Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22923 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22923 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2752-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 365/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/07/2018 R.G.N. 60/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio
del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Bologna, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città, ha annullato il verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO del 28 febbraio 2014 con il quale era stato accertato che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE doveva l’importo di € 42.243,00 oltre sanzioni a titolo di contributi sugli importi erogati dal l’ 1.7.2008 al 30.11.2013 sulle somme erogate ai lavoratori asseritamente a titolo di indennità di trasferta e di rimborsi.
1.2. Il giudice di appello -nel rammentare che è onere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dimostrare la sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva di cui al verbale di accertamento opposto – ha evidenziato che nel verbale si era ritenuto di dover assoggettare a contribuzione le somme erogate ai lavoratori titolo di indennità di trasferta e che dunque era onere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dimostrare che sussistessero contestualmente i requisiti previsti dall’art. 51 comma 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 come interpretato autenticamente da ll’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 convertito nella legge n. 225 del 2016. In particolare, ha ritenuto che dalla prova offerta non fosse emerso che l’indennità era stata erogata in misura fissa ed a prescindere dal fatto che il lavoratore si fosse o meno recato in trasferta. Ha accertato che, anzi, erano emersi elementi di senso contrario.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo. La società ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RITENUTO CHE
Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 153 del 1969, che sostituisce gli artt. 1 e 2 del d.l. 692 del 1945 recepito negli artt. 27 e 28 del T.U. approvato con d.P.R. n. 797 del 1955 a sua volta modificato dall’art. 1 comma 4 d.l. n. 44 del 1985 conv. con
modificazioni nella legge 155 del 1985, dall’art.1 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 876 del 1986, dall’art. 4 comma 2 bis d.l. n. 173 del 1988 convertito con modificazioni nella legge n. 291 del 1988, dall’art. 2 comma 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 ed infine sostit uito dall’art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 314 del 1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art.51 comma 5 del d.P.R. n. 816 del 1987 come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003, RAGIONE_SOCIALE‘art.51 comma 6 del d.P.R. n. 816 del 1987 come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003 come interpretato del l’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 commi 1 e 2 conv. con modificazioni nella legge n. 225 del 2016 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c..
3.1. Sostiene l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente che la Corte di appello nel ritenere che le somme erogate per indennità e rimborsi in occasioni di trasferte non potevano essere assoggettate a contribuzione nella misura del 50% RAGIONE_SOCIALE‘ammontare aveva tuttavia mancato di effettuare l’ulteriore accertamento ugualmente necessario per verificare l’applicabilità del regime dettato dal comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 che specifica i limiti RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dalla contribuzione. Ad avviso del ricorrente, una volta esclusa l’esistenza dei pres upposti per applicare la disciplina del ‘trasfertismo’ ma accertata l’esistenza di trasferte, sarebbe stato necessario verificare se gli importi erogati ai lavoratori fossero o meno esenti da contribuzione ai sensi del quinto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 51. Sottolinea che l’onere di provare che dette somme non dovevano essere assoggettate a contribuzione gravava sul datore di lavoro (luogo RAGIONE_SOCIALEa trasferta all’interno o all’esterno del territorio del Comune RAGIONE_SOCIALEa sede; somme per vitto e alloggio). Precisa che per ciascuna tipologia esiste un diverso regime di esenzione ed essendo stata data dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la prova RAGIONE_SOCIALE‘erogazione RAGIONE_SOCIALEe somme il datore di lavoro doveva offrire la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esonera dalla contribuzione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1. Questa Corte ha di recente affrontato le tematiche oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. 09/06/2023 n. 16466) ed ha ritenuto che, se è sull’ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l’ onere di provare che nello specifico sussiste una RAGIONE_SOCIALEe cause di esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo (cfr. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall’obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esonero che ha l’onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. 10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa RAGIONE_SOCIALE‘esonero RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento a contribuzione (Cass.18/06/2018 n. 1 6033). L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, come detto, deve solo provare l’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALEe somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l’ammontare RAGIONE_SOCIALEe somme sottratte all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e RAGIONE_SOCIALEe indennità erogate per ciascun giorno (Cass. n. 16033 del 2018 cit.).
Il datore di lavoro deve provare sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 (Cass. n. 16033 del 2018, cit.).
4.2. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello che nel decidere la controversia avrebbe dovuto tenere conto del fatto che era onere RAGIONE_SOCIALEa società oggi controricorrente dimostrare che le somme versate erano state assoggettate a contribuzione nella misura corretta tenuto conto di tutte le
possibili riduzioni mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era tenuto solo ad allegare, e lo ha fatto, che erano state versate ai lavoratori somme per trasferte.
Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che deve essere rinviata alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2024