Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4930 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. L   Num. 4930  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
R.G.N. 9092/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 9092-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante  pro  tempore,  in  proprio  e  quale  mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME  COGNOME, NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  (già  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE),  in
persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,  INDIRIZZO,  presso  la  CANCELLERIA  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE  SUPREMA  DI  CASSAZIONE,  rappresentata  e  difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME  NOME,  in  qualità  di  erede  di  COGNOME NOME;  COGNOME  NOME,  in  qualità  di  Liquidatore  del patrimonio di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati  in  ROMA,  INDIRIZZO,  presso  lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
– controricorrenti –
avverso  la  sentenza  n.  603/2017  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  D’APPELLO  di PALERMO, depositata il 14/09/2017 R.G.N. 335/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con  sentenza  del  14.9.17  la  corte  d’appello  di  Palermo  ha confermato  la  sentenza  del  2015  del  tribunale  RAGIONE_SOCIALEa  stessa sede, che -per quel che qui rilevaaveva accolto l’opposizione del  contribuente  in  epigrafe  a  cartella  per  euro  296.674  per contributi dovuti alla gestione agricola datori di lavoro per anni 2004 -2005- 2006.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto non contestata
l’applicazione dei minimi retributivi secondo il contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  e  ha  ritenuto  non  provata  la mancata corresponsione RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni previste dal contratto  integrativo  provinciale,  nel  caso  comunque  non prodotto  e  peraltro  successivo  alle  retribuzioni  rilevanti  nel caso di specie.
Avverso  tale  sentenza  ricorre  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  per  un  motivo,  che lamenta  violazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  9ter  decreto  legge  510  del  ’96, convertito in legge 608 del ’96, per avere la corte territoriale trascurato che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova dei requisiti per la fruizione degli sgravi contributivi era del datore. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il datore di lavoro.
Il  Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso è infondato.
Occorre  premettere  che  la  causa  ha  ad  oggetto  la  pretesa RAGIONE_SOCIALEa  corresponsione  dei  maggiori  contributi  sulla  base  del contratto  provinciale  e,  solo  quale  conseguenza  RAGIONE_SOCIALE‘asserita mancata corresponsione, la perdita del diritto agli sgravi fruiti dalla  ditta.  La  pretesa  contributiva  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  poggia  dunque sull’invocata applicazione del contratto provinciale, la cui produzione è a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , riguardando il fatto costitutivo fatto valere in giudizio.
La corte territoriale non ha violato l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova perché
ha affermato da un lato che è pacifico il rispetto del contratto collettivo nazionale e, dall’altro lato, ha rilevato che il contratto  provinciale  non  era  stato  prodotto  dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  che aveva  invocato  il  mancato  rispetto  dei  minimi  contrattuali, dallo  stesso  contratto  previsti  in  misura  più  favorevole  per  il lavoratore.
Né può assumere rilievo in materia il richiamo operato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla giurisprudenza di legittimità che addossa all’impresa l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova dei requisiti per la fruizione degli sgravi contributivi, in quanto nel caso come detto la questione degli sgravi (e più specificamente RAGIONE_SOCIALEa decadenza dagli stessi) è solo consequenziale a quella, centrale, del rispetto dei minimi contributivi, rispetto alla quale la corte ha correttamente chiarito gli oneri probatori a carico RAGIONE_SOCIALE‘asserito creditore (l’ente previdenziale).
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che si liquidano  in  euro  8.000  per  compensi  professionali  ed  euro 200 per esborsi,  oltre  a  spese  generali  al  15%  ed  accessori come per legge.
Ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  13,  comma  1  quater,  del  DPR  n.115/02  dà
atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,  da  parte  del  ricorrente,  RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore  importo  a titolo  di  contributo  unificato,  pari  a  quello  previsto  per  il ricorso,  a  norma  del  comma  1  bis  RAGIONE_SOCIALEo  stesso  art.  13,  se dovuto.
Così  deciso  oggi  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  29