Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9943 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9943 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1472-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
NOME COGNOME domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente – ricorrente incidentale –
nonché contro
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FORESTAS), in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
Oggetto enpaia
R.G.N.1472/2022
COGNOME
Rep.
Ud.25/02/2025
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 144/2021 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/07/2021 R.G.N. 178/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Cagliari riconosceva ad NOME COGNOME, dipendenti dell’Ente Foreste della Sardegna cui era subentrata ex lege l’Agenzia Forestas, il diritto alla liquidazione del proprio ‘conto individuale’ da parte della Fondazione Enpaia, rigettando invece la domanda di corresponsione del t.f.r.
Per quanto qui di interesse, la Corte rilevava che, dal momento della soppressione dell’Ente Foreste con passaggio alle dipendenze della Agenzia RAGIONE_SOCIALE, il dipendente non poteva essere assicurato presso l’Enpaia bensì presso l’Inps, essendo l’Agenzia For estas un ente pubblico non economico.
La Corte faceva discendere da tale assunto il diritto alla liquidazione del ‘conto individuale’, ai sensi dell’art.6 del Regolamento Enpaia. Il fatto che il rapporto di lavoro col dipendente non fosse mai cessato, essendo egli passato ex lege alle dipendenze dell’Agenzia Forestas dopo la soppressione dell’Ente Foreste, non era dirimente a giudizio del collegio d’appello; rilevava invece che, a seguito del passaggio ex lege , NOME non dovesse più essere iscritto presso l’Enpaia, ma presso l’Inps.
Quanto al t.f.r., la Corte negava il diritto alla restituzione degli accantonamenti poiché il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità, con l’unica
conseguenza che l’Enpaia doveva trasferire gli accantonamenti al nuovo datore di lavoro.
Avverso la pronuncia, Fondazione Enpaia ricorre per cinque motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso contenente un motivo di ricorso incidentale. Ha poi depositato memoria illustrativa.
L’ Agenzia Forestas resiste con controricorso, illustrato da memoria.
In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione della l. n.1655/62, del d.lgs. n.165/01, degli artt. 48 e 48-bis l. regionale della Sardegna n. 8/16. Sostiene che in base alla l. n.1655 /62 l’iscrizione dei lavoratori doveva avvenire presso l’Enpaia .
Con il secondo motivo di ricorso principale, la Fondazione RAGIONE_SOCIALE deduce nullità della sentenza ex art.360, co.1, n.4 c.p.c. per essere incorsa in omessa pronuncia e pronuncia di ultrapetizione, poiché non avrebbe esaminato la censura del primo motivo d’appello con cui la Fondazione contestava che il dipendente fosse stato iscritto alla CPDEL e, incorrendo in ultra petizione, avrebbe fondato la sua decisione sulla natura di ente pubblico non economico della Agenzia Forestas e sul rapporto d’impiego pubblico dei suoi dipendenti.
Con il terzo motivo di ricorso principale, la Fondazione Enpaia deduce nullità della sentenza ex artt.132 c.p.c. e 111, co.6 Cost., per motivazione perplessa e apparente.
La Corte avrebbe affermato: prima, che l’iscrizione all’Inpdap in seguito Inps -derivava dal d.lgs. n.165/01 e, poi, che il dipendente doveva invece essere iscritto sin dal 1991 alla CPDEL.
Con il quarto motivo di ricorso principale, la Fondazione RAGIONE_SOCIALE deduce violazione della l. n.1655/62, nonché del Regolamento del Fondo di previdenza Enpaia approvato con decreto interministeriale del 19.11.1996, nonché violazione dell’art.48 l. regionale Sardegna n.8/16 . La Corte d’appello avrebbe male interpretato l’art.6 del citato Regolamento, la cui lettera prevedeva espressamente la cessazione del rapporto di lavoro come presupposto per il diritto alla liquidazione del ‘conto individuale’.
Con il quinto motivo di ricorso principale, la RAGIONE_SOCIALE deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. in quanto, disponendo il trasferimento dell’accantonamento del t.f.r. da RAGIONE_SOCIALE al nuovo datore, avrebbe pronunciato su una domanda non proposta dal dipendente.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Regolamento Enpaia per il Trattamento di Fine Rapporto approvato con d. m. 27.4.1997, per avere la Corte escluso la restituzione del t.f.r. nonostante l’Ente Foreste della Sardegna fosse stato soppresso.
Il primo motivo di ricorso principale è infondato.
