Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30913 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30913 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14646-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N.14646/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 47/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/03/2018 R.G.N. 908/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure, ha rigettato la domanda di accertamento negativo svolta dall’attuale parte ricorrente e ha ritenuto dovuta l’obbligazione contributiva a favore RAGIONE_SOCIALEa gestione lavoratori dipendenti sul presupposto che la cooperativa, qualificata come cooperativa di lavoro, non avesse allegato e provato la dedotta qualità dei due soci, di titolari d ‘impresa artigiana, né l’esistenza di genuini contratti di lavoro autonomo, profili, entrambi, sui quali la società non aveva preso alcuna posizione, benché a tanto sollecitata, in primo grado e in sede di gravame;
avverso tale sentenza ricorre la società cooperativa in epigrafe indicata, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ulteriormente illustrato con memoria;
CONSIDERATO CHE
non è fondato il ricorso con il quale si devolve violazione di legge per avere la Corte di merito escluso che gli artigiani possano riunirsi in cooperativa senza perdere tale qualità anche in caso di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘impresa artigiana alla società cooperativa;
invero non solo la doglianza non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ma è assorbente il rilievo che il fulcro RAGIONE_SOCIALEa decisione, sugli oneri di allegazioni e prova
nell’azione di azione di accertamento negativo proposta dalla cooperativa, è rimasto privo di censure sicché sugli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie la parte ricorrente in accertamento negativo, opponendosi al verbale ispettivo di accertamento, non ha assolto gli oneri, di allegazione e prova (v., fra tante, Cass.,Sez.Un., n. 11353/2004) in ordine alla domanda tesa ad accertare, in positivo, che i soci lavoratori artigiani avessero diritto ad essere iscritti nella gestione propria degli artigiani, e alla domanda tesa ad accertare, in negativo, l’obbligo contributivo RAGIONE_SOCIALEa cooperativa alla gestione dei lavoratori dipendenti (sentenza impugnata pag.5);
conclusivamente, il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza:
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29