Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9605 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3469/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Perugia INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di PERUGIA n. 1042/2022 depositata il 11/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con ordinanza depositata l’11/1/2023, il Giudice di pace di Perugia ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 D. Lgvo 150/2011 da NOME, cittadino RAGIONE_SOCIALEa Nigeria, avverso il decreto emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 2, lett. a, del dlgs n.286/1998, con cui il Prefetto di Perugia aveva disposto l’espulsione RAGIONE_SOCIALE‘opponente dal territorio nazionale.
Avverso la predetta ordinanza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un mezzo; il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura di Perugia e la Questura sono rimasti intimati.
É stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2. -Con l’unico motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal Giudice di pace nel provvedimento impugnato, dal verbale di udienza del 26 ottobre 2022 risultava che egli aveva depositato la copia RAGIONE_SOCIALEa documentazione comprovante la tempestiva richiesta di protezione speciale inviata via EMAIL alla Questura di Perugia, e deduce l’omesso esame di tale documento.
Il motivo è inammissibile.
Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass. n. 15043/2018; Cass. n. 12904/2007).
Per mera completezza, va osservato che non risulta nemmeno depositato al PCT il verbale del 26/10/2022, dal cui esame, a dire del ricorrente, si sarebbe potuto apprezzare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza, ma solo la copia RAGIONE_SOCIALEa EMAIL, senza alcuna attestazione del deposito tempestivamente eseguito presso l’ufficio del Giudice di pace del documento stesso.
-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALEe parti intimate.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
-Dichiara inammissibile il ricorso;
-Dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 18 gennaio 2024.