Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33852 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33852 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18861-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1389/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/01/2017 R.G.N. 975/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO che:
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1389 del 2016, ha respinto il gravame dell’odierna ricorrente e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione ad avviso di addebito notificato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di 347.212,20, a titolo di omissioni contributive dovute al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE come emerse dal verbale di accertamento ispettivo n. 270 del 17 febbraio 2010;
la questione controversa aveva ad oggetto l’omissione contributiva relativa a 17 RAGIONE_SOCIALE per gli importi apparentemente ricevuti a titolo di cessione del diritto d’immagine ed a titolo di rimborso delle spese per noleggio strumenti e costumi di scena;
la Corte territoriale, in relazione al cantante NOME COGNOME, ha confermato la decisione di primo grado in punto di simulazione della corresponsione del compenso in favore della società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, titolare dei diritti di artista,
interprete, esecutore, dei diritti di immagine, dei diritti di merchandising e pubblicitari dell’artista, le cui quote erano integralmente possedute dallo stesso COGNOME a fronte delle prestazioni rese come cantante e musicista nelle varie rappresentazioni artistiche che erano state oggetto di tre contratti intercorsi tra la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
quanto alle somme corrisposte agli artisti COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME come “rimborsi spese e noleggio strumenti”, la Corte del merito ha ritenuto che le stesse fossero da assoggettare integralmente a contribuzione, per avere una funzione reale meramente remunerativa della prestazione; inoltre, quanto al motivo d’appello legato all’assoggettamento a contribuzione dell’importo corrisposto a titolo di diritto d’immagine per i musicisti COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME la Corte, pur ricordando che la tesi difensiva proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relativamen te alla interpretazione dell’art. 43, terzo comma, l. n. 289 del 2002 non era stata accolta dai propri precedenti, ha specificato che, nel caso di specie, tale questione non rilevava giacché non vi era prova alcuna che fossero stati conclusi contratti aven ti ad oggetto il diritto d’immagine, ad onta della necessità della prova scritta disposta dall’art.2581 c.c. e dell’art.110 della l. n. 633/1941;
inoltre, con riferimento ai RAGIONE_SOCIALE interessati dall’esibizione del 2 luglio 2005, la società non aveva provato di aver versato la relativa contribuzione; peraltro, per i Giudici, risultava provato che i RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME avessero svolto attività di backliner, light designer, d.j., tecnico del suono ed operatore luci e che tali attività rientrassero nella previsione tabellata disposta dal d.lgs. n. C.P.S. n. 708 del 1947 e del D.M. 15 marzo 2005, quindi, non era invocabile alcuna esclusione dell’obbligo contributivo;
infine, quanto al regime sanzionatorio, andava applicato quello dell’evasione ed il motivo d’appello relativo alla prescrizione era inammissibile, non essendo stata censurata la pronuncia di primo grado in punto di sussistenza di atto interruttivo (avviso di accertamento notificato il 9 marzo 2010);
avverso tale decisione, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE, con controricorso;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis.1 c.p.c., comma 2);
CONSIDERATO che:
con il primo ed il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 708 del 1947, art. 3, e dell’art. 2697 c.c.: le censure investono, quanto al primo motivo, la qualificazione in termini di lavoro
artistico, in quanto diretto alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico indirizzato ad un pubblico presente o lontano, quello svolto dai RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME; in particolare, la censura attiene alla ritenuta riconducibilità delle attività svolte da costoro a quelle proprie del backliner, del light designer, del d.j., del tecnico del suono ed operatore luci; analoga violazione, con il secondo motivo, si deduce quanto all’accertamento riferito alle prestazioni del cantante e musicista NOME COGNOME ed alla affermata natura fittizia RAGIONE_SOCIALE schermo societario dal medesimo apprestato attraverso la costituzione della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; nell’illustrazione di tale motivo, peraltro, si indica anche la violazione dell’art. 360, primo comma n.5), c.p.c. , posto che non era stata considerato che la ricorrente non aveva versato alcuna somma al cantante, ma soltanto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a cui lo stesso aveva ceduto tutti i diritti di immagine e che avrebbe dovuto essere ritenuta la reale obbligata al versamento dei contributi;
ci si duole, in particolare, che il giudizio di sussunzione sia stato condotto sulla base delle mere risultanze tratte dal verbale ispettivo che, a propria volta, aveva interpretato unilateralmente la documentazione visionata consistente nelle ricevute rilasciate da chi aveva operato in favore di COGNOME;
i motivi sono inammissibili; infatti, da un lato, richiamano in modo inappropriato la violazione dell’art. 2697 c.c., avendo la
