Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11669 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15839/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO
-resistente- avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 18939/2022 depositata il 13/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Questa Corte, con ordinanza n.18939/2022, emessa il 28 gennaio 2022 in relazione al procedimento di legittimità iscritto al n.r.g. 6578/2021, ha accolto i motivi terzo e quarto del ricorso proposto da NOME COGNOME, assorbiti gli altri e cassato con rinvio al Giudice di pace di Torino in persona di altro magistrato il decreto impugnato emesso in data 15 gennaio 2021, nell’ambito del proc. n. 15973/2020, con il quale era stata disposta la proroga del trattenimento.
Con istanza denominata ‘correzione di errore materiale’ depositata il 26 luglio 2023, NOME COGNOME ha esposto che nel procedimento di legittimità iscritto al n.r.g. 6578/2021 era stato inserito anche un altro suo ricorso, con il quale era stato impugnato il distinto decreto di convalida del medesimo trattenimento emesso dal Giudice di pace di Torino in data 18 dicembre 2020, sempre nell’ambito del proc. n. 15973/2020.
Il ricorrente ha dedotto il proprio interesse a conseguire la decisione anche in relazione al ricorso riguardante l’ordinanza del Giudice di pace emessa in data 18 dicembre 2020 ed ha chiesto procedersi alla correzione materiale dell’ordinanza n.18939/2922.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso non riguarda un errore materiale ma deduce un’omissione di pronuncia , e va riqualificato come istanza di decisione del ricorso involontariamente pretermesso, unito sotto lo stesso numero di ruolo ad altro ricorso.
L’istanza va accolta e va disposto il rinvio a nuovo ruolo , mandando alla Cancelleria di attribuire un nuovo numero di ruolo di registro generale al ricorso proposto da NOME COGNOME notificato il 16 giugno 2021, ed avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento in data 18 dicembre 2020 del Giudice di Pace di Torino.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di decisione del ricorso involontariamente pretermesso e dispone il rinvio a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di attribuire un nuovo numero di ruolo di registro generale al ricorso proposto da NOME COGNOME notificato il 16 giugno 2021, ed avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento in data 18 dicembre 2020 del Giudice di Pace di Torino.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima