Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28729 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22075-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
INDIRIZZO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1096/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/12/2019 R.G.N. 610/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dalla AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Contributi
Gestione separata
Dies a quo prescrizione
Rilievo d’ufficio
DPCM
R.G.N. 22075/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2024
CC
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stato dichiarato insussistente l’obbligo del professionista di iscriversi alla Gestione separata di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e di versare i contributi, in relazione all’attività libero professionale svolta negli anni 2009 e 2010, quale avvocato iscritto all’Albo RAGIONE_SOCIALE ma non alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. In ogni caso, la Corte di appello ha ritenuto prescritto il credito contributivo in quanto gli atti di messa in mora erano del 30 giugno 2015 e del 1° luglio 2016;
avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il professionista non ha svolto difese;
3 . chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha dedotto violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE L. nr. 335 del 1995, art. 3, commi 26-31, del D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, (conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011), del D.P.R. nr. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. nr. 344 del 2003, RAGIONE_SOCIALE L. nr. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia l’obbligo di iscriversi alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (nel caso di specie, per mancato raggiungimento del limite di reddito);
il motivo è fondato nei termini che seguono;
va data continuità al principio, costituente diritto vivente, secondo cui «Gli avvocati iscritti ad altre forme di RAGIONE_SOCIALE obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l’introduzione dell’automatismo RAGIONE_SOCIALE iscrizione- l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in virtù del principio di universalizzazione RAGIONE_SOCIALE copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. n. 30344 del 2017 e successive conformi; v. Cass. n. 32167 del 2018 relativa alla attività professionale di avvocato);
non sono, però, dovute le sanzioni, per effetto RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale nr. 104 del 2022. La Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, un precetto normativo già desumibile dalla disposizione interpretata dell’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALE legge n. 335 del 1995, avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, dell’affidamento insorto in una diversa interpretazione. In virtù di tali considerazioni, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 RAGIONE_SOCIALE legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale RAGIONE_SOCIALE), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore». Nel caso di specie, trova applicazione la pronuncia di accoglimento: si controverte, invero, di crediti contributivi relativi ad annualità precedenti (2009 e 2010) alla legge d’interpretazione autentica;
con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ. in relazione all ‘art. 2, commi 26 -31, RAGIONE_SOCIALE legge nr. 335 del 1995, a ll’art. 18 del D.Lgs nr. 241 del 1997, all’art. 17 del D.P.R. nr. 435 del 2001 e del DPCM 12 maggio 2011, pubblicato in G.U. nr. 111 del 14 maggio 2011, per non avere la Corte di appello considerato la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento RAGIONE_SOCIALE contribuzione e, pertanto, ritenuto erroneamente maturata la prescrizione di cinque anni al momento di ricezione (1° luglio 2016) RAGIONE_SOCIALE richiesta di pagamento;
con il terzo motivo, infine, è dedotta la violazione degli artt. 2935 cod.civ. e 2941 nr. 8 cod.civ., in relazione alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., al D.L. nr. 98 del 2011,
art. 18, comma 12, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 111 del 2011 , all’art. 1 del D.Lgs. nr. 462 del 1997 ed all’art. 10, comma 1, del D.lgs nr. 241 del 1997, per avere la Corte di appello giudicato prescritto il credito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in relazione ai redditi prodotti nel 2009 e nel 2010, nonostante l’acclarata omessa compilazione del quadro RR delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 e nel 2011 che, invece, dava luogo alla sospensione RAGIONE_SOCIALE prescrizione ai sensi dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ.;
i due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono ugualmente fondati per le ragioni che vanno ad illustrarsi;
riepilogando , l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impu ta alla Corte di merito di non aver considerato, per l’anno 2010, lo slittamento del termine di pagamento ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione. Assume, comunque, in relazione tanto al credito contributivo per l’anno 2009 che a quello per l’anno 2010, che la prescrizione non sarebbe maturata in ragione RAGIONE_SOCIALE ricorrenza di una causa di sospensione RAGIONE_SOCIALE stessa;
in ordine all’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, la Corte ha chiarito che, sebbene lo stesso decorra dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi ad opera del titolare RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa (così, ex multis , Cass. nr. 27950 del 2018; Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr.4898 del 2022, e Cass. nr. 5578 del 2022), ai fini RAGIONE_SOCIALE sua decorrenza, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalle disposizioni dei D.P.C.M. che, tempo per tempo, hanno stabilito lo slittamento dei termini di pagamento (così Cass. nr. 10273 del 2021, con riferimento al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1,
comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009, e plurime pronunce successive conformi);
13. l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997, infatti, devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi. Il D.P.C.M. concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa (tra le tante, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati);
14. la Corte si è occupata anche di definire il perimetro di applicazione del differimento. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva del differimento», che ne beneficiano tutti i «contribuenti che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione » (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, fra le molte, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11);
15. la sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16.06.2011, ha, quindi, erroneamente interpretato la normativa di riferimento, non considerando, come avrebbe dovuto, il termine di proroga stabilito dal D.P.C.M. del 12
maggio 2011 che aveva stabilito lo slittamento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2011. In relazione a quest’ultimo, avrebbe, dunque, dovuto valutare la tempestività dell’iniziativa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ;
16. la decisione impugnata non è corretta neppure in punto di individuazione del termine di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione del credito relativo all’anno 2009 (fissato, dai giudici territoriali, al 16 giugno 2010), perché non ha considerato la proroga al 6 luglio 2010 disposta dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1. Non è di ostacolo al predetto rilievo il fatto che le censure dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non invest ano ex professo l’identificazione del dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione del diritto di credito ai contributi per i redditi prodotti nel 2009, ponendo, per questi ultimi, solo un profilo di sospensione RAGIONE_SOCIALE prescrizione. Vale, infatti, il principio per cui «una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE disciplina sulla sospensione RAGIONE_SOCIALE prescrizione (nella specie, con riguardo all’occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell’art. 2941, comma 1, nr. 8 cod.civ.), l’intera fattispecie RAGIONE_SOCIALE prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo , rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale RAGIONE_SOCIALE prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso» (Cass. nr. 32683 del 2022; ex multis, tra le successive, Cass. nr. 25684 del 2023). In altre parole, l’impugnazione del profilo RAGIONE_SOCIALE sospensione mantiene viva e controversa anche per i contributi del 2009 la questione del dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione. In questi termini, consegue il complessivo accoglimento delle censure di cui ai motivi di ricorso;
in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va, dunque, cassata. La causa va rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi qui ribaditi e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18