determinante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte, all’annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005).
4. Il quarto motivo (pag. 14) denunzia ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 l.n. 794/1942’, perché non è stato considerato che il giudice di primo grado, dinanzi al quale si è svolto il procedimento, non era neppure il capo dell’ufficio giudiziario.
Il motivo è manifestamente infondato, perché il ricorrente AVV_NOTAIO, come sopra già chiarito, ha seguito la via alternativa del ricorso per decreto ingiuntivo.
5. Il quinto motivo (pag. 17) denunzia ‘violazione di legge: art. 140 c.p.c. inammissibilità e nullità dell’opposizione’. Si sostiene che l’opposizione era tardiva, in quanto l’atto, notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., fu depositato oltre il termine di quaranta giorni della notificazione del decreto ingiuntivo.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi : si continua a fare riferimento alla data del deposito, mentre data rilevante, come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, era quella della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Vale infatti il principio secondo cui «qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando esso debba compiersi entro un determinato termine, alla luce delle sentenze delle Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 che hanno affermato notificante, del compimento delle sole formalità
che non sfuggono alla sua disponibilità, e perciò il “principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio” -, si intende perfezionata, dal lato dell’istante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato. Una siffatta regola, infatti, espressione di un valore costituzionale, non può non presidiare l’attività istituzionalmente commessa all’interprete dagli artt. 12 e segg. disp. prel., e non può non valere per qualsiasi notifica di un atto processuale civile, e, quindi, anche per la notifica che sia effettuata per mezzo dell’ufficiale giudiziario senza avvalersi del servizio postale (principio enunciato dalla S.C. in tema di notificazione di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.)» (Cass. n. 8447/2004).
Il sesto motivo (pag. 17) denunzia ‘violazione di legge: art. 140 c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica’, perché la notificazione è stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in difetto dell’essenziale presupposto della irreperibilità del destinatario.
Il settimo motivo (pag. 19) denunzia ‘violazione di legge: art. 140 c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica’, perché fu ricevuta la raccomandata informativa.
L’ottavo motivo (pag. 19) denunzia ‘violazione di legge: art. 140 c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica’, perché non risultava dalla relata l’esito negativo delle ricerche.
Il nono motivo (pag. 20) denunzia ‘violazione di legge: art. 140 c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica’, perché fu omessa l’affissione dell’avviso di deposito dell’atto nella casa comunale.
I motivi dal sesto al decimo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Invero, tutti i vizi dedotti si configurano, già in linea astratta e senza che sia minimamente necessario aggiungere altro, come cause di nullità e non di inesistenza della notificazione, che sono stati sanati ex tunc a seguito della costituzione dell’opposto (Cass., S.U., n. 14916/2016). La nullità della notifica di un atto di impugnazione è sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio del destinatario e la sanatoria retroagisce al momento del compimento della notifica viziata, rendendo così tempestiva l’impugnazione (Cass. n. 10208/2004).
Nello stesso senso è stato precisato che la querela di falso della relata dell’ufficiale giudiziario di notifica del ricorso per Cassazione, ancorché astrattamente ammissibile in quanto relativa ad un documento rilevante ai fini della tempestività dell’impugnazione e della conoscenza dell’atto da parte dei destinatari, è tuttavia inammissibile in concreto, per irrilevanza dell’eventuale falsità, quando riguardi l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di avere effettuato la notifica ex art. 140 c.p.c. per non aver reperito vicini di casa disponibili a ricevere la copia dell’atto ma risulti che l’intimato abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa con la produzione tempestiva di scritture difensive, in quanto, trattandosi non di inesistenza ma di nullità della notificazione, il vizio è stato sanato ex tunc con il raggiungimento dello scopo dell’atto (Cass. n. 5782/1982)
10. Il decimo motivo (pag. 22) denunzia ‘violazione di legge: art. 75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo’. Il ricorrente si duole perché la Corte d’appello non ha tratto le debite implicazioni dalla mancata esibizione della delibera della
giunta municipale che aveva autorizzato la proposizione dell’opposizione contro il decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato, perché la censura non si confronta con il contenuto della decisione, nella quale si riconosce che è stata prodotta la deliberazione n. 131 del 3 ottobre 2003, con sui si autorizzava la proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Nel ricorso si censura tale affermazione, ma con riferimento a una diversa delibera di giunta: la n. 149 del 2007.
