Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5473 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5473  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11322/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME  in  qualità  di  eredi  di COGNOME  NOME,  domiciliati  ex  lege  in  ROMA,  INDIRIZZO presso  la  CANCELLERIA  RAGIONE_SOCIALE  CORTE  di  RAGIONE_SOCIALEZIONE,  rappresentati  e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 413/2023 depositata il 06/11/2023.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  15/01/2025  dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di L’Aquila, giudice del rinvio all’esito RAGIONE_SOCIALE ordinanza di questa Corte del 7 dicembre 2022 n. 35905, accoglieva la opposizione proposta da NOME COGNOME – e proseguita dai suoi eredi – avverso la iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo: CIPAG o RAGIONE_SOCIALE) per l’anno 2015 e dichiarava la inesistenza del debito contributivo.
2.La  Corte  territoriale  premetteva  che  la  pronuncia  rescindente  aveva cassato la sentenza dello stesso ufficio del 31 gennaio 2020, con la quale era stata accolta l’opposizione presentata dal COGNOME avverso la cartella di  pagamento  emessa  dalla  RAGIONE_SOCIALE  a  titolo  di contribuzione minima ed oneri accessori per l’anno 2015.
 Esponeva  che,  secondo  i  principi  enunciati  nella  ordinanza  RAGIONE_SOCIALE Suprema  Corte  n.  35905/2022,  non  avevano  efficacia  di  giudicato  nel giudizio in corso le sentenze rese tra le stesse parti – e divenute definitive -che  avevano  escluso  l’obbligo  di  iscrizione  alla  RAGIONE_SOCIALE  per  i  periodi contributivi fino all’anno 2014.
Esponeva, altresì, che la stessa ordinanza aveva dichiarato la legittimità dell’articolo 5 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (a tenore del quale sono obbligatoriamente iscritti alla RAGIONE_SOCIALE i RAGIONE_SOCIALE iscritti all’RAGIONE_SOCIALE professionale che esercitano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività) nonché delle previsioni regolamentari secondo le quali l’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione si presume, salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità stabilite dal RAGIONE_SOCIALE.
5.Osservava,  tuttavia,  che  ai  sensi  dell’articolo  22,  comma  2,  l.  n. 773/1982 la iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE è facoltativa per i RAGIONE_SOCIALE iscritti ad altra  forma  di  previdenza  obbligatoria  o  beneficiari  di  altra  pensione  in conseguenza di diversa attività da loro svolta. Su tale norma non aveva inciso l’articolo 5 dello Statuto CIPAG, in quanto detta disposizione, pur legittima,  non  aveva  esteso  l’obbligo  di  iscrizione  a  nuove  categorie  di soggetti.
Non era rilevante la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE autocertificazione di mancato  esercizio  dell’attività  professionale –  nei  modi  previsti  dalla delibera  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  n.  2/2003  –  giacché  diversamente  si  sarebbe
determinata  una  estensione  dell’obbligo  di  iscrizione,  con  conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE riserva di legge in materia.
7.In ogni caso, la omissione RAGIONE_SOCIALE autocertificazione non era imputabile al COGNOME,  non  essendogli  mai  stata  richiesta  dalla  RAGIONE_SOCIALE.  Infine,  la omissione  non  impediva  al  geometra  interessato  di  fornire aliunde la prova contraria alla presunzione di esercizio dell’attività professionale.
 Nella  specie,  il de  cuius aveva  dedotto  in  primo  grado  che,  pur mantenendo la iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, non aveva mai svolto la professione, neppure in modo occasionale, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Montesilvano, nell’anno 1993, ed al conseguente pensionamento, senza contestazione  alcuna  da  parte  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE.  L’insussistenza  di  attività libero professionale doveva ritenersi pienamente provata ex articolo 115 cod. proc. civ.
9.Ha  proposto  ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza  la  CIPAG, articolato in due motivi di censura, cui hanno resistito con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi NOME COGNOME.
Si è costituito con atto del 9 settembre 2024 un nuovo difensore dei controricorrenti. La RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
 In  via  preliminare  si  rileva  che  il  Collegio  non  è  composto  dai magistrati  rispetto  ai  quali  il  nuovo  difensore  dei  controricorrenti    ha dichiarato  di  proporre  istanza  di  ricusazione  (per  avere  giudicato  nei precedenti giudizi  tra le stesse parti), il che toglie ogni rilievo alla stessa istanza.
