Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23405 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23405 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18521-2020 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 325/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2020 R.G.N. 2357/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto, relativamente ai
Oggetto
Lavoratori agricoli
R.G.N. 18521/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 10/06/2025
CC
contributi dovuti per l’anno 2012, l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto l’omissione contributiva derivata dall’inapplicabilità delle agevolazioni contributive in favore delle aziende agricole operanti in zone svantaggiate e, altresì, dalla stima tecnica redatta dall’Inps , da cui risultava un fabbisogno di mano d’opera significativamente superiore a quello dichiarato dal titolare dell’azienda agricola.
Reputava l a Corte d’appello che in base all’art.8, co.3 d.lgs. n.375/93, ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale, non fosse necessaria l’indicazione nominativa dei lavoratori occupati nel verbale d’acc e rtamento redatto dall’Inps. La stima tecnica redatta dall’Inps era poi attendibile, siccome basata sulla prima perizia proposta dall’assicurato , sicché non doveva essere ammessa c.t.u. volta a determinare il complessivo numero di giornate lavorative necessarie all’azienda agricola. In fine, secondo la Corte, non potevano spettare le agevolazioni contributive previste per le aziende agricole operanti in zone svantaggiate, essendosi l’assicurato sottratto al prescritto onere contributivo.
Avverso la sentenza, ricorre COGNOME NOME per quattro motivi, illustrati da memoria.
L’Inps resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione dell’art.2697 c.c. e omessa pronuncia sul motivo d’appello con cui aveva contestato che tre lavoratori dovessero considerarsi operai agricoli dipendenti dell’azienda
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione dell’art.8, co.3 d.lgs. n.375/93, nonché dell’art.1 del Protocollo addizionale CEDU, in relazione all’art.117 Cost., per non avere la Corte considerato che nel caso di specie l’azienda no n aveva fatto alcuna dichiarazione di operai agricoli occupati alle proprie dipendenze, mentre l’art.8, co.3 d.lgs n.375/93 si applicherebbe al solo caso di dichiarazioni trimestrali per numero di dipendenti impiegati inferiore a quello necessario seco ndo la stima tecnica dell’Inps. In caso di nessuna dichiarazione, l’obbligo contributivo non sussisterebbe , stante l’ assenza di posizione previdenziale da assicurare, sicché il prelievo chiesto dall’Inps violerebbe il diritto di proprietà garantito dall’art.1 del Protocollo addizionale CEDU.
Con il terzo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione dell’art.421 c.p.c., per non avere la Corte d’appello ammesso le istanze istruttorie tese ad accertare il complessivo numero di giornate lavorative necessarie all’azienda agricola.
Con il quarto motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione dell’art.9 -ter l. n.608/96, per non avere la Corte d’appello applicato le agevolazioni contributive previste per le aziende agricole operanti in zone svantaggiate.
Il primo motivo è infondato.
Diversamente da quanto argomenta il motivo, non sussiste omessa decisione della Corte territoriale, la quale ha respinto il primo motivo d’appello richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.121/19. Dalla stessa si desume che non era necessario per l’Inps allegare e dimostrare che i tre lavoratori elencati nel motivo d’appello fossero davvero assunti alle dipendenze dell’azienda anziché, come afferma il ricorrente, estranei alla stessa. L’imposizione contributiva dell’Inps si è infatti basata sulla stima tecnica di cui all’art.8, co.3 d.lgs. n.375/93, ovvero su un criterio presuntivo, ed è pacifico che, nei successivi 40 giorni previsti dalla norma, l’azienda non ha fornito motivazione né ha individuato i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione. Conseguentemente l’Inps ha calcolato la contribuzione sulla base delle retribuzioni medie previste dall’art.28 d.P.R. n.488/68, sempre secondo il dettato dell’art.8, co.3. N on era quindi l’Inps a dover provare che i tre lavoratori fossero effettivamente impiegati come lavoratori subordinati alle dipendenze dell’azienda agricola, fondandosi l’accertamento e il conseguente avviso di addebito sul meccanismo presuntivo originato dalla stima tecnica.
Anche il secondo motivo è infondato.
Sostiene il ricorrente che l’art.8, co.3 d.lgs n.375/93 si applica al solo caso di denunce inviate all’Inps per mano d’opera impiegata significativamente inferiore alle giornate lavorative necessarie all’azienda agricola in base alla stima tecnica dell’Inp s. Nel caso di specie, al contrario, l’azienda non aveva mai fatto alcuna
comunicazione all’Inps, poiché non occorreva forza lavoro.
A tacere del rilievo per cui il motivo introduce un dato di fatto nuovo -omessa presentazione di denuncia all’Inps circa la mano d’opera impiegata che non risulta dal testo della sentenza e che quindi risulta nuovo e inammissibile, il motivo è infondato. Esso parte dall’errato presupposto per cui il criterio presuntivo dell’art.8, co.3 d.lgs. n.375/93 non si applichi al caso in realtà più grave di inadempimento dell’obbligazione contributiva, ovvero quello in cui la conduzione dell’azienda richiede mano d’opera e il titolare omette del tutto di denunciare all’Inps i lavoratori assunti, anziché denunciarne per giornate inferiori al necessario.
L’art.8, co.3 laddove parla di fabbisogno di occupazione ‘ significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali ‘ non dà per pre supposto costitutivo della norma che tali dichiarazioni trimestrali effettivamente vi siano state, come invece intende il ricorrente. E questo perché la norma va letta in combinato disposto con il suo primo comma e, ancor prima, con l’art.6 , ult. co. d.lgs. n.375/93.
In particolare, il caso di mancata dichiarazione dei lavoratori occupati è trattato dall’art.6, ult. co. come ‘omissione’ di dichiarazione, la quale espone a tutte le ‘conseguenze di legge’, ivi compreso il meccanismo dell’art.8, co.3. L’art.8 è poi la nor ma che riguarda i controlli ispettivi dell’Inps, entro cui si inserisce il controllo a mezzo di stima tecnica. Ebbene, i controlli scattano, ai sensi del primo comma dell’art. 8, anche nei ‘ casi di omissione ‘ dei dati dichiarati, ovvero proprio nel
caso in cui il datore avrebbe dovuto presentare dichiarazione di mano d’opera impiegata e non l’ abbia fatto nonostante la sussistenza di un fabbisogno effettivo, poi accertato dall’Inps.
Così ricostruito il quadro complessivo in cui s’inserisce l’art.8, co.3, emerge che l’omessa denuncia da parte del ricorrente non escludeva l’operatività dell’accertamento a mezzo di stima tecnica; né l’omessa dichiarazione escludeva che la somma portata dall’avviso d’addebito avesse natura contributiva. Proprio tale natura contributiva -sussistente sia ove il datore dichiari una mano d’opera impiegata inferiore al fabbisogno, sia ove ometta qualsiasi dichiarazione di lavoratori impiegati nonostante il fab bisogno di mano d’opera esclude la violazione del diritto di proprietà lamentata con riguardo all’art.1 del Protocollo addizionale CEDU.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Esso non è sorretto da alcuna critica avverso la motivazione della sentenza, limitandosi a riproporre pedissequamente le difese d’appello già compiutamente disattese dalla pronuncia.
Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Esso si basa sugli stessi argomenti giuridici addotti al secondo motivo, ovvero inapplicabilità dell’art.8, co.3 d.lgs. n.375/93 al caso di mancata dichiarazione, e già respinti sopra.
Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.