Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10356 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 10356 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9828/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 407/2019, pubblicata il 12/09/2019, R.G.N. 256/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Venezia, riformando sentenza del Tribunale di Treviso, ha respinto le domande di un gruppo di lavoratrici, con mansioni di addette a mense scolastiche, dirette alla condanna del datore di lavoro alla fornitura e mantenimento in buone condizioni del vestiario necessario per l’attività di pulizia (distinta da quella di confezionamento e distribuzione dei cibi) ed al risarcimento del danno, con decorrenza da 10 anni prima della costituzione in mora, in ragione dei costi verosimili di lavaggio e stireria per due cambi completi di indumenti di lavoro e di indumenti di pulizia alla settimana e dei costi corrispondenti;
precisamente, la Corte distrettuale ha accolto l’appello della società contro la statuizione del giudice di primo grado di condanna a fornire alle ricorrenti il vestiario necessario all’attività di pulizia ed a provvedere alla pulizia ed al mantenimento in dignitose condizioni della divisa utilizzata nella distribuzione dei pasti, e ha respinto l’appello incidentale delle lavoratrici avverso il rigetto della domanda risarcitoria;
in particolare, la Corte di merito ha osservato che:
-la domanda delle ricorrenti riguardava sia l’adempimento dell’obbligo datoriale di pulire gli indumenti da lavoro utilizzati durante il confezionamento e la somministrazione dei pasti, sia quella di fornire il vestiario per lo svolgimento successivo delle pulizie;
il CCNL di settore non poneva a carico del datore di lavoro la manutenzione della divisa regolarmente fornita (4 casacche bianche, 4 pantaloni bianchi, 4 grembiuli bianchi, 4 cuffiette per capelli bianche), essendovi obbligo di provvedere alla manutenzione solo nel caso in cui la divisa costituisca dispositivo di protezione individuale (DPI);
era decisiva la circostanza che le attività di pulizia e riassetto segui
vano nell’ambito del turno lavorativo quelle di preparazione e somministrazione dei pasti;
proprio tale posteriorità portava a ritenere non operante l’obbligo di fornitura degli indumenti, in assenza di promiscuità tra le attività di preparazione e somministrazione dei pasti e le successive attività di pulizia;
accertato l’adempimento dell’obbligo di fornitura in adeguata quantità degli abiti di servizio, la norma collettiva non imponeva l’obbligo di lavaggio, né era configurabile un obbligo dell’appaltatore di tenere lavati e puliti gli indumenti come contratto a favore di terzo;
avverso tale sentenza tre delle originarie ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso la società; entrambe le parti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. ed erronea applicazione del principio di non contestazione dei fatti;
con il secondo motivo, deducono violazione degli artt. 1411 c.c. (in relazione al capitolato d’appalto comune di Mogliano Mo.Se.) e 42 D.P.R. 327/80 per il mancato riconoscimento della caratteristica di DPI agli indumenti di cui è causa;
con il terzo motivo, deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 142 del CCNL di settore, che prevede, in particolare, che quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise o particolari indumenti, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro, e che il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l’uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali
gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia:
con il quarto motivo, deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del d. lgs. n. 626/1994;
con il quinto motivo, censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., assumendo che, in conseguenza del fatto che l’obbligazione di fornire indumenti puliti e provvedere alla pulizia degli indumenti quali DPI non è stata adempiuta, deriva l’obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno per l’attività che le lavoratrici hanno dovuto svolgere onde supplire al suo inadempimento;
devono essere trattati preliminarmente e congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso per cassazione, in quanto connessi tra di loro e relativi all’accertamento delle attività svolte dalle lavoratrici odierne ricorrenti ed alla sussunzione o meno delle divise da lavoro loro fornite dal datore nella nozione legale di dispositivi individuali di protezione (DPI), al fine della valutaziuone della fondatezza delle domande di lavaggio delle stesse e di fornitura del vestiario necessario all’attività di pulizia:
7. detti motivi non sono fondati;
se deve essere confermato il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte e richiamato dalle ricorrenti, secondo cui costituisce dispositivo individuale di protezione, che deve essere curato nella sua efficienza da parte del datore di lavoro, qualsiasi strumento di lavoro o equipaggiamento o elemento di vestiario che il datore di lavoro fornisca al dipendente, che possa in concreto costituire una tutela della sua salute, in conformità con l’art. 2087 c.c. (Cass. n. 16749/2019 e successive conformi, Cass. n. 18674/2015, n. 8042/2022), nel caso di specie, la Corte di merito ha escluso la riconducibilità a tale nozione delle divise fornite alle lavoratrici, non trattandosi di abiti aventi la funzione di tutelare la loro integrità fisica;
la Corte di merito, in diritto, ha rilevato che la contrattazione collettiva pertinente, nei casi in cui viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise o particolari indumenti, pone a carico del datore di lavoro la spesa relativa alla fornitura dei particolari indumenti e non le spese di manutenzione o lavaggio; e, in fatto, che, attesa la posteriorità delle attività di pulizia e riassetto nell’ambito del turno lavorativo rispetto a quelle di preparazione e somministrazione dei pasti, in assenza di promiscuità tra tali attività, non era operante l’obbligo di fornitura di idonei indumenti per la pulizia, non comportando le mansioni delle lavoratrici interessate l’uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive;
tanto premesso, osserva il Collegio che non è ammissibile, per il tramite dei motivi di ricorso per cassazione, la rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019), in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata) o valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018); spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad
enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, ed involgendo la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 13485/2014, n. 16056/2016, n. 19011/2017, n. 29404/2017, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020 n. 20553/2021);
parallelamente, l’interpretazione delle rilevanti clausole contrattuali collettive operata dalla Corte di merito risulta conforme alla lettera delle stesse e alla loro lettura sistematica (così come del capitolato d’appalto come non idoneo a qualificare le divise da lavoro come DPI); le ricorrenti non censurano la violazione di canoni legali di interpretazione o di principi contenuti nelle clausole, ma contestano, in realtà, l’accertamento di fatto che ha portato la Corte di merito ad escludere la sussistenza in concreto dell’obbligo di lavaggio delle divise e di fornitura degli indumenti per la pulizia, a base delle domande risarcitorie; ma tale contestazione impone una rilettura dell’accertamento fatt uale delle mansioni non più ammessa in questa sede;
rimangono assorbiti il primo motivo, perché privo di decisività (nonché di dubbia ammissibilità in relazione al principio di autosufficienza). ed il quinto motivo, perché dipendente dall’accoglimento dei precedenti;
il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con regolazione secondo soccombenza delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, e dando atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. ove dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 2 febbraio 2023.