Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25644 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23395/2021 r.g., proposto
da
COGNOME NOME , elett. dom.ta in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 498/2021 pubblicata in data 16/07/2021, n.r.g. 382/2020.
Udita la relazione svolta nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del giorno 26/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME era stata dipendente di COGNOME NOME, titolare di uno studio di consulenza tributaria, dal 23/12/2014 in qualità di impiegata e inquadrata nel 3^ livello CCNL studi professionali.
Con lettera del 12/10/2017 il RAGIONE_SOCIALE le aveva comunicato una contestazione disciplinare relativa ad una serie di infrazioni relative a
OGGETTO:
licenziamento
disciplinare
–
principio
di
non
contestazione
–
sindacabilità in sede di legittimità
mancati adempimenti fiscali (soprattutto mancato deposito di bilanci dei clienti -ben novantaquattro – presso la locale RAGIONE_SOCIALE).
Con lettera del 24/10/2017 il COGNOME aveva comunicato il licenziamento per giusta causa.
La lavoratrice adìva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per impugnare il licenziamento, in quanto ritenuto ritorsivo e comunque illegittimo.
2.Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, all’esito della fase c.d. sommaria il Tribunale rigettava l’impugnazione del licenziamento, previa articolata ricostruzione dell’antefatto (a suo tempo le parti in lite erano stati coniugi ed avevano dato vita ad una s.a.s. di cui la RAGIONE_SOCIALE era amministratrice nonché socia lavoratrice; l’attività era stata svolta in un immobile di proprietà per i 2/3 della COGNOME; nel 2013 i coniugi si erano separati di fatto e poi era intervenuto accordo di separazione in data 29/06/2016, seguito dal divorzio del 02/05/2017; a seguito della separazione di fatto la RAGIONE_SOCIALE aveva cessato l’attività, proseguita dal RAGIONE_SOCIALE in proprio e in tale qualità aveva assunto la COGNOME in data 23/12/2014; in esecuzione dell’accordo di separazione le parti si erano reciprocamente cedute quote immobiliari; nel 2017 la COGNOME aveva conferito procura speciale al nuovo compagno che in tale veste aveva chiesto la liberazione dell’immobile nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, cui aveva fatto seguito un forte dissidio fra i due ex coniugi).
L’opposizione della COGNOME veniva rigettata dal Tribunale all’esito della fase a cognizione piena.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il reclamo interposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
la difesa della COGNOME si fonda sull’assunto di assenza di regole all’interno dello studio professionale con riguardo al deposito dei bilanci e della conseguente responsabilità esclusiva del titolare dello studio professionale (COGNOME) per ritardi ed omissioni; sulla non addebitabilità di fatti anteriori alla formale assunzione a dicembre 2014; sulla tardività della contestazione rispetto a taluni addebiti;
ora è vero che la RAGIONE_SOCIALE era socia e pure amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, ma è pur vero che è stata formalmente assunta solo a dicembre 2014, sicché possono esserle contestate in via disciplinare solo condotte relative al periodo successivo e quindi sono quelle relative ai bilanci 2014 (da depositare l’anno seguente), 2015 e 2016;
la RAGIONE_SOCIALE non ha mai contestato l’avvenuto pagamento delle parcelle da parte dei clienti cui si riferivano i bilanci omessi, sicché la circostanza deve dirsi pacifica;
dall’istruttoria svolta è emerso che il deposito dei bilanci presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rientrasse fra le mansioni da sempre svolte dalla COGNOME; che l’incombente avveniva dietro espressa richiesta ed autorizzazione del COGNOME; che tale procedura venisse effettuata quando il cliente aveva pagato il preavviso di parcella, eventualmente anche dopo la scadenza dei termini di legge; che la COGNOME entrava nel sistema Telemaco con proprie credenziali di accesso (teste COGNOME);
è altresì emerso che solo a seguito di segnalazioni da parte dei clienti, che avevano ricevuto un sollecito dalla RAGIONE_SOCIALE, sono state effettuate tutte le necessarie verifiche e sono emerse le ulteriori analoghe omissioni oggetto della contestazione disciplinare, sicché quest’ultima risulta tempestiva;
dalla deposizione della teste COGNOME è emerso altresì come l’impiegato addetto al deposito dei bilanci era tenuto a segnalare al datore di lavoro (COGNOME) eventuali criticità e ciò a maggior ragione in un contesto lavorativo di piccole dimensioni come quello in esame, caratterizzato dalla presenza di 3/4 impiegati e tenuto conto delle qualità personali e professionali della COGNOME, unica addetta al deposito dei bilanci, che aveva svolto tali incombenze sin dall’anno 2002;
dunque effettivamente il COGNOME faceva affidamento sulla COGNOME, come ritenuto dal Tribunale.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
6.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. , dopo aver ricordato che la contestazione disciplinare riguardava l’omesso deposito di novantaquattro bilanci di clienti, di cui ben cinquanta relativi a periodi anteriori alla sua assunzione come dipendente (v. ricorso per cassazione, p. 4), la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 115 c.p.c., 2119 e 2697 c.p.c. e 5 L. n. 604/1966 per avere la Corte territoriale ritenuta provata la giusta causa di licenziamento.
In particolare addebita ai giudici del reclamo di aver ritenuto ‘non contestata’ la circostanza dell’avvenuto pagamento delle parcelle (e quindi degli oneri relativi al deposito dei bilanci) da parte dei clienti e, di conseguenza, imputabile a lei il mancato deposito dei bilanci.
Il motivo è fondato.
Al punto 9. della sentenza impugnata (p. 17) la Corte territoriale ha affermato: ‘ Rileva il Collegio che la RAGIONE_SOCIALE, nel ricorso in opposizione, non ha mai contestato l’avvenuto pagamento da parte dei clienti dei bilanci omessi, sicché la circostanza deve ritenersi pacificamente acquisita al processo ‘.
Orbene, come lamenta la ricorrente, ella aveva invece contestato proprio questa circostanza sia nelle giustificazioni (doc. 2 del fasc. ricorrente), sia nel ricorso introduttivo della fase c.d. sommaria (doc. 5 del fasc. ricorrente), il cui contenuto è specificamente e analiticamente riportato nel ricorso per cassazione alle pp. 21-22. In ogni caso, con riguardo alla verifica del ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di censura relativa ad error in procedendo questa Corte ha libero accesso agli atti in quanto giudice del fatto processuale (Cass. ord. n. 20716/2018; Cass. n. 8069/2016).
Dunque del tutto contraddittoriamente i giudici del reclamo, al punto 10. della sentenza impugnata, hanno poi ritenuto altrettanto ‘pacifico’ che fosse avvenuta l’espressa richiesta e l’ autorizzazione del COGNOME: richiesta ed autorizzazione -per come accertato dai giudici di merito -sarebbero intervenuti solo se e quando il cliente avesse pagato il preavviso di parcella (come risulta dalla stessa sentenza impugnata).
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 5 L. n. 604/1966, era onere del COGNOME,
in qualità di datore di lavoro, dimostrare l’addebitabilità alla COGNOME del mancato deposito dei bilanci, ossia che ne sussistessero tutti i relativi presupposti, fra i quali soprattutto l’avvenuto pagamento del preavviso di parcella da parte del cliente e poi la richiesta e la contestuale autorizzazione del datore di lavoro.
Sul punto la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, affinché, esclusa la non contestazione, siano accertate le circostanze sia del mancato o piuttosto dell’avvenuto pagamento della parcella o comunque degli oneri di deposito dei bilanci da parte dei clienti quale presupposto dell’obbligo della odierna ricorrente di depositare conseguentemente i bilanci, sia delle conseguenti richiesta ed autorizzazione al deposito da parte del COGNOME.
2.- Con il secondo motivo , proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. In particolare addebita alla Corte territoriale l’omessa considerazione dell’avvenuta contestazione della circostanza del pagamento dei preavvisi di parcella da parte dei clienti cui si riferivano i bilanci non depositati.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. In particolare addebita alla Corte territoriale l’omessa considerazione del fatto che la dipendente COGNOME, succeduta nelle medesime mansioni ad essa COGNOME, negli anni successivi al licenziamento ha continuato ad omettere il deposito dei bilanci oggetto della contestazione disciplinare mossa alla RAGIONE_SOCIALE, senza subire alcuna sanzione disciplinare. Assume che tale fatto, laddove esaminato, avrebbe dimostrato la tolleranza del datore di lavoro e quindi portato ad una diversa valutazione della giusta causa ex art. 2119 c.c.
Entrambi i motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti in secondo ed il terzo ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per il necessario accertamento relativo al motivo accolto, nonché per la regolazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio della sezione lavoro, in