Corte del merito, in parte qua, proceduto all’accertamento del fatto controverso e, quindi, deciso la causa senza applicare la regola di giudizio basata sull’onere della prova (v., in argomento, ex plurimis, Cass. n. 13395 del 2018); dall’altro, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta alla Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione, così travalicando “dal moRAGIONE_SOCIALE legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (v. tra le altre, Cass., sez.un., n. 34476 del 2019); la sentenza impugnata, con accertamento di merito conforme a quello reso dal primo giudice, dunque neanche passibile di essere denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma n.5), c.p.c., ha accertato il carattere meramente apparente del rapporto di alterità esistente tra l’artista COGNOME e la società d elle cui quote è l’unico proprietario, da ciò si è tratta la conferma delle risultanze ispettive;
con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 53 e 54 e dell’art. 2697 c.c., in merito alla pretesa contributiva per i compensi corrisposti per noleggio strumenti;
la ricorrente censura l’operata ricostruzione dei fatti, all’esito delle prove espletate; in ogni caso, contesta l’applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio;
il motivo va, nel complesso, respinto;
l’onere di prova che determinate somme versate al lavoratore siano sottratte, alla stregua di una determinata fattispecie giuridica, all’obbligo di integrale pagamento dei contributi spetta, evidentemente, alla parte che intenda beneficiare dell’agevolazione medesima, a fronte della presunzione generale di assoggettamento a contribuzione di quanto corrisposto al lavoratore in virtù del rapporto di lavoro (v., ex plurimis, Cass. n.13011 del 2017, in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5). Non e’, dunque, imputabile alcun errore alla Corte di appello di Milano nella distribuzione del carico probatorio e nella conseguente individuazione della parte soccombente;
per il resto, le censure si limitano ad una critica generica dell’iter motivazionale, con deduzioni che afferiscono al merito e alla valutazione del materiale probatorio, aspetti che, a prescindere dai limiti derivanti da una pronuncia cd. “doppia conforme”, non possono trovare ingresso in questa sede, pena la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (ex multis, v. Cass. n. 19445 del 2021);
con il quarto motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3-e’ dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 10 e dell’art. 2581 c.c., quanto all’affermato credito contributivo per
i compensi corrisposti per la cessione dei diritti di immagine ai RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME e COGNOME;
il motivo è inammissibile;
in base alla normativa di riferimento (L. n. 289 del 2002, art. 43, comma 3), al fine di contenere il contenzioso contributivo, è stabilita, per determinate categorie di RAGIONE_SOCIALE, una riduzione della base imponibile in relazione ai compensi percepiti a titolo di cessione RAGIONE_SOCIALE sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica;
in discussione tra le parti la ricorrenza delle condizioni per beneficiare dell’agevolazione contributiva che -come riportato nello storico di lite- è stata esclusa dalla Corte di appello, le censure del motivo ripropongono, nella sostanza, le deduzioni difensive sviluppate nel giudizio di merito in ordine alla non necessità, nei rapporti tra la società cessionaria e l’ente previdenziale, della prova scritta del contratto di cessione. Si sostiene, in sintesi, idonea, ai fini in esame, la prova del contratto offerta a mezzo di fatture;
all’evidenza, come argomentate, le censure non si confrontano con il decisum;
la Corte di appello ha, infatti, escluso, a monte, che vi fosse la prova di un contratto di cessione. A tale riguardo, ha valutato le fatture, giudicate inidonee alla prova del fatto controverso. Argomentando anche per relationem, la Corte di merito ha osservato come “decisivo ed assorbente nel caso di specie (fosse)
il rilievo che l’erogazione fatturata quale cessione dei diritti di immagine non (trovasse) titolo in una corrispondente pattuizione contrattuale tra le parti”;
il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata imponeva di modulare diversamente le critiche in modo, eventualmente, da incrinarne il fondamento giustificativo; come prospettate, invece, restano prive di riferibilità alla decisione impugnata e sono inammissibili. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che “la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, comma 1, n. 4” (ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; Cass. n. 17125 del 2007; in motivazione, tra le tante, Cass. n. 33132 del 2021);
con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), per avere la Corte di appello giudicato corretto il regime sanzionatorio applicato dall’Istituto cioè quello dell’evasione, in luogo di quello, meno grave, dell’omissione; il motivo è infondato;
il regime sanzionatorio stabilito dalla Corte di appello è coerente con l’accertamento effettuato e con i principi di questa Corte; accertata la diversità tra la situazione “rappresentata” (id est: quella formalmente risultante dai documenti) e quella “effettiva”
(id est: quella emersa all’esito della verifica giudiziale), deve ritenersi integrata la situazione tipica che dà luogo al più grave regime sanzionatorio dell’evasione per essere configurabile l’occultamento “dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi” che lascia presumere l’esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti (v., per esempio, Cass. n. 6405 del 2017, sia pure resa in tema di omissioni contributive conseguenti all’accertamento dell’esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di quello stipulato, formalmente, a progetto. Tra le recenti, in argomento, v. Cass. n. 20446 del 2022);
sulla base di quanto precede, il ricorso va complessivamente respinto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo; sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 12.000 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo pari a quello previsto dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 27 settembre