Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9943 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9943 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1472-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
Oggetto enpaia
R.G.N.1472/2022
COGNOME.
Rep.
Ud.25/02/2025
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 144/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/07/2021 R.G.N. 178/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Cagliari riconosceva ad NOME COGNOME, dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE cui era subentrata ex lege l’RAGIONE_SOCIALE, il diritto alla liquidazione del proprio ‘conto individuale’ da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rigettando invece la domanda di corresponsione del t.f.r.
Per quanto qui di interesse, la Corte rilevava che, dal momento RAGIONE_SOCIALE soppressione dell’RAGIONE_SOCIALE con passaggio alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il dipendente non poteva essere assicurato presso l’RAGIONE_SOCIALE bensì presso l’RAGIONE_SOCIALE, essendo l’RAGIONE_SOCIALE un ente pubblico non economico.
La Corte faceva discendere da tale assunto il diritto alla liquidazione del ‘conto individuale’, ai sensi dell’art.6 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE. Il fatto che il rapporto di lavoro col dipendente non fosse mai cessato, essendo egli passato ex lege alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE dopo la soppressione dell’RAGIONE_SOCIALE, non era dirimente a giudizio del collegio d’appello; rilevava invece che, a seguito del passaggio ex lege , NOME non dovesse più essere iscritto presso l’RAGIONE_SOCIALE, ma presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al t.f.r., la Corte negava il diritto alla restituzione degli accantonamenti poiché il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità, con l’unica
conseguenza che l’RAGIONE_SOCIALE doveva trasferire gli accantonamenti al nuovo datore di lavoro.
Avverso la pronuncia, RAGIONE_SOCIALE ricorre per cinque motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso contenente un motivo di ricorso incidentale. Ha poi depositato memoria illustrativa.
RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE l. n.1655/62, del d.lgs. n.165/01, degli artt. 48 e 48-bis l. regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 8/16. Sostiene che in base alla l. n.1655 /62 l’iscrizione dei lavoratori doveva avvenire presso l’RAGIONE_SOCIALE .
Con il secondo motivo di ricorso principale, la RAGIONE_SOCIALE deduce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art.360, co.1, n.4 c.p.c. per essere incorsa in omessa pronuncia e pronuncia di ultrapetizione, poiché non avrebbe esaminato la censura del primo motivo d’appello con cui la RAGIONE_SOCIALE contestava che il dipendente fosse stato iscritto alla RAGIONE_SOCIALE e, incorrendo in ultra petizione, avrebbe fondato la sua decisione sulla natura di ente pubblico non economico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sul rapporto d’impiego pubblico dei suoi dipendenti.
Con il terzo motivo di ricorso principale, la RAGIONE_SOCIALE deduce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex artt.132 c.p.c. e 111, co.6 Cost., per motivazione perplessa e apparente.
La Corte avrebbe affermato: prima, che l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE in seguito RAGIONE_SOCIALE -derivava dal d.lgs. n.165/01 e, poi, che il dipendente doveva invece essere iscritto sin dal 1991 alla RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo di ricorso principale, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione RAGIONE_SOCIALE l. n.1655/62, nonché del Regolamento del RAGIONE_SOCIALE approvato con decreto interministeriale del 19.11.1996, nonché violazione dell’art.48 l. regionale RAGIONE_SOCIALE n.8/16 . La Corte d’appello avrebbe male interpretato l’art.6 del citato Regolamento, la cui lettera prevedeva espressamente la cessazione del rapporto di lavoro come presupposto per il diritto alla liquidazione del ‘conto individuale’.
Con il quinto motivo di ricorso principale, la RAGIONE_SOCIALE deduce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. in quanto, disponendo il trasferimento dell’accantonamento del t.f.r. da RAGIONE_SOCIALE al nuovo datore, avrebbe pronunciato su una domanda non proposta dal dipendente.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Regolamento RAGIONE_SOCIALE per il Trattamento di Fine Rapporto approvato con d. m. 27.4.1997, per avere la Corte escluso la restituzione del t.f.r. nonostante l’RAGIONE_SOCIALE fosse stato soppresso.
Il primo motivo di ricorso principale è infondato.
