Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11390 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11390 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2975/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO MESSINA n. 536/2021 depositata il 14/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
i ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte di Appello di Messina ha rigettato la loro opposizione contro il decreto di rigetto del ricorso originario proposto per il riconoscimento dell’indennizzo da eccessiva durata di un processo promosso davanti al Tribunale di Messina da essi ricorrenti e da NOME COGNOME, deceduta il 31 dicembre 2019, e protrattosi dal 2011 al 20 settembre 2019.
La Corte di Appello ha rigettato l’opposizione osservando che non risultava essere stato ‘ prodotto alcun documento che attestasse la qualità di eredi degli istanti ‘ rispetto a NOME COGNOME;
il ricorso è basato su un unico motivo con cui vengono lamentate la ‘invalidità’ del decreto ‘per error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.’ e ‘la nullità RAGIONE_SOCIALE pronuncia per violazione o falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di decidere sulla domanda proposta dai ricorrenti’.
2.1. I ricorrenti evidenziano che il procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Messina ed asseritamente durato un tempo irragionevole era stato promosso non dalla sola NOME COGNOME ma anche da essi ricorrenti e che la richiesta di equo indennizzo era stata avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE, da COGNOME NOME, da COGNOME NOME e da COGNOME NOME e da questi ultimi due anche quali eredi di NOME COGNOME.
Lamentano che la Corte di Appello ha deciso solo RAGIONE_SOCIALE domanda di indennizzo proposta da COGNOME NOME e da COGNOME NOME
quali eredi di NOME COGNOME ed ha omesso di decidere RAGIONE_SOCIALE domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, da COGNOME NOME e, in proprio, da COGNOME NOME e da COGNOME NOME;
deve osservarsi preliminarmente che i fatti evidenziati dai ricorrenti e di cui al superiore punto 2.1 sono confermati dal RAGIONE_SOCIALE in controricorso;
il ricorso è fondato: la Corte di Appello ha pronunciato solo su una parte dell’opposizione -precisamente sulla parte relativa alla domanda di equo indennizzo avanzata da COGNOME NOME e da COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME -ed ha trascurato la parte relativa alla domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla domanda di COGNOME NOME e alle domande proposte, in proprio, da COGNOME NOME e da COGNOME NOME: il vizio di omessa pronuncia è evidente;
il decreto impugnato deve essere cassato in riferimento a quanto dedotto in ricorso ferma invece restando la statuizione, non impugnata, di rigetto RAGIONE_SOCIALE opposizione proposta da COGNOME NOME e da COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME.
Il giudice di rinvio (Corte d’Appello di Messina in diversa composizione) regolerà anche le spese di questo giudizio;
PQM
la Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione.
Roma 5 aprile 2024.
Il Presidente NOME COGNOME