Comunque sia, al fine di dar conto dell’infondatezza del motivo, assume carattere assorbente la regola secondo cui «nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, salva diversa previsione dello statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000′ (Cass. n. 20428/2026; n. 24433/2011).
11. L’undicesimo motivo (pag. 23) denunzia ‘violazione di legge: art. 75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo’. La Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la nullità della procura, rilasciata al legale di controparte, non essendo indicato il nominativo del sindaco nella citazione in opposizione, né risulta riprodotto il mandato sulla copia notificata della citazione, essendo inoltre illeggibile la firma apposta sul mandato stesso.
Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha riconosciuto che il nominativo del sindaco si evinceva dalla procura apposta in calce alla
copia notificata del decreto ingiuntivo. In particolare, vengono in considerazione i seguenti principi:
È valida la procura al difensore rilasciata dall’opponente a decreto ingiuntivo in calce a tale provvedimento notificatogli e depositato all’atto della sua costituzione in giudizio, sì da poterne ritenere, implicitamente, l’anteriorità rispetto a tale momento (art. 125, secondo comma, c.p.c.) (Cass. n. 28106/2018).
L’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio un ente esattamente indicato, non determina nullità dell’atto processuale allorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, nonché quando detto nominativo sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa. Solo in assenza di tali condizioni si determina infatti una nullità di carattere relativo, che deve essere eccepita con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante l’illeggibilità della firma in calce alla procura conferita dall’amministratore di un condominio, in quanto il nominativo di quest’ultimo, sebbene non risultante dal testo della procura né dal contenuto dell’atto processuale al cui margine la stessa era stata apposta, era tuttavia desumibile dall’esame di una precedente missiva spedita dal condominio alla controparte e da questa depositata in giudizio) (Cass. n. 8930/2019).
Ai fini della validità dell’atto d’appello, è sufficiente che l’originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificare
che la procura sia stata rilasciata in data anteriore alla costituzione in giudizio della parte rappresentata: né, ove tale atto coincida – come nella specie – con l’originale dello stesso atto di appello, rilevano, in senso contrario, l’omessa trascrizione della procura sulla copia notificata alla controparte o la mancata indicazione, sull’originale depositato in cancelleria, della data di rilascio della procura medesima, da farsi risalire, al più tardi, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la relativa notificazione (Cass. n. 7286/2018).
12 Il dodicesimo motivo (pag. 25) denunzia ‘violazione di legge: art. 75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo’. La Corte d’appello avrebbe dovuto rilavare l’illegittimità della delibera di giunta che autorizzava l’opposizione in quanto predisposta da soggetto privo di qualifica per poter svolgere le funzioni di responsabile del procedimento.
Il motivo è inammissibile. Vale in proposito, mutatis mutandis , la regola che la censura formale di violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo non può da sola condurre all’annullamento del provvedimento finale, perché è sempre necessario, per il principio ora codificato dall’art. 21-octies comma 2 secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241, effettuare la prova di resistenza esaminando se a causa di tale violazione l’amministrazione sia stata privata di elementi istruttori in grado di far ipotizzare una decisione diversa. Non sarebbe infatti né utile né economico annullare un provvedimento (discrezionale o vincolato) che può essere adottato di nuovo con lo stesso contenuto. La prova di resistenza deve essere condotta esaminando le censure di natura sostanziale proposte con l’impugnazione.
Tale prova non è stata offerta nel caso in esame.
13. Il tredicesimo motivo (pag. 25) denunzia ‘violazione di legge: art. 75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo’. Si censura ancora il mancato rilievo del difetto di legittimazione processuale del Comune opponente, in considerazione del fatto che il mandato alle liti è conferito dal sindaco e non del dirigente.
Il motivo è infondato. Nel sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune – ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contiene un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare – può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000; in particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, questi, se ne ha i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura ovvero attribuire l’incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l’ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione (Cass. n. 17679/2025).
14. Il quattordicesimo motivo (pag. 26) denunzia ‘violazione di legge: art. 75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo’. Il ricorrente si duole perché il funzionario che ha predisposto la relazione dell’Ufficio legale introduttiva della delibera di giunta, che ha autorizzato la proposizione dell’opposizione, aveva agito in conflitto di interesse.
Il motivo è infondato. Vale in linea di principio quanto sopra rilevato in relazione alle violazioni procedimentali in genere, restando da aggiungere che la Corte d’appello, oltre a ritenere irrilevante in via di principio il conflitto, ha riconosciuto che il medesimo non fosse stato provato.
