Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30142 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30142 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7971/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
ROMA CAPITALE
-intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di ROMA n. 16489/2021 depositata il 21/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di Roma avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA (notificata in data 30/11/2017) -portante la pretesa per sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. di cui alla Legge n. 689 del 1981 e correlate maggiorazioni, iscritte a ruolo dalla Polizia Municipale di Roma Capitale e relative a otto verbali di contestazione di infrazioni commesse nell’anno 2014, nonché Tasse automobilistica . L’opponente eccepiva l’illegittimità della pretesa per essere stati i sottesi verbali di accertamento, peraltro irritualmente notificati, tempestivamente impugnati dinanzi al AVV_NOTAIO di Roma, senza che questi si fosse espresso nei termini e nei modi di legge, con conseguente annullamento dei titoli per essersi formato il silenzio assenso.
Il giudice di pace rigetta va l’opposizione sul presupposto che non fosse provato il ricorso al prefetto avverso i verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
– controricorrente –
NOME COGNOME proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
Il Tribunale di Roma rigettava l’appello confermando la sentenza impugnata. In particolare, evidenziava che la parte aveva ritirato il suo fascicolo e non aveva effettuato alcun deposito nel giudizio di appello, pertanto non era possibile riscontrare quanto affermato dall’appellante circa la prova del ricorso al prefetto avverso i verbali di accertamento oggetto della cartella notificata.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
RAGIONE_SOCIALE riscossione ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 169, comma 2, c.p.c. e art. 347 c.p.c. comma 2 e art. 77 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c .
La sentenza impugnata avrebbe negato o non valutato l’esistenza di annotazioni della cancelleria o di allegazioni indiziarie, anche in riferimento al giudizio di primo grado, che imponessero un accertamento al fine di provare la reale effettuazione della tempestiva restituzione del fascicolo di parte ad opera dell’appellante nelle mani del personale addetto, abilitato alla ricezione . Nell’attestazione del ritiro si afferma che il documento di cui al punto 3 è presente nel fascicolo di parte (ricorso al prefetto).
Il Giudice del gravame, qualora non avesse rinvenuto nel fascicolo di primo grado di parte attrice la documentazione necessaria ed eventualmente mancante (Ricorso al AVV_NOTAIO con gli otto verbali e racc.a.r.), avrebbe dovuto disporne la ricerca.
1.1 Il motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente ha effettuato volontariamente il ritiro del fascicolo di parte e della documentazione a supporto della sua domanda.
In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: In virtù del principio dispositivo RAGIONE_SOCIALE prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l’involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base RAGIONE_SOCIALE prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10224 del 26/04/2017, Rv. 643996 – 01).
Nella specie risulta pacifico che il ricorrente nel corso del giudizio di primo grado ha volontariamente ritirato il fascicolo di parte nel quale asserisce trovarsi la documentazione attestante la
Ric. 2022 n. 7971 sez. S2 – ud. 17/10/2023
proposizione del ricorso al AVV_NOTAIO avverso il verbale di accertamento e, successivamente, non ha depositato il medesimo fascicolo in appello . L’attestazione di cancelleria circa la sussistenza della suddetta documentazione al momento del ritiro non può sopperire alla mancata volontaria produzione della stessa.
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 1500, più spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 17 ottobre 2023.
Ric. 2022 n. 7971 sez. S2 – ud. 17/10/2023
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
Ric. 2022 n. 7971 sez. S2 – ud. 17/10/2023