Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36221 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36221 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 885-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
Oggetto
Emolumenti extramensili contribuzione
R.G.N. 885/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2023
CC
– intimato –
avverso la sentenza n. 1997/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 13/10/2016 R.G.N. 3315/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Lecce condannava l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME i ratei differenziali della pensione di vecchiaia dovuti in ragione del computo, nell’accredito figurativo della contribuzione, degli emolumenti extramensili, quali tredicesima mensilità e indennità sostitutiva di ferie non godute.
Per quanto qui rileva, riteneva la Corte che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avesse dato la prova di avere conteggiato nella base di calcolo della retribuzione pensionabile gli emolumenti extramensili e che, anzi, si poteva affermare in base a presunzioni che gli emolumenti extramensili non fossero stati conteggiati, avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE seguito le istruzioni di alcune circolari dello stesso Istituto in cui se ne escludeva il computo.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo.
NOME NOME è rimasto intimato.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.8, co.4 l. n.155/81, 2 l.
n.164/75, 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto che spettasse all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la prova dell’avvento pagamento della componente di rateo che includeva gli emolumenti extramensili e per avere la Corte erroneamente presunto il mancato pagamento, avendo male interpretato il contenuto delle circolari RAGIONE_SOCIALE, le quali non si riferivano alla contribuzione figurativa relativa ai periodi di CIG.
Il motivo è infondato.
Correttamente la pronuncia impugnata ha affermato che, vertendosi in materia di diritto di credito alla prestazione pensionistica, spettava a COGNOME, in qualità di creditore, solo l’allegazione e non la prova dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento altrui; incombeva invece sull’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che affermava l’avvenuto pagamento dei ratei comprensivi anche degli emolumenti extramensili riferiti ai periodi di contribuzione figurativa, dimostrare il fatto estintivo d ell’altrui diritto di credito, ovvero il pagamento. Ciò in aderenza a un costante orientamento giurisprudenziale affermato da Cass. S.U. n.13533/01.
Il motivo di ricorso, laddove pretende di addossare sul pensionato l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e quindi del diritto di credito al ricalcolo della pensione, non considera che la prova richiesta è solo quella della fonte legale del diritto -prova nel caso di specie nemmeno necessaria, non avendo mai l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contestato che per i periodi coperti da contribuzione figurativa la base di calcolo della retribuzione pensionabile dovesse computare gli emolumenti extramensili.
Una volta stabilito che la pronuncia ha correttamente applicato l’art.2697 c.c., resta da aggiungere che il
motivo non si incarica di confutare il correlato assunto della pronuncia in base al quale la prova del fatto estintivo (avvenuto pagamento di ratei di pensione che computassero gli emolumenti extramensili) non fu fornita dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo si incentra invece sull’altro assunto contenuto in sentenza, in sé non decisivo e non tale da elidere l’autonoma rilevanza del precedente, ovvero la esistenza di argomenti presuntivi tali da far ritenere che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avesse conteggiato gli emolumenti extramensili. La critica esposta nel motivo sull’esegesi compiuta dalla Corte d’appello relativamente all e circolari RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE attiene infatti tutta, e solo, alla ratio decidendi sulla raggiunta prova presuntiva del mancato pagamento da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Ma, come detto, tale ratio decidendi non vale ad assorbire in sé il p recedente argomento sull’assenza di prova, sicché sotto tale profilo il motivo è inammissibile. Del resto, al di là dell’interpretazione dell e circolari invocate , l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha dedotto alcun elemento di fatto sul quale poter fondare la prova dell’avvenuto pagamento di ratei pensionistici inclusivi degli emolumenti extramensili.
Conclusivamente il ricorso va respinto senza pronuncia sulle spese essendo NOME rimasto intimato.
P.Q.M.