Tale ulteriore affermazione della decisione, contenente una valutazione di fatto, non è stata censurata come tale. Il ricorre denunzia, infatti, solo la violazione dell’art. 75 c.p.c., che però non sussiste.
15. Il quindicesimo motivo (pag. 27) denunzia ‘omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali su un punto decisivo della controversia. Liquidazione parziale’.
Il motivo richiama una ‘determina’ del dirigente del settore, che provvedeva a liquidare un acconto. In tale determina, secondo la ricostruzione proposta dal ricorrente, si richiamava una relazione del responsabile del procedimento, nella quale si evidenziava l’indisponibilità economica dell’ente. Tale circostanza, secondo il ricorrente, sarebbe inveritiera, tenuto conto delle molteplicità delle liquidazioni operate dal Comune nel periodo, inclusa quella del dipendente comunale NOME COGNOME, il quale aveva presentato una nota successivamente a quella depositata dal ricorrente. Sarebbe
così stata preferita la liquidazione in favore di un dipendente comunale invece di una liquidazione, fondata su nota anteriore, corredata dal parere di congruità del competente ordine professionale.
Con il motivo in esame, inoltre, si pone l’accento sulla missiva del 16 gennaio 2004, a firma del responsabile dell’ufficio legale AVV_NOTAIO, indirizzata al Sindaco, all’assessore al contenzioso, all’assessore alle finanze, e ai dirigenti del primo e del quarto settore e ai revisore dei conti, nella quale, sottolineandosi l’indisponibilità della somma, si allegava un prospetto informativo, predisposto secondo l’ordine cronologico delle parcelle, nel quale si menzionava l’importo di € 176.058,21, richiesto dall’AVV_NOTAIO, con nota del 12 luglio 2002.
Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, come è reso palese dalla sintesi delle censure, non denunzia alcun vizio della pronunzia annoverabile fra quelli compresi nell’elenco di cui all’art. 360 c.p.c. in tema di ricorso per cassazione, né tanto meno denunzia un effettivo vizio motivazionale. La censura si esaurisce nel rilievo, proposto nell’affermazione di sintesi che chiude l’esposizione del motivo («Ne discende che l’Amministrazione comunale in una con l’AVV_NOTAIO, sono ben consci della debenza del credito azionato dall’odierno opposto e, ciò nonostante, intraprendono temerari giudizio di opposizione perseguendo mere finalità dilatorie, dilapidando risorse pubbliche»), che il Comune avrebbe dovuto dar corso alla propria richiesta di pagamento. In questo senso, il motivo, sostanziandosi nella pretesa di riproporre un giudizio di merito, si scontra dunque con la natura stessa del presente giudizio di legittimità, incorrendo nella declaratoria di inammissibilità.
16. Il sedicesimo motivo (pag. 30) denunzia ‘violazione di legge: art. 1309 c.c.’
Si riprende il tema della lettera del 16 gennaio 2004, di cui al motivo precedente, nella quale il ricorrente ravvisa l’esistenza di un riconoscimento di debito, tale da giustificare la pronunzia di cessazione della materia del contendere e la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Il motivo è inammissibile. perché intende, pur sotto l’egida del vizio di violazione di norme di legge, chiedere alla Corte di ripetere un giudizio di merito.
17. Il diciassettesimo motivo (pag. 31) è così rubricato ‘sull’assunta errata quantificazione del credito vantato dal ricorrente. Inammissibilità’.
Il ricorrente si duole per essere stata accolta la tardiva eccezione di controparte, secondo cui dall’importo oggetto del provvedimento monitorio occorreva detrarre il quantum liquidato per la fase cautelare. Si richiama in proposito la delibera della Giunta n. 131 del 2003 di conferimento dell’incarico per il giudizio di opposizione, nella quale si menzionava la liquidazione per la fase cautelare e la richiesta ulteriore del legale per la fase di merito.
Quindi si ripropone la considerazione già fatta a chiusura del motivo precedente: «Ne discende che l’Amministrazione comunale in una con l’AVV_NOTAIO, sono ben consci della debenza del credito azionato dall’odierno opposto e, ciò nonostante, intraprendono temerari giudizio di opposizione perseguendo mere finalità dilatorie, dilapidando risorse pubbliche».
La censura, infatti, al si esaurisce nel riproporre l’assunto che il credito esisteva e l’amministrazione non aveva ragione di
disconoscerlo, essendo pretestuosa l’iniziativa assunta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Consegue l’inammissibilità del motivo, essendo evidente l’estraneità di una simile considerazione al novero delle censure proponibili con il ricorso per cassazione.
18. Il diciottesimo motivo (pag. 32) denunzia ‘violazione di legge: art. 112 c.p.c. sull’assunta errata quantificazione del credito vantato dal ricorrente. Inammissibilità». La censura allude all’attività professionale svolta dal COGNOME in favore del Comune, rimproverandosi alla Corte d’appello di non avere considerato che furono proposte due istanze di sospensione del lodo: la prima, discussa il 6 maggio 1998, sulla quale il consigliere istruttore riteneva di non poter provvedere perché di competenza collegiale; la seconda, presentata su sollecitazione del Comune, discussa e accolta con ordinanza del 10 giugno 1998. Ciò posto il ricorrente sostiene che la prima liquidazione attiene a tale secondo giudizio cautelare autonomamente intrapreso, il che rendeva palese la pretestuosità dell’eccezione di controparte, la quale, peraltro, aveva indicato un importo non corretto.
Il motivo è inammissibile. Nessuna omissione di pronunzia inficia la sentenza impugnata, dolendosi il ricorrente della ingiustizia della decisione, per avere la Corte d’appello disconosciuto compensi che erano invece giustificati in considerazione dell’attività prestata.
In questo senso la censura non è neanche in linea con la ratio decidendi proposta dalla Corte d’appello, che non ha negato l’attività, ma il criterio di liquidazione, in presenza di determinazione convenzionale del compenso.
19. Il diciannovesimo motivo (pag. 33) denunzia ‘violazione di legge: art. 112 c.p..; art. 2233 c.c.; art. 2712 c.c.; art. 214 c.p.c.; art. 2697 c.c., assunta violazione della delibera di c.c. nn. 49 del 10.07.1996’. Il motivo propone le seguenti censure: a) la delibera del consiglio Comunale n. 49 de 2006, richiamata nella delibera di conferimento dell’incarico, non fu consegnata al professionista, in violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, non essendo pertanto applicabile il criterio di liquidazione da esso previsto. In ogni caso, il criterio avrebbe dovuto ‘cedere’ al parere di congruità rilasciato dal competente ordine professionale; b) l’indicazione della spesa presunta, contenuta nella delibera di incarico, era non vincolante, in quanto si faceva salva ‘la esatta quantificazione del credito rella relativa specifica’, intendendosi con tale espressione un richiamo al parere dell’ordine professionale, sollecitata a mezzo dell’AVV_NOTAIO. Si menzionano poi tre missive, provenienti dal legale e indirizzate all’Amministrazione comunale, che contenevano il riferimento alla sollecitazione del parere, che non furono contestate dall’amministrazione e che pertanto confermavano l’interpretazione di cui sopra, nel senso che le parti avevano rimesso la determinazione del credito al parere dell’ordine professionale, come da prassi seguita dall’amministrazione nella liquidazione degli onorari degli avvocati; c) l’amministrazione, una volta ricevuta la richiesta, non ha svolto alcuna contestazione, né nell’ an né nel q uantum , nel termine di tre mesi, deducendo l’erroneità del credito solo con l’atto di opposizione; d) il motivo prosegue, evidenziando che mancava un atto scritto contenente l’accettazione del legale del criterio di liquidazione recepito dalla delibera n. 49 del 1996; e) si rimprovera alla Corte d’appello di non avere tenuto conto del disconoscimento ex art. 2712
c.c. operato con riferimento alla convenzione e ai pagamenti eccepiti dall’ente: non avendo controparte proposto istanza di verificazione, ogni e qualsiasi documento prodotto dal Comune, non era utilizzabile ai fini probatori; f) si accenna poi a un contrasto della convenzione, qualora in ipotesi efficace, con il d.m. 585 del 1994 e con il Trattato di Roma costitutivo della Unione Europea.
Il motivo è inammissibile. Si ricorda che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Suprema Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità -dai quali, in thesi , è inficiata la decisione impugnata – scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, primo comma, c.p.c., e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto -forma prescritti dagli artt. 365 e 366 c.p.c. Nulla di tutto questo nel motivo in esame, caratterizzato da un generico e confuso argomentare, in cui si sovrappongono pretese violazioni di legge, vizi di motivazione, inviti a ripetere un giudizio sul fatto. Si deve aggiungere che le considerazioni proposte dal ricorrente sono palesemente disallineate rispetto alla ratio decidendi , che si esaurisce, sul quantum, nell’affermare l’applicabilità della convenzione, il che rende del tutto sterili i rilievi fondati sulla mancata contestazione della parcella e sul rilascio del parere del competente ordine professionale . L’assunto che le parti avessero rimesso la determinazione al parere dell’ordine professionale è una pura petizione di principio. Si può aggiungere che i giudici di merito, nel riconoscere l’esistenza del requisito formale richiesto ai fini della validità del contratto fra la pubblica amministrazione e il legale, hanno fatto applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui« In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della PRAGIONE_SOCIALEA., il requisito è
soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell’Autorità tutoria» (Cass. n. 11668/2024; n. 21007/2019).
20. Il ventesimo motivo (pag. 49) denunzia ‘violazione di legge: art. 1454 c.c. violazione di legge art. 7 d.lgs. n. 231 del 2002’.
Si eccepisce la nullità della convenzione per violazione dei minimi tariffari e per la iniquità della medesima ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 231 del 2002.
Il motivo è inammissibile. La denunzia della supposta violazione dei minimi urta contro il diverso accertamento fatto proprio dalla sentenza impugnata, che ha escluso la sussistenza di una siffatta violazione, richiamando letteralmente il contenuto della convenzione.
In quanto al richiamo del dell’art. 7 del d. lgs. 231 del 2002, la violazione è affermata in termini apodittici, senza nessun confronto con la decisione impugnata, non comprendendosi in che cosa sia consistito l’errore commesso dalla Corte d’appello sotto questo profilo. Si può aggiungere che le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2002 relative agli interessi di mora si applicano solamente ai contratti conclusi successivamente all’8 agosto 2002. Per i contratti stipulati antecedentemente a tale data, anche qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto dopo l’entrata in vigore del decreto, si applicano le norme del diritto comune (Cass. n. 19211/2924). In rapporto a tale principio, richiamato nella sentenza impugnata, il
motivo si esaurisce nell’affermazione che, nella specie, non esisteva contratto anteriore al 2002, con ciò ancora una volta negandosi vanamente l’efficacia della convenzione, invece riconosciuta dai giudici di merito.
21. Il ventunesimo motivo (pag. 50) denunzia ‘violazione di legge: art. 1454 c.c.’ Il ricorrente sostiene che la convenzione si era risolta essendo inutilmente decorso il termine accordato dal ricorrente con le diffide del 17 aprile 2003 e del 30 luglio 2004
il motivo è inammissibile. Ancora una volta si deduce una violazione di legge in termini del tutto svincolati dal decisum . La Corte d’appello ha disconosciuto in radice la stessa configurabilità di una risoluzione di diritto in relazione a un accordo già eseguito, che il professionista non avrebbe potuto porre nel nulla «presentando una parcella svincolata dalle suddette pattuizioni e, addirittura, maggiorata del triplo, conseguendone l’irrilevanza di qualsiasi diffida, atteso che non era configurabile alcuna prestazione inevasa da parte dell’amministrazione committente».
Tali affermazioni non evidenziano alcuna violazione dell’art. 1454 c.c., palesandosi piuttosto l’intento del ricorrente di mettere in discussione in questa sede i presupposti fattuali della stessa affermazione. Questa Suprema Corte ha chiarito che l’applicazione di una norma a una fattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quella stessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio di merito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004).
22. Il ventiduesimo motivo (pag. 53) denunzia ‘violazione di legge: art. 6 d.lgs. n. 231/2002’. Si deduce che, nella specie, non era rilevante, ratione temporis , l’abrogazione dei minimi tariffari, essendo applicabile il d. lgs. 231 del 2002, non essendoci nessun accordo concluso prima dell’8 agosto del 2002 ed essendosi il giudizio, al quale di riferiva la richiesta, conclusosi successivamente.
Il motivo ripropone censure già proposte con i motivi precedenti e ne condivide le sorti.
23. Il ventitreesimo motivo (pag. 55) denunzia ‘violazione di legge: artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440. Violazione di legge: art. 2233 c.c. Violazione di legge: art. 1419 c.c. e art. 24 L. n. 794/1942. Assenza di sottoscrizione e di forma scritta. Sull’inefficacia, invalidità, illegittimità della richiamata convenzione.’ Si ripropone il tema dell’inefficacia della convenzione, in quanto non sottoscritta dal ricorrente, dovendosi ancora una volta evidenziare l’inefficacia della medesima per inutile decorso del termine di diffida, non avendo l’amministrazione corrisposto né gli onorari nella misura richiesta, né i diritti di procuratore.
Sono poi ripresi i temi già anticipati nei motivi precedenti sulla nullità della convenzione per violazione dei minimi tariffari, sulla sua inefficacia per il decorso del termine di diffida, dovendosi ancora tenere conto, secondo il ricorrente, del fatto che il parere di congruità era stato rilasciato sulla base di criteri favorevoli per l’ente.
Il motivo è puramente ripetitivo di censure già proposte nei motivi precedenti e ne condivide le sorti, senza che occorra aggiungere altro.
24. Il ventiquattresimo motivo (pag. 68) denunzia ‘violazione di legge: artt. 2712 c.c. e art. 214 c.p.c.’
Si ripropone il tema del disconoscimento e della mancata istanza di verificazione con la conseguente non utilizzabilità dei documenti prodotti dal Comune.
Il motivo è inammissibile, in quanto disallineato rispetto alla ratio decidendi , che si esaurisce nel riconoscimento, da parte della Corte d’appello, della genericità del disconoscimento operato dal ricorrente, che è riferito dai giudici di merito non alla provenienza dei documenti prodotti in fotocopia, ma alla loro conformità dell’originale. In effetti, come rileva la Corte d’appello, «Il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c. deve avvenire con una dichiarazione chiara ed univoca che identifichi il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale (Cass. n. 26593/2024)». Al cospetto di tale ratio decidendi , in linea di principio coerente con la giurisprudenza della Corte e non efficacemente censurata, si rivelano del tutto sterili le considerazioni del ricorrente sul fatto che le circostanze, in ipotesi comprovate dai documenti ‘disconosciuti’, sarebbero rimaste mere enunciazioni. Si tratta infatti di considerazioni che suppongono l’efficacia del disconoscimento, ciò che la Corte di merito ha invece negato
25. Il venticinquesimo motivo (pag. 73) denunzia ‘violazione di legge: art. 2233 c.c. Violazione di legge: artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2240. Assenza di sottoscrizione e di forma scritta. Omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo sull’inefficacia, invalidità, illegittimità della richiamata convenzione.’
Il motivo è inammissibile, perché ripropone le stesse questioni già fatte valere con i motivi precedenti (in particolare la denunziata inesistenza di un contratto scritto che avesse determinato il compenso, l’inefficacia della convenzione per inutile decorso del termine di diffida, la violazione dei minimi tariffari, la non utilizzabilità del documento in conseguenza del disconoscimento) e ne condivide pertanto le sorti.
26. Il ventiseiesimo motivo (pag. 80) denunzia ‘omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Intervenuta transazione’.
Si rimprovera alla Corte d’appello di non avere tenuto conto della transazione intervenuta fra le parti, per effetto dell’accettazione della proposta transattiva inviata dal Comune, a mezzo del dirigente affari legali, il data 29 dicembre 2005 (accettazione avvenuta con missiva di pari data).
Il motivo è inammissibile. La corte ha riconosciuto la tardività della deduzione, che pertanto avrebbe dovuto essere censurata sotto il profilo dell’error in procedendo , assolvendo agli oneri di specificità imposti a chi intenda proporre in cassazione la relativa questione. « In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo , che legittima l’esercizio, ad opera del
giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza» (Cass. n. 3612/2022).
27. Il ventisettesimo motivo (pag. 84) denunzia ‘violazione di legge: art. 2233 c.c.’ Si pone la questione della nullità del contratto per mancanza dell’impegno di spesa.
Il motivo pone questione che non è menzionata nella sentenza impugnata, senza che il ricorrente abbia assolto all’onere di precisare se e in che termini essa fu posta al giudice d’appello, il che giustifica di per sé l’inammissibilità del motivo stesso, dovendosi applicare la regola secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in
sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio» (Cass. n. 18018/2024).
Il ventottesimo motivo (pag. 85) denunzia ‘violazione di legge: art. 2712 c.c. ed ex art. 214 c.p.c.’
Si ripropone la questione del disconoscimento e della mancata proposizione dell’istanza di verificazione.
Il motivo è ripetitivo di censure già proposte con i motivi precedenti e ne condivide le sorti.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025. Il giudice estensore Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME