Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3665 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3665  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5969-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliata  in  ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro  tempore,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende  unitamente  agli  avvocati  NOME  COGNOME,  COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  1297/2019  della  CORTE  D’APPELLO  di MILANO, depositata il 06/08/2019 R.G.N. 475/2018;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE geometri
R.G.N.5969/2020
COGNOME.
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 15/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.1297/19, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda di accertamento negativo svolta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE relativamente al pagamento dei contributi previdenziali richiesti dalla RAGIONE_SOCIALE a seguito della iscrizione d’ufficio della società alla RAGIONE_SOCIALE stessa , sul presupposto che si trattasse di società di ingegneria disciplinata dall’art.90, co.2, lett.b), d.lgs. n.163/06.
Riteneva la Corte che le attività svolte dalla RAGIONE_SOCIALE non fossero  riconducibili  all’attività  libero -professionale  di geometra, nemmeno interpretando questa nell’accezione più ampia assunta dalla giurisprudenza di legittimità, inclusiva di tutte le attività che abbiano un nesso  funzionale  con  le  competenze  tecniche  di  cui  si avvale normalmente il professionista.
Avverso  la  sentenza,  la  RAGIONE_SOCIALE  ricorre  per  un  motivo, illustrato da memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.16 R.D. n.274/29, 90, co.2, lett.b), d.lgs. n.163/06, 11 l. n.773/82, 2, co.3 del
Regolamento di Contribuzione della RAGIONE_SOCIALE, per avere la Corte d’appello escluso che rientrassero nella nozione di attività  professionale  di  geometra  quelle  svolte  dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso risulta inammissibile.
La Corte d’appello ha richiamato l’orientamento di questa Corte  relativo  all’individuazione delle attività libero -professionali rilevanti ai fini dell’obbligo di iscrizione alle rispettive Casse professionali.
In particolare, è stato affermato (Cass.14684/12, Cass.9076/13, Cass.11013/16, Cass.31461/21) che nel concetto di attività professionale è incluso oltre all ‘ espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche l ‘ esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l ‘ attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione. In definitiva, il parametro dell’assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l ‘ attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l ‘ attività stessa si fonda. Il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilità) è l’estraneità dell ‘ attività stessa alla professione.
Nel  caso  di  specie  è  stato  accertato  in  fatto  che,  la controricorrente  svolge  attività  di:  a)  segreteria, call
center , help desk , archiviazione, inventariazione e data entry ;  b)  rilascio  di  copie  di  visure  e  aggiornamenti  e planimetrie  catastali;  c)  riproduzione,  ingrandimenti, riduzioni di disegni o immagini; d) supporto alla elaborazione computerizzata di dati topografici, geotecnici, planimetrici, senza alcuna redazione o valutazione dei dati.
La Corte ha ritento che nessuna di tale attività richiedesse conoscenze tecniche, ossia la base culturale su  cui  si  fonda  l ‘ attività  professionale  di  geometra.  Si tratta, secondo la Corte d’appello, di attività di segreteria, oppure meramente esecutive, o che, ancora, richiedono conoscenze informatiche basilari estranee a quelle professionali del geometra.
Rispetto a tale accertamento di fatto compiuto dalla Corte, il motivo si dimostra generico, limitandosi ad affermare che le predette prestazioni rientrerebbero nell’attività di geometra , ma senza specificare in quale modo le predette siano davvero connesse e presuppongano il bagaglio di competenze tecnicopro fessionali proprie dell’attività di geometra. Nella sostanza, sebbene rubricato come violazione di legge, il motivo tende a criticare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello senza tuttavi a addurre alcun fatto storico decisivo che sia stato omesso nella valutazione probatoria della sentenza , ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.
All’inammissibilità segue la condanna alle spese secondo soccombenza.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.