Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32775 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32775 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
semmai potuto comportare la cessazione della materia del contendere, ma non il rigetto nel merito della domanda risarcitoria;
nel motivo si sostiene altresì che la sentenza di questa S.C. (Cass. 3 luglio 2017, n. 16336) su cui la Corte d’Appello ha fatto leva sarebbe incongruente con l’argomento e non pertinente;
anche tale motivo non può trovare accoglimento;
in realtà la Corte d’Appello ha correttamente inteso il principio giurisprudenziale, peraltro del tutto uniforme e consolidato, su cui essa ha fondato la decisione;
secondo tale indirizzo – di cui la citata pronuncia è stata la capostipite, riprendendo e trasponendo un orientamento maturato in ambito scolastico (Cass. 7 novembre 2016, n. 22552) -l’intervenuta stabilizzazione è ostativa al riconoscimento del danno c.d. eurounitario, in quanto effetto utile e satisfattivo riveniente del medesimo fatto illecito, ovverosia la reiterazione dei rapporti a termine;
la conclusione va qui confermata, richiamandosi anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni adottate nel citato precedente, né il
motivo prospetta concreti profili giuridici che possano far ipotizzare una sua rimeditazione;
3.
il terzo motivo censura l’omessa declaratoria del diritto della lavoratrice alla regolarizzazione contributiva ed al risarcimento del danno ex art. 2116, co. 2, c.c. e con esso si evidenza – trascrivendo anche le conclusioni – come fosse stata domandata sia la declaratoria del diritto alla regolarizzazione contributiva, sia una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno patrimoniale conseguente alle omissioni contributive;
la Corte territoriale, secondo la ricorrente, avrebbe frainteso la domanda, trattandola come se essa riguardasse la ricostruzione della carriera previdenziale, mentre il riconoscimento del risarcimento del danno per l’omissione contributiva era cosa diversa;
il motivo è fondato, nei termini in cui si va a dire;
in effetti la Corte territoriale ha pronunciato, in senso negativo, sulla pretesa alla ricostruzione della regolarità contributiva e, sul punto, la critica mossa dalla ricorrente in ordine ad un asserito fraintendimento, riportando il motivo stesso conclusioni che appunto riguardano una pretesa di tal fatta, è infondata, oltre che tale da mostrare una non corretta percezione del decisum ;
è invece vero che all’accertamento dell’irregolarità contributiva era stata riconnessa anche una domanda di condanna generica al danno consequenziale, rispetto alla quale non è pertinente il richiamo alla non integrità del contraddittorio su cui fa leva la Corte territoriale;
non vi è infatti dubbio che, rispetto all’azione di risarcimento dei danni che conseguano alla (già avvenuta) omissione contributiva, sussiste -per giurisprudenza costante – l’interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l’erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del
lavoro, per accertare la potenzialità dell’omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell’evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell’età pensionabile), l’azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (Cass. 5 febbraio 2014, n. 2630; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751);
una tale azione, proprio per la sua portata risarcitoria generica, non necessita della presenza in giudizio dell’ente di previdenza, essendo utillter data , nei limiti suoi propri, tra le parti del rapporto di lavoro ed in ragione della comprovata omissione contributiva;
sotto questo limitato profilo va dunque pronunciata la cassazione della sentenza e la causa va rimessa alla medesima Corte d’Appello affinché essa, in diversa composizione, pronunci su tale domanda, in applicazione dei suesposti principi;
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigettati il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo per come accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere