Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30913 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30913 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14646-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N.14646/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 47/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/03/2018 R.G.N. 908/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda di accertamento negativo svolta dall’attuale parte ricorrente e ha ritenuto dovuta l’obbligazione contributiva a favore della gestione lavoratori dipendenti sul presupposto che la cooperativa, qualificata come cooperativa di lavoro, non avesse allegato e provato la dedotta qualità dei due soci, di titolari d ‘impresa artigiana, né l’esistenza di genuini contratti di lavoro autonomo, profili, entrambi, sui quali la società non aveva preso alcuna posizione, benché a tanto sollecitata, in primo grado e in sede di gravame;
avverso tale sentenza ricorre la società cooperativa in epigrafe indicata, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’INPS, ulteriormente illustrato con memoria;
CONSIDERATO CHE
non è fondato il ricorso con il quale si devolve violazione di legge per avere la Corte di merito escluso che gli artigiani possano riunirsi in cooperativa senza perdere tale qualità anche in caso di conferimento dell’impresa artigiana alla società cooperativa;
invero non solo la doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata ma è assorbente il rilievo che il fulcro della decisione, sugli oneri di allegazioni e prova
nell’azione di azione di accertamento negativo proposta dalla cooperativa, è rimasto privo di censure sicché sugli elementi costitutivi della fattispecie la parte ricorrente in accertamento negativo, opponendosi al verbale ispettivo di accertamento, non ha assolto gli oneri, di allegazione e prova (v., fra tante, Cass.,Sez.Un., n. 11353/2004) in ordine alla domanda tesa ad accertare, in positivo, che i soci lavoratori artigiani avessero diritto ad essere iscritti nella gestione propria degli artigiani, e alla domanda tesa ad accertare, in negativo, l’obbligo contributivo della cooperativa alla gestione dei lavoratori dipendenti (sentenza impugnata pag.5);
conclusivamente, il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza:
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29