Vendita di anguilla marinata: l’obbligo registro CITES vale anche per il supermercato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale per tutti gli operatori commerciali che trattano prodotti derivati da specie protette. Il caso riguarda un’azienda della grande distribuzione, sanzionata per aver messo in vendita due barattoli di anguilla marinata. Questo prodotto, derivando da una specie animale tutelata, richiede una documentazione specifica. La decisione dei giudici sottolinea come l’obbligo registro CITES non sia un’incombenza relegata solo a chi produce o trasforma la materia prima, ma si estende lungo tutta la catena commerciale, coinvolgendo anche i grossisti e i distributori.
La vicenda: due barattoli di anguilla e una multa da 6.000 euro
I fatti iniziano con un controllo dei Carabinieri Forestali presso un punto vendita all’ingrosso. Durante l’ispezione, vengono trovati due barattoli di anguilla marinata. L’anguilla è una specie protetta dalla Convenzione di Washington (CITES), che ne regola il commercio per evitarne l’estinzione. La legge italiana impone a chi detiene o vende ‘esemplari’ di queste specie di tenere un apposito registro di carico e scarico per garantirne la tracciabilità. Poiché il punto vendita non era in possesso di tale registro per i barattoli in questione, le autorità hanno emesso un’ordinanza-ingiunzione, ovvero una sanzione amministrativa, di 6.000 euro sia verso il titolare del punto vendita sia verso la società di distribuzione.
La difesa del commerciante: una questione di filiera
L’azienda sanzionata ha contestato la multa. La sua linea difensiva era semplice e apparentemente logica. Sosteneva che l’obbligo di tenere il registro CITES dovesse ricadere unicamente sul produttore, cioè sull’azienda che aveva pescato, lavorato e inscatolato l’anguilla. Secondo questa interpretazione, una volta che il prodotto è trasformato e confezionato, il successivo venditore (il grossista) non dovrebbe più essere tenuto a questo specifico onere burocratico. L’azienda riteneva che la tracciabilità fosse già garantita dai documenti di trasporto e commerciali che identificavano il produttore originario.
L’importanza della normativa CITES a tutela delle specie protette
Per comprendere la decisione della Corte, è utile ricordare lo scopo della normativa CITES. Questa convenzione internazionale nasce per proteggere le specie animali e vegetali a rischio. L’obiettivo non è vietarne il commercio in assoluto, ma regolarlo in modo sostenibile. Il registro di carico e scarico è uno strumento cruciale in questo sistema. Esso permette alle autorità di seguire il percorso di ogni ‘esemplare’ (che, come in questo caso, può essere anche un prodotto trasformato) dal suo prelievo in natura fino alla sua commercializzazione. Questo meccanismo serve a contrastare il bracconaggio e il commercio illegale.
Le motivazioni: perché l’obbligo registro CITES si estende a tutta la filiera
La Corte di Cassazione ha respinto completamente la tesi del commerciante. I giudici hanno spiegato che la legge è volutamente ampia. La norma che impone la tenuta del registro utilizza il termine ‘chiunque’, riferendosi a chiunque detenga, utilizzi o esponga a scopo di lucro esemplari di specie protette. Questa parola non lascia spazio a interpretazioni restrittive. L’obbligo, quindi, non riguarda solo il produttore ‘a monte’ della filiera, ma anche gli anelli intermedi ‘a valle’, come il grossista. La ratio (cioè lo scopo) della legge è proprio quella di assicurare una tracciabilità completa e ininterrotta. Escludere i distributori creerebbe un ‘buco’ nel sistema di controllo, rendendo più difficile la lotta al commercio illegale. L’unica eccezione prevista riguarda, in certi casi, il commercio al dettaglio, cioè la vendita diretta al consumatore finale, per non appesantire eccessivamente l’ultimo passaggio della catena.
Le conclusioni: la conferma della sanzione e il principio di diritto
L’esito finale è stato la conferma della multa di 6.000 euro. La Corte ha stabilito un principio di diritto chiaro: l’obbligo registro CITES grava su tutti gli operatori professionali che commercializzano prodotti derivati da specie protette, non solo sui produttori. Questa sentenza serve da monito per tutte le aziende della filiera alimentare e non solo. La responsabilità della tutela delle specie a rischio è condivisa e richiede la massima diligenza da parte di ogni soggetto coinvolto nel processo commerciale. Ignorare questi obblighi, anche per un prodotto apparentemente comune come del pesce in scatola, può portare a conseguenze economiche significative.
Chi è obbligato a tenere il registro CITES?
L’obbligo si applica a chiunque detenga, utilizzi o venda a scopo di lucro esemplari di specie protette, inclusi produttori, trasformatori e grossisti. Sono generalmente esclusi solo i commercianti al dettaglio in determinate condizioni.
La normativa CITES si applica anche ai prodotti alimentari trasformati?
Sì, la legge definisce ‘esemplare’ non solo l’animale vivo o morto, ma anche qualsiasi sua parte o prodotto derivato, come l’anguilla marinata in barattolo.
Perché la Corte ha deciso di estendere l’obbligo anche al grossista?
La Corte ha stabilito che lo scopo della legge è garantire la completa tracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera commerciale per proteggere le specie a rischio. Limitare l’obbligo al solo produttore vanificherebbe questo obiettivo.