Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27059 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 4439/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, ROMA CAPITALE, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PADOVA, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CASERTA, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FROSINONE, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LATINA
N. 4439/22 R.G.
avverso la sentenza n. 18070/2021 del Tribunale di Roma, depositata il 18.11.2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 12.6.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Roma, all ‘ intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificatagli da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. in data 22.2.2017, per il pagamento della somma di € 50.891,75 dovuta per sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, già oggetto di 29 cartelle (limitatamente a quelle rientranti nella giurisdizione ordinaria). Il ricorrente lamentò l ‘ omessa notifica degli atti presupposti, l ‘ illegittimità della maggiorazione ex art. 27 della legge n. 689/81, la prescrizione e decadenza, la tardiva iscrizione a ruolo, il difetto di motivazione e la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Alla prima udienza, fissata per il 22.11.2017, poi rinviata d ‘ ufficio al 10.1.2018, non ancora costituitasi l ‘ Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, AdER, subentrata ex lege ad Equitalia), il giudice dispose la notifica anche nei confronti degli altri enti impositori figuranti nell ‘ intimazione di pagamento, rinviando all ‘ udienza del 27.6.2018. L ‘ opponente integrò il contraddittorio nei confronti di Roma Capitale, Prefettura di Roma, Prefettura di Bologna, Prefettura di Latina, Prefettura di Frosinone, Prefettura di Padova, Prefettura di Caserta. L ‘ udienza non si tenne, perché nuovamente rinviata d ‘ ufficio al 17.1.2019, in cui l ‘ opponente chiese fossero dichiarate contumaci le Prefetture di Latina, Frosinone, Bologna, Caserta e Roma. Solo in tale udienza si costituì l ‘ AdER, depositando documentazione e
chiedendo il rigetto della domanda attorea. L ‘ adito Giudice di pace, con sentenza n. 31335/19 depositata il 21.11.2019, rigettò l ‘ opposizione, dichiarando la validità dell ‘ intimazione impugnata con riferimento a tutte le cartelle ivi indicate, tranne che per quella recante il n. NUMERO_CARTA per la quale dichiarò cessata la materia del contendere per l ‘avvenuta ‘rottamazione’ ex lege , compensando le spese. NOME COGNOME gravò d ‘ appello la decisione e il Tribunale di Roma, nella contumacia delle parti appellate, con sentenza n. 18070 del 18.11.2021, lo accolse in parte e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, essendo stati annullati d ‘ ufficio i relativi ruoli presupposti ai sensi dell ‘ art. 4 del d.l. n. 119/2018 conv. in legge n. 136/2018 e modificato dal d.l. 41/2021; dichiarò estinti per prescrizione i crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 09720070268370936, 09720100156151421, 09720100335488068, 09720110241603743, 09720110257085617, 09720120001184570, 09720120058468429, 09720120216426101, 09720120243799334; rigettò nel resto l ‘ opposizione, condannando l ‘ AdER alle spese del doppio grado e compensandole nei rapporti tra l ‘ opponente e Roma Capitale e le Prefetture di Bologna, Caserta, Frosinone, Latina, Padova e Roma . Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione NOME COGNOME affidandosi a sette motivi, illustrati da memoria; le intimate non hanno resistito. Con ordinanza interlocutoria n. 2243/2024, è stata disposta l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di Roma Capitale, non risultando la notifica del ricorso nei suoi confronti; espletato l ‘ incombente, il ricorso è stato fissato per
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l ‘ odierna adunanza camerale. Il Collegio ha riservato il deposito della motivazione entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia su capo di impugnazione specifico (in riferimento alla cartella n. NUMERO_CARTA, in violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia su capo di impugnazione specifico, in violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver il Tribunale deciso il motivo inerente alla lamentata nullità della pronuncia di primo grado, giacché fondata su documenti depositati tardivamente dalla convenuta AdER, e ancora violazione degli artt. 166, 167, 319 e 320 c.p.c., nella parte in cui non è stata ritenuta la tardività della costituzione dell ‘ Agenzia, con conseguente inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta ai fini della decisione.
1.3 -Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2697 c.c. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale deciso invertendo l ‘ onere della prova circa la prescrizione e decadenza del diritto di riscossione da parte dell ‘ esattore e della P.A. creditrice, nella parte in cui il giudice ha affermato che ” deve escludersi la intervenuta prescrizione non essendo intercorsi cinque anni dalla data di notifica dell ‘ atto di citazione, data non indicata dall ‘ opponente né della Agenzia delle Entrate “.