Questa Corte, con orientamento cui s’intende qui dare continuità (Cass.28972/24, Cass.32223/24), ha già affermato in caso analogo al presente che:
-lo Statuto della regione Sardegna (legge costituzionale n.3/48) non ha attribuito una competenza alla regione in
tema di previdenza sociale; la competenza legislativa regionale in tale materia è circoscritta alla sola integrazione ed attuazione della legge statale (art.5). È dunque irrilevante che le leggi regionali succedutesi, inclusa quella istitutiva della Azienda Forestas, rinviino alla contrattazione collettiva e facciano propria una gestione previdenziale -regime sostituivo della Fondazione Enpaia – diversa da quella imposta in modo inderogabile dalla legislazione statale, ovvero il regime previdenziale proprio degli enti pubblici non economici territoriali, inizialmente gestito dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) e poi passato alla gestione Inps. Né può essere la fonte negoziale in sé sola considerata, ovvero il CCNL per gli operai forestali ed impiegati agricoli, a legittimare una deroga alla normativa statale. Questa, infatti, ha carattere imperativo, come si desume dall’art.2115, co.3 c.c., ed è dunque inderogabile da parte dell’autonomia collettiva;
-non rileva l’art.3, lett. f) l. n.1655/62, poiché gli enti pubblici sono tenuti alla contribuzione presso l’Enpaia solo limitatamente alle imprese o aziende agricole che l’ente eserciti. Occorre cioè, che l’attività agricola svolta in via strumentale dall’ente pubblico abbia natura d’impresa; non rileva la sola tipologia di attività – che deve essere agricola – ma occorre che l’attività agricola sia esercitata da imprese o aziende agricole, quindi con il requisito dell’imprenditorialità di cui all’art.2135 c.c., la quale non ricorre in capo alla Agenzia Forestas, la quale non è tenuta al principio di economicità.
Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente data loro intima connessione, e sono infondati.
La Corte non è incorsa in omessa pronuncia né in ultrapetizione. Da un lato ha affermato che i dipendenti dell’Ente Foreste della Sardegna dovevano essere iscritti alla CPDEL, dall’altro ha rilevato la natura di ente pubblico non economico della Agenzia Forestas, a conferma di un rapporto previdenziale incompatibile con la gestione Enpaia. La qualificazione di ente pubblico non economico non introduce alcun fatto nuovo, trattandosi di un argomento giuridico a sostegno del ragionamento in diritto compiuto dalla Corte. Nemmeno sussiste una motivazione perplessa e contraddittoria, poiché la Corte ha fatto riferimento alla contrattazione collettiva non per fondare la gestione previdenziale pubblica presso l’Inpdap, ma, a contrario , per escludere il rilievo operato dalla contrattazione collettiva al regime sostituivo della Fondazione Enpaia.
Il quarto motivo è infondato.
Come già ritenuto nella citata sentenza di questa Corte, la liquidazione del ‘conto individuale’ non spetta nel caso in cui si sia perso il posto di lavoro e però il reimpiego avvenga presso un altro datore con obbligo reiscrizione presso l’Enpaia. Se la funzione della tutela fosse un sostegno al reddito in caso di perdita del posto di lavoro, la liquidazione dovrebbe spettare in ogni caso di cessazione del rapporto lavorativo, a prescindere dalla reiscrizione presso Enpaia o presso enti previdenziali diversi. Al contrario, il dato dirimente è la continuità della copertura assicurativa presso l’Enpaia, poiché in tal caso, non essendo terminata quella, nemmeno si deve liquidare la somma accantonata che, al contrario, diviene esigibile solo al cessare del rapporto assicurativo.
Il quinto motivo di ricorso principale è infondato.
La Corte non ha deciso su una domanda non proposta dal dipendente, ma ha rigettato la sua domanda di restituzione del t.f.r. L’ulteriore precisazione contenuta in sentenza, secondo cui gli accantonamenti devono essere trasferiti dalla Fondazione al nuovo datore di lavoro, non si è tradotta in alcun comando giudiziale.
Il motivo di ricorso incidentale è infondato.
Essendo pacifico che il rapporto di lavoro non è mai cessato ma proseguito senza soluzione di continuità con l’Agenzia Forestas, subentrata all’ente soppresso, rettamente la Corte ha escludo il diritto alla restituzione del t.f.r. A ciò non deroga il Regolamento Enpaia invocato dal motivo, il quale non afferma che, in caso di mancata cessazione del rapporto di lavoro nonostante la soppressione dell’ente, il t.f.r. vada restituito al lavoratore.
Conclusivamente, ricorso principale e incidentale vanno respinti.
Le spese di lite del presente giudizio sono compensate tra tutte le parti attesa la sopravvenienza al ricorso d ell’orientamento di questa cassazione sopra richiamato .
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione tra tutte le parti;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente e di NOME Alberto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,
previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.