Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4930 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. L Num. 4930 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
R.G.N. 9092/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 9092-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in
persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, in qualità di Liquidatore del patrimonio di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 603/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/09/2017 R.G.N. 335/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 14.9.17 la corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del 2015 del tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, che -per quel che qui rilevaaveva accolto l’opposizione del contribuente in epigrafe a cartella per euro 296.674 per contributi dovuti alla gestione agricola datori di lavoro per anni 2004 -2005- 2006.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto non contestata
l’applicazione dei minimi retributivi secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro e ha ritenuto non provata la mancata corresponsione RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni previste dal contratto integrativo provinciale, nel caso comunque non prodotto e peraltro successivo alle retribuzioni rilevanti nel caso di specie.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per un motivo, che lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9ter decreto legge 510 del ’96, convertito in legge 608 del ’96, per avere la corte territoriale trascurato che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova dei requisiti per la fruizione degli sgravi contributivi era del datore. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il datore di lavoro.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso è infondato.
Occorre premettere che la causa ha ad oggetto la pretesa RAGIONE_SOCIALEa corresponsione dei maggiori contributi sulla base del contratto provinciale e, solo quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘asserita mancata corresponsione, la perdita del diritto agli sgravi fruiti dalla ditta. La pretesa contributiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE poggia dunque sull’invocata applicazione del contratto provinciale, la cui produzione è a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , riguardando il fatto costitutivo fatto valere in giudizio.
La corte territoriale non ha violato l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova perché
ha affermato da un lato che è pacifico il rispetto del contratto collettivo nazionale e, dall’altro lato, ha rilevato che il contratto provinciale non era stato prodotto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che aveva invocato il mancato rispetto dei minimi contrattuali, dallo stesso contratto previsti in misura più favorevole per il lavoratore.
Né può assumere rilievo in materia il richiamo operato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla giurisprudenza di legittimità che addossa all’impresa l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova dei requisiti per la fruizione degli sgravi contributivi, in quanto nel caso come detto la questione degli sgravi (e più specificamente RAGIONE_SOCIALEa decadenza dagli stessi) è solo consequenziale a quella, centrale, del rispetto dei minimi contributivi, rispetto alla quale la corte ha correttamente chiarito gli oneri probatori a carico RAGIONE_SOCIALE‘asserito creditore (l’ente previdenziale).
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che si liquidano in euro 8.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà
atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 29