2.Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato – in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 e n. 4 cod.proc.civ . – la violazione e/o falsa applicazione:
sub lettera A) :
-degli articoli 384 e 394 cod.proc.civ.;
-dell’art.1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 37 del 1967; dell’art. 38 Cost.; degli artt. 1 e ss. d.lgs.  n.  509/1994;  degli  artt.  2  e  3  l.  n.  335/1995;  dell’art.  5  dello Statuto RAGIONE_SOCIALE CIPAG; dell’art. 12 disp.prel.cod.civ., degli artt. 1362,1363,1366,1367,1369 cod. civ. E’ oggetto di censura la statuizione
che, applicando la norma dell’articolo 22, comma 2, l. n. 773/1982, ha escluso  l’obbligatorietà  RAGIONE_SOCIALE  iscrizione  alla  RAGIONE_SOCIALE  del  geometra  iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiario di altra pensione. sub lettera B ):
-degli articoli 384 e 394 cod.proc.civ.;
-delle norme in tema di riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova; dell’art. 5 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE CIPAG, approvato con d.m. 27 febbraio 2003; RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE CIPAG n. 2/2003, approvata con d.m. del 24 marzo 2003; RAGIONE_SOCIALE delibera n. 123/09, approvata con d.m. del 14 luglio 2009, dell’art. 2697 cod.civ.; dell’art. 12 disp. prel. cod.civ. nonché degli artt. 1362,1363,1366,1367,1369 cod. civ. Si addebita al giudice del rinvio di avere violato il principio, fissato dalla ordinanza rescindente, secondo cui la prova delle condizioni di esenzione dall’obbligo di iscrizione deve essere fornita con le modalità stabilite con delibera del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.Con il  secondo  motivo  di  ricorso,  la  RAGIONE_SOCIALE  ha  dedotto  –  in  relazione all’art. 360 primo comma n. 3 e n.4 cod.proc.civ. – il  vizio  di  violazione e/o falsa applicazione:
-dell’art.1, commi 32 e 33, l. n. 537/1993 e degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94; dell’art. 3, co. 12, l. n. 335/1995; dell’art. 1, co. 763, l. n. 296/2006; dell’art. 1 co. 488, l. n. 147/2013; dell’art. 6 d.lgs. n. 103/1996; dell’art. 1 l. n. 37/1967; degli artt. 10, 11 e 22 l. n. 773/1982; dell’art. 5 Statuto CIPAG, approvato con d.m. del 27 febbraio 2003 (quale norma di rinvio ex d.lgs. 509/94), dell’art. 38 Cost., dell’art. 12 disp. prel.cod.civ. e degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367,1369 cod. civ. Si assume che la Corte d’appello, ritenendo ancora vigente il disposto dell’articolo 22, comma 2, l. n. 773/1982, aveva violato le norme regolamentari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i principi espressi dalla Suprema Corte nel giudizio rescindente ed in numerose altre pronunce.
4.I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per  la  loro  connessione,  sono  fondati  nella  parte  in  cui  denunciano  la violazione dei principi fissati nella ordinanza rescindente.
5 . La Corte territoriale ha applicato, infatti, la previsione dell’articolo 22, comma  2  l.  n.  773/1982,  in  violazione  del  principio,  espresso  nella pronuncia rescindente, secondo cui:
« …i n tema di RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento RAGIONE_SOCIALE contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione RAGIONE_SOCIALE sia di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti RAGIONE_SOCIALE previdenza di categoria».
La pronuncia rescindente ha invero dichiarato che il carattere obbligatorio RAGIONE_SOCIALE iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE non viene meno nel caso in cui il geometra sia iscritto ad altra gestione o sia titolare di pensione. Tanto in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’obbligo di contribuzione alla RAGIONE_SOCIALE è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione ad un’assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE: dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 – secondo cui a ciascuna RAGIONE_SOCIALE attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.
 Sotto  altro  profilo,  la  sentenza  impugnata,  laddove  ha  ritenuto  non essere  rilevante  la  mancata  presentazione  RAGIONE_SOCIALE  autocertificazione  di mancato  esercizio  dell’attività  professionale –  nei  modi  previsti  dalla delibera  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  n.  2/2003  –  ha  violato  il  principio  espresso  dalla ordinanza rescindente, secondo cui:
«Dall’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE -previsto dallo Statuto RAGIONE_SOCIALE stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l’applicazione delle norme regolamentari RAGIONE_SOCIALE stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all’RAGIONE_SOCIALE ; l’esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla RAGIONE_SOCIALE, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla RAGIONE_SOCIALE, potendo in tal modo la RAGIONE_SOCIALE svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le  dette  condizioni,  sulla  base  RAGIONE_SOCIALE  delibera  n.  2/2003  del  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE, prevedevano l’obbligo di presentare l’autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma  societaria o associata, anche in via
occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base RAGIONE_SOCIALE successiva delibera 123/2009, l’iscrizione dei RAGIONE_SOCIALE dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l’attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavororientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra».
La pronuncia rescindente ha stabilito che sono le disposizioni legittimamente adottate dalla RAGIONE_SOCIALE a fissare le condizioni in presenza delle  quali  è  possibile  derogare,  da  parte  degli  iscritti  all’RAGIONE_SOCIALE,  alla presunzione di esercizio dell’attività professionale derivante dalla iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE.
 La  sentenza  impugnata  deve  essere,  pertanto,  cassata  e  la  causa rinviata alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, che si adeguerà nella decisione ai principi fissati da Cass. n. 35905/2022 e qui ribaditi.
 Il  giudice  del  rinvio  provvederà  anche  sulle  spese  del  giudizio  di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 15 gennaio 2025