Questa Corte, con orientamento cui s’intende qui dare continuità (Cass.28972/24, Cass.32223/24), ha già affermato in caso analogo al presente che:
-lo Statuto RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE (legge costituzionale n.3/48) non ha attribuito una competenza alla regione in
tema di RAGIONE_SOCIALE sociale; la competenza legislativa regionale in tale materia è circoscritta alla sola integrazione ed attuazione RAGIONE_SOCIALE legge statale (art.5). È dunque irrilevante che le leggi regionali succedutesi, inclusa quella istitutiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rinviino alla contrattazione collettiva e facciano propria una gestione previdenziale -regime sostituivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – diversa da quella imposta in modo inderogabile dalla legislazione statale, ovvero il regime previdenziale proprio degli enti pubblici non economici territoriali, inizialmente gestito dalla RAGIONE_SOCIALE e poi passato alla gestione RAGIONE_SOCIALE. Né può essere la fonte negoziale in sé sola considerata, ovvero il CCNL per gli operai forestali ed impiegati agricoli, a legittimare una deroga alla normativa statale. Questa, infatti, ha carattere imperativo, come si desume dall’art.2115, co.3 c.c., ed è dunque inderogabile da parte dell’autonomia collettiva;
-non rileva l’art.3, lett. f) l. n.1655/62, poiché gli enti pubblici sono tenuti alla contribuzione presso l’RAGIONE_SOCIALE solo limitatamente alle imprese o aziende agricole che l’ente eserciti. Occorre cioè, che l’attività agricola svolta in via strumentale dall’ente pubblico abbia natura d’impresa; non rileva la sola tipologia di attività – che deve essere agricola – ma occorre che l’attività agricola sia esercitata da imprese o aziende agricole, quindi con il requisito dell’imprenditorialità di cui all’art.2135 c.c., la quale non ricorre in capo alla RAGIONE_SOCIALE, la quale non è tenuta al principio di economicità.
Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente data loro intima connessione, e sono infondati.
La Corte non è incorsa in omessa pronuncia né in ultrapetizione. Da un lato ha affermato che i dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE dovevano essere iscritti alla RAGIONE_SOCIALE, dall’altro ha rilevato la natura di ente pubblico non economico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a conferma di un rapporto previdenziale incompatibile con la gestione RAGIONE_SOCIALE. La qualificazione di ente pubblico non economico non introduce alcun fatto nuovo, trattandosi di un argomento giuridico a sostegno del ragionamento in diritto compiuto dalla Corte. Nemmeno sussiste una motivazione perplessa e contraddittoria, poiché la Corte ha fatto riferimento alla contrattazione collettiva non per fondare la gestione previdenziale pubblica presso l’RAGIONE_SOCIALE, ma, a contrario , per escludere il rilievo operato dalla contrattazione collettiva al regime sostituivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il quarto motivo è infondato.
Come già ritenuto nella citata sentenza di questa Corte, la liquidazione del ‘conto individuale’ non spetta nel caso in cui si sia perso il posto di lavoro e però il reimpiego avvenga presso un altro datore con obbligo reiscrizione presso l’RAGIONE_SOCIALE. Se la funzione RAGIONE_SOCIALE tutela fosse un sostegno al reddito in caso di perdita del posto di lavoro, la liquidazione dovrebbe spettare in ogni caso di cessazione del rapporto lavorativo, a prescindere dalla reiscrizione presso RAGIONE_SOCIALE o presso enti previdenziali diversi. Al contrario, il dato dirimente è la continuità RAGIONE_SOCIALE copertura assicurativa presso l’RAGIONE_SOCIALE, poiché in tal caso, non essendo terminata quella, nemmeno si deve liquidare la somma accantonata che, al contrario, diviene esigibile solo al cessare del rapporto assicurativo.
Il quinto motivo di ricorso principale è infondato.
La Corte non ha deciso su una domanda non proposta dal dipendente, ma ha rigettato la sua domanda di restituzione del t.f.r. L’ulteriore precisazione contenuta in sentenza, secondo cui gli accantonamenti devono essere trasferiti dalla RAGIONE_SOCIALE al nuovo datore di lavoro, non si è tradotta in alcun comando giudiziale.
Il motivo di ricorso incidentale è infondato.
Essendo pacifico che il rapporto di lavoro non è mai cessato ma proseguito senza soluzione di continuità con l’RAGIONE_SOCIALE, subentrata all’ente soppresso, rettamente la Corte ha escludo il diritto alla restituzione del t.f.r. A ciò non deroga il Regolamento RAGIONE_SOCIALE invocato dal motivo, il quale non afferma che, in caso di mancata cessazione del rapporto di lavoro nonostante la soppressione dell’ente, il t.f.r. vada restituito al lavoratore.
Conclusivamente, ricorso principale e incidentale vanno respinti.
Le spese di lite del presente giudizio sono compensate tra tutte le parti attesa la sopravvenienza al ricorso d ell’orientamento di questa cassazione sopra richiamato .
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione tra tutte le parti;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente e di COGNOME NOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,
previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.