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1.4 -Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia su capo di impugnazione specifico, in violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla eccepita decadenza del diritto di riscossione da parte dell ‘ esattore e della P.A. creditrice per mancata tempestiva notifica dei verva, giacché il giudice non si sarebbe espresso sul punto, limitandosi a decidere sulla prescrizione.
1.5 -Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia su capo di impugnazione specifico, in violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla eccepita nullità della intimazione per tardiva iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali. Il giudice avrebbe disatteso la deduzione sulla decadenza della possibilità di recupero mediante ruolo di tutte le voci indicate in cartella.
1.6 -Con il sesto motivo si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia su capo di impugnazione specifico in violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla pretesa illegittima maggiorazione ex art. 27 della legge n. 689/1981.
1.7 -Con il settimo motivo, infine, si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia su capo di impugnazione specifico in violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla denunciata nullità delle cartelle e dell ‘ intimazione di pagamento per mancata indicazione del calcolo degli interessi.
2.1 -Deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo, perché potenzialmente assorbente. Esso non può condurre alla cassazione della
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sentenza impugnata, sufficiente essendo procedere alla correzione/integrazione della motivazione, ai sensi dell ‘ art. 384, ult. comma, c.p.c.
Infatti, benché in effetti il Tribunale non abbia esaminato e deciso la questione della tardiva costituzione di Roma Capitale in primo grado e della conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta, specificamente posta con l ‘ appello, tale deficit non può condurre alla cassazione, perché l ‘ argomento sotteso è comunque infondato (per tutte, Cass. n. 2313/2010 e Cass. Sez. Un. n. 2731/2017). In proposito, basti qui richiamare, per brevità, l ‘ ampia motivazione della recentissima Cass. n. 13610/2024, con la giurisprudenza ivi riportata, onde ribadire che, nei giudizi dinanzi al giudice di pace aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative, ai sensi dell ‘ art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/2011, il deposito della documentazione strettamente connessa all ‘ impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio.
3.1 -Ciò posto, sono senz ‘ altro fondati, e meritano accoglimento, il primo e il settimo motivo, giacché il Tribunale ha omesso di pronunciare sui motivi d ‘ appello rispettivamente inerenti alla cartella n. NUMERO_CARTA e alla pretesa nullità degli atti della riscossione a causa della mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
4.1 -Tutti gli altri motivi, invece, devono essere disattesi.
Il terzo motivo è infatti infondato, perché l ‘ argomento circa la mancata indicazione della data dell ‘ intimazione di pagamento è stato speso dal Tribunale solo per rilevare che, in mancanza di detta data, appunto non indicata da alcuno, non poteva dirsi decorso il termine quinquennale facendo riferimento alla data della citazione: nessuna inversione dell ‘ onere della prova è dunque configurabile.
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4.2 -Il quarto, il quinto e il sesto motivo, infine, non possono condurre alla cassazione della sentenza impugnata, sufficiente essendo anche in tal caso procedere alla correzione/integrazione della motivazione, ai sensi dell ‘ art. 384, ult. comma, c.p.c.
Infatti, benché il Tribunale non abbia esaminato e deciso sui correlativi motivi di appello, le questioni ad essi sottese sono comunque infondate.
Quanto al quarto motivo, perché la dedotta decadenza per mancanza di prova di tempestiva notifica dei verbali di accertamento avrebbe dovuto eventualmente farsi valere con l ‘ opposizione c.d. recuperatoria (v. Cass., Sez. Un., n. 758/2022), essendo di per sé irrilevante che la data di notifica non sia evincibile dalla cartella e/o dall ‘ intimazione, almeno in relazione al vizio denunciato dall ‘ odierno ricorrente.
Quanto al quinto motivo, perché è noto che la disciplina della decadenza da tardiva iscrizione a ruolo non si applica alle entrate extratributarie, quali quelle per cui è processo ( ex multis , Cass. n. 26424/2014).
Quanto, infine, al sesto motivo, perché è noto che ‘ In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l ‘ iscrizione a ruolo – e l ‘ emissione della relativa cartella esattoriale – per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l ‘ aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva ‘ (Cass. n. 26308/2021 e, a contrario , Cass. n. 12432/2022).
5.1 -In definitiva, sono accolti il primo e il settimo motivo, mentre il ricorso è rigettato nel resto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà