Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30465 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15876-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 654/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 29/11/2018 R.G.N. 939/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 15876/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/10/2024
CC
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che, con sentenza del 29 novembre 2018, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e accoglieva l’opposizione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME, direttore del reparto di anatomia patologica dell’RAGIONE_SOCIALE Eboli, all’epoca facente capo alla RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento del compenso relativo all’incarico di consulenza in cito -isto-patologia conferito al COGNOME sulla base RAGIONE_SOCIALE convenzione stipulata fra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE con delibere n. 3955/1999 e 1243/1999, poi rinnovata di anno in anno, ed espletato in favore dei presidi ospedalieri inclusi nell’ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 2000 al 2009 pagamento richiesto alla RAGIONE_SOCIALE in cui erano confluite le predette Aziende Sanitarie con successione nei relativi obblighi;
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non aver il COGNOME fornito la prova dell’esistenza dei requisiti per l’attribuzione delle somme di cui al decreto ingiuntivo sia per l’ an che per il quantum , non essendo emersa adeguata conferma né dell’effettivo adempimento da parte del COGNOME del debito orario ordinario presso la RAGIONE_SOCIALE né RAGIONE_SOCIALE effettiva esecuzione presso la RAGIONE_SOCIALE delle prestazioni convenzionate realmente fuori dell’orario di lavoro e d in aggiunta all’orario di lavoro ord inario già espletate presso la RAGIONE_SOCIALE di appartenenza;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.17 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001, 15 CCNL 2002/2005 per la
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stessa Area. 113 c.p.c. 11 preleggi e 2697 c.c. imputa alla Corte territoriale di aver fondato la propria pronunzia avendo riguardo ad una disciplina contrattuale collettiva entrata in vigore in epoca successiva a quella cui risale il conferimento dell’inc arico di consulenza presso la RAGIONE_SOCIALE nonché il malgoverno delle regole sull’onere RAGIONE_SOCIALE prova accollato al ricorrente quando invece era l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a dover dimostrare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo RAGIONE_SOCIALE propria obbligazione;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente lamenta a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale l’aver pronunziato disattendendo le prove documentali dedotte dal ricorrente e valutando secondo il proprio libero convincimento documenti che, in quanto atti pubblici, devono ritenersi avere valore di prove legali;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2721 c.c., imputa alla Corte territoriale l’aver omesso, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE mancata ammissione RAGIONE_SOCIALE prova testi articolata ad integra zione RAGIONE_SOCIALE prova documentale offerta, l’accertamento su un fatto decisivo per il giudizio dato dall’aver il ricorrente prestato l’attività di consulenza ‘al di fuori dell’orario di lavoro’; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, per aver la Corte territoriale correttamente desunto il configurarsi delle prestazioni di consulenza richieste al ricorrente quali prestazioni aggiuntive rispetto al debito orario dovuto alla struttura di appartenenza da assolversi nella sua interezza, non, come sostiene il ricorrente, dall’emergere del più rigoroso regime di assoggettamento del dirigente medico di strut tura complessa all’osservanza di uno specifico orario di lavoro dall’art. 15 del CCNL per l’Area RAGIONE_SOCIALE dirigenza medica e
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veterinaria relativo al quadriennio 2002/2005, in contrasto con l’art. 17 del precedente CCNL, ritenuto applicabile alla fattispecie in via esclusiva in quanto vigente all’epoca RAGIONE_SOCIALE stipula RAGIONE_SOCIALE convenzione, che si limitava a richiedere il conseguimento del risultato del lavoro affidato, ma dalla stessa disciplina RAGIONE_SOCIALE convenzione ove si legge che la consulenza ‘sarà effettuata fuori dell’orario di servizio dovuto presso l’U.O. di appartenenza’ e dal CCNL 1998/2001 di cui si invoca l’applicazione che all’art. 58 stabilisce che l’attività di consulenza richiesta all’RAGIONE_SOCIALE da soggetti terzi rientra tra le ipotesi dell’art. 55 lett. c) e va quindi espletata ‘al di fuori dell’impegno di servizio’ altresì stabilendo ‘i limiti orari minimi e massim i dell’impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento RAGIONE_SOCIALE sede di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro’ ;
su queste basi, la Corte territoriale ha correttamente accollato al ricorrente l’onere RAGIONE_SOCIALE prova dell’assolvimento del debito orario quale requisito per il riconoscimento di un compenso ulteriore per prestazioni aggiuntive rispetto alla retribuzione spettante per le prestazioni rese nell’ambito dell’orario di servizio, argomentando in termini immuni da vizi logici e giuridici circa il proprio convincimento che quanto dal ricorrente allegato ed offerto di provare, documentalmente e per testi, non fosse idoneo a comprovare il completo assolvimento da parte del ricorrente del proprio debito orario verso la struttura di appartenenza – dovendosi escludere il carattere di prove legali a quelle che sono dichiarazioni che sul punto riflettono mere opinioni personali formulate in termini ipotetici -e così disattendendo la documentazione prodotta e non ammettendo la prova testimoniale articolata ad integrazione di quella; che il ricorso va, dunque, rigettato;
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che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 e euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte suprema di cassazione il 23 ottobre 2024.
La Presidente
(NOME COGNOME)