Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21841 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21841 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 16898/23 proposto da:
-) COGNOME NOME COGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) Agenzia delle Entrate -Riscossione , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-) Procuratore Generale presso la Corte d ‘appello di Salerno; Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ;
– controricorrente –
nonché
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno 9 febbraio 2023 n. 156; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di NOME COGNOME
Questi propose opposizione all’esecuzione rimanendo soccombente.
Con querela di falso proposta in via autonoma NOME COGNOME ha denunciato di falsità la sottoscrizione, a lui apparentemente riconducibile, apposta in calce alla notificazione dell’avviso di vendita.
Oggetto:
querela di falso
–
onere della prova – riparto
.
La domanda di falso fu rigettata sia in primo che in secondo grado, in quanto non provata.
NOME COGNOME ha impugnato per cassazione la sentenza con la quale la Corte d’appello di Salerno, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato per difetto di prova la querela di falso da lui proposta.
La ADER ha depositato controricorso.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME prospetta (formalmente) la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché degli artt. 115, 116, 191, 196 e 221 c.p.c..
Al di là di tali riferimenti normativi, nell ‘ illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la C orte d’appello avrebbe ritenuto non provata la falsità della sottoscrizione, male interpretando ed erroneamente disattendendo le conclusioni cui erano pervenuti i due consulenti d’ufficio nominati nel corso del giudizio.
1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura la valutazione delle prove e il giudizio di falsità.
Stabilire infatti se una consulenza d’ufficio sia condivisibile o meno; così come stabilire se una firma sia falsa o autentica, sono altrettante questioni di fatto riservate al giudice di merito.
Sarà appena il caso di ricordare che qualsiasi controllo sulla ‘sufficienza’ della motivazione con la quale la sentenza impugnata ha ritenuto non dimostrata la falsità della sottoscrizione è precluso dal novellato articolo 360 n. 5 c.p.c., così come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte ( secondo cui è ormai ‘ esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ‘ : così Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
1.2. Né maggior pregio ha la censura di violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova (art. 2697 c.c.).
Nel giudizio di falso, infatti, l’onere di dimostrare la falsità grava sull’attore. Pertanto, l’insufficienza della prova, la sua incertezza o la sua ambiguità comportano il rigetto della domanda , non essendo stato adempiuto l’onere generale di provare (evidentemente, in modo adeguato) il fatto costitutivo della domanda, integrato dalla falsità dell’atto oggetto di querela . In tal senso, del resto, si è già espressa, con principio generale applicabile pure alla fattispecie (nonostante la contraria tesi di parte ricorrente, che invano evidenzia peculiarità invece irrilevanti), questa Corte (Cass. n. 2126/19).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.100, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile