Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36473 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36473 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8276-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2023
CC
– intimato –
avverso la sentenza n. 1962/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 04/09/2017 R.G.N. 100/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 8276/18
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 4.9.17 n. 1962, l a Corte d’appello di Lecce accoglieva l’appello di NOME COGNOME, avverso la sentenza del tribunale di Lecce che aveva respinto la domanda proposta da quest’ultimo avverso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE volta a chiedere il ricalcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione, previa inclusione nella base retributiva pensionabile annua dei contributi figurativi relativi agli emolumenti extramensili relativi agli anni 2002 -2006 e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei ratei differenziali.
Il tribunale ha respinto la domanda, ritenendo non provato l’inesatto adempimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello , a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame di NOME COGNOME, per quanto ancora d’interesse, ha rilevato che alla data del deposito del ricorso di primo grado era già in vigore la normativa -di immediata applicazione -introdotta dall’art. 38 del DL n. 98/11, convertito in L. n. 111/11, con la quale è stata disposta l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa decadenza anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o degli accessori. Secondo la Corte d’appello, detta norma riferisce la decorrenza del termine a quo alla data del riconoscimento parziale RAGIONE_SOCIALEa prestazione stessa o a quella del pagamento RAGIONE_SOCIALEa sorte capitale. Pertanto, il termine di decadenza di cui all’art. 47 del DPR n. 639/70, come novellato dall’art. 38 cit., decorre, in caso di pagamento parziale RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale, dalla maturazione del diritto ai singoli ratei pensionistici, ognuno dei quali da intendersi liquidato in
misura parziale rispetto a quanto assertivamente ritenuto dovuto dal pensionato. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, per le differenze pensionistiche maturate prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del citato articolo 38 (6 luglio 2001) si applica l’art. 252 disp. att. c.c., per cui il termine di decadenza inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa normativa che lo prevede, trattandosi di termine ex novo ; pertanto, per la medesima Corte d’appello, nella presente vicenda, sia per le differenze pensionistiche maturate prima del predetto 6.7.01 che per quelle maturate successivamente, non risultava essersi verificata la decadenza dall’azione giudiziaria. Nel merito, la Corte territoriale ha osservato che, in riferimento ai periodi di contribuzione figurativa, nella retribuzione pensionabile dovevano ritenersi inclusi gli emolumenti extramensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutiva di ferie non godute, poiché rientrano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributiv i prevista dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 153/69, poi modificato dal d.lgs. n. 314/97 e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente, cui fa riferiment o l’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 155/81, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione annua pensionabile: nella specie, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva provato il fatto estintivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione a cui era tenuto, inoltre, sulla base RAGIONE_SOCIALEe circolari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE esaminate, potevano desumersi specifici elementi presuntivi che le sedi territoriali nel momento RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni pensionistiche si fossero adeguati alle indicazioni e alle direttive impartite dai vertici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE attraverso le predette circolari.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione sulla base di due motivi, mentre NOME non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale non avesse provato di aver correttamente calcolato la pensione, anche fondandosi sul contenuto di circolari interne, quando, invece, le stesse, non erano state esaminate integralmente ma sulla base di stralci non attinenti alla contribuzione figurativa richiesta, anche perché l’inclusione degli emolumenti in oggetto nella contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità era prevista direttamente dalla legge (art. 8 comma 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 155/81 e art. 7 comma 9 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 223/91) e quindi l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE li aveva già considerati nel calcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione in parola, alla luce RAGIONE_SOCIALEe predette norme e in assenza di circolari interne di senso contrario.
Il motivo è infondato.
Infatti, la Corte d’appello ha affermato che, vertendosi in materia di diritto di credito alla prestazione pensionistica, spettava al COGNOME, in qualità di creditore, solo l’allegazione e non la prova RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento o RAGIONE_SOCIALE‘inesatto adempimento altrui; incombeva invece sull’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che affermava l’avvenuto pagamento dei ratei comprensivi anche degli emolumenti extramensili riferiti ai periodi di contribuzione figurativa, dimostrare il fatto estintivo RAGIONE_SOCIALE‘altrui diritto di credito, ovvero il pagamento . Ciò in aderenza a un costante orientamento giurisprudenziale definitivamente affermato da Cass. S.U. n.13533/01.
Il motivo di ricorso, laddove pretende di addossare sul pensionato l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e quindi del diritto di credito al ricalcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione, non considera che la prova richiesta è solo quella RAGIONE_SOCIALEa fonte legale del diritto -prova nel caso di specie nemmeno necessaria, non avendo mai l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contestato che per i periodi coperti da contribuzione figurativa la base di calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile dovesse computare gli emolumenti extramensili.
Una volta stabilito che la pronuncia ha correttamente applicato l’art.2697 c.c., resta da aggiungere che il motivo
non si confronta con l’ assunto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, in base al quale la prova del fatto estintivo (avvenuto pagamento di ratei di pensione che computassero gli emolumenti extramensili) non fu fornita dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo si incentra invece sull’altro assunto contenuto in sentenza, in sé non decisivo e non tale da elidere l’autonoma rilevanza del precedente, ovvero la esistenza di argomenti presuntivi tali da far ritenere che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avesse conteggiato gli emolumenti extramensili. La critica esposta nel motivo sull’esegesi compiuta dalla Corte d’appello relativamente alle circolari RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE attiene infatti tutta, e solo, alla ratio decidendi sulla raggiunta prova presuntiva del mancato pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Ma, come detto, tale ratio decidendi non vale ad assorbire in sé il precedente argomento sull’assenza di prova, sicché sotto tale profilo il motivo è inammissibile. Del resto, al di là RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEe circolari invocate, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha dedotto alcun elemento di fatto sul quale poter fondare la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto pagamento di ratei pensionistici inclusivi degli emolumenti extramensili.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte di NOME, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ente ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ente ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.11.23.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME