Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11461 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11461 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
DRAME NOME.
-INTIMATO- avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro n. 1646/2019, pubblicato in data 4.6.2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21.3.2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Oggetto: immigrazione
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20593/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che lo rappresenta e difende.
-RICORRENTE – contro
FATTI DI CAUSA
NOME ha presentato domanda di protezione internazionale in Italia e l’Unità RAGIONE_SOCIALE, autorità italiana competente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 del regolamento (UE) n. 604/2013, ha adottato una decisione di trasferimento verso la Slovenia, paese nel quale l’interessato aveva in precedenza presentato domanda di protezione internazionale e che ha accettato la richiesta di ripresa in carico ex art. 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 604/2013.
La decisione di trasferimento è stata impugnata davanti al Tribunale di Catanzaro che ha annullato il provvedimento, sul rilievo che l’amministrazione statale non aveva dimostrato di avere consegnato l’opuscolo informativo previsto dall’articolo 4 del citato regolamento, non reputando sufficienti la produzione del verbale di colloquio personale redatto in base all’articolo 5 del regolamento e la consegna di un altro opuscolo informativo nel momento RAGIONE_SOCIALEa formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale in Italia, asserendo che la descritta violazione comporta inevitabilmente l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento, che il Giudice non può che annullare.
Per la cassazione del decreto il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (presso il quale è incardinata l’Unità RAGIONE_SOCIALE competente per le decisioni di trasferimento) ha presentato ricorso affidato a due motivi.
NOME non ha svolto difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 4 del Regolamento UE 604/2013 e 10 del d.lgs. 25/2008, lamentando che il Tribunale abbia non ritenuto assolto l’obbligo di informazione nei confronti del richiedente asilo, affermando implicitamente che la procedura di protezione internazionale
contemplerebbe una separazione tra la fase di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato competente e quello di formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione, in contrasto con l’insegnamento di legittimità che configura il procedimento in termini unitari.
Secondo il RAGIONE_SOCIALE, l’obbligo informativo investe l’unitario procedimento che trae impulso dalla domanda di protezione internazionale e si esaurirebbe con la consegna di un unico opuscolo informativo rilasciato dalla questura in fase di verbalizzazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione e quindi, come nel caso in esame, con il rilascio RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo allegato al moRAGIONE_SOCIALEo C3.
La violazione non poteva invalidare il provvedimento di trasferimento, trattandosi di misura a contenuto vincolato, potendo al più configurarsi un vizio di annullabilità e non di nullità assoluta RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per la decisione, sostenendo che il Tribunale di Crotone non abbia tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione sottoscritta dall’interessato, presente in calce al moRAGIONE_SOCIALEo NUMERO_DOCUMENTO, con cui il richiedente asilo aveva dato atto di aver ricevuto l’opuscolo informativo.
Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.
L’art. 4 del regolamento UE 604/2013 stabilisce che non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 20, paragrafo 2, in uno Stato membro, le autorità competenti informano il richiedente RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del regolamento stesso, specificando in particolare: a) le finalità del regolamento e le conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze RAGIONE_SOCIALEo spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale; b) i criteri
di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi RAGIONE_SOCIALEa procedura e la loro durata, compreso il fatto che una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi competente ai sensi del presente regolamento anche se tale competenza non si basi su tali criteri; c) il colloquio personale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 e la possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni; d) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove applicabile, di chiedere la sospensione del trasferimento; e) il fatto che le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal regolamento; f) il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi RAGIONE_SOCIALEe autorità di cui all’articolo 35 e RAGIONE_SOCIALEe autorità nazionali garanti per la protezione dei dati personali che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali.
Le informazioni sono fornite ai richiedente per iscritto in una lingua che questi comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo.
Al fine di agevolare la procedura di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro -ai sensi del successivo art. 5 – lo Stato che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione RAGIONE_SOCIALEe informazioni fornite al richiedente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4.
Le citate disposizioni hanno carattere sufficientemente dettagliato da essere direttamente applicabili negli ordinamenti interni; le garanzie partecipative ed informative sono state fissate direttamente dal Nuovo regolamento di RAGIONE_SOCIALE, senza alcun rinvio alla normativa interna dei vari Stati membri, se non per gli aspetti strettamente relativi alla tutela giurisdizionale.
2.2. Ciò posto, ai quesiti posti dal ricorso deve darsi risposta in adesione ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia con la pronuncia del 30.11.2023 (cause C- 228/21, C-254/21, C-297-21, C. 315/21 e C-328-21), emessa a seguito del rinvio pregiudiziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE sollevati in questo stesso giudizio con ordinanza n. 8668/2021, la cui interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme euro unitarie è vincolante per i giudici nazionali.
Non può -anzitutto – condividersi la tesi del RAGIONE_SOCIALE secondo cui il dovere imposto dall’art. 4 del regolamento sarebbe soddisfatto dalla consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo informativo al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione.
La CGUE ha chiarito che le disposizioni generali del regolamento RAGIONE_SOCIALE sono destinate ad applicarsi all’insieme RAGIONE_SOCIALEe situazioni rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento RAGIONE_SOCIALE III e, di conseguenza, non soltanto a una situazione particolare, quale la presentazione per la prima volta di una domanda di protezione internazionale e che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1560/2003, l’opuscolo comune contenuto nell’allegato X a tale regolamento è volto a informare «tutti» i richiedenti protezione internazionale anche in merito alle disposizioni del regolamento RAGIONE_SOCIALE III e sul regolamento Eurodac. In particolare:
in base ad un’interpretazione letterale, l’art. 4 del regolamento RAGIONE_SOCIALE III richiede la consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo comune
non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che si tratti, o meno, di una prima domanda;
l’articolo 29 del regolamento Eurodac esige che venga consegnato l’opuscolo comune a ogni cittadino di paese terzo o apolide soggiornante irregolarmente nel territorio di uno Stato membro e le cui impronte digitali sono acquisite e trasmesse al sistema centrale, tale consegna dovendo avvenire al più tardi al momento di detta trasmissione, indipendentemente dalla questione se tale persona abbia, o meno, presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro;
un cittadino di un paese terzo o un apolide soggiornante irregolarmente nel territorio di uno Stato membro e le cui impronte digitali sono acquisite e trasmesse al sistema centrale da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità competente di tale Stato membro, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17 del regolamento Eurodac, al fine di verificare l’esistenza di un’eventuale domanda di protezione internazionale già presentata in un altro Stato membro, deve ottenere la consegna, da parte RAGIONE_SOCIALEe autorità nazionali competenti, RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo comune.
l’articolo 4 del regolamento RAGIONE_SOCIALE III e l’articolo 29 del regolamento Eurodac devono -pertanto – essere interpretati nel senso che l’obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l’opuscolo comune, si impone tanto nell’ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall’articolo 20, paragrafo 1, e dall’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento RAGIONE_SOCIALE III, quanto nell’ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Eurodac, che possono dar luogo a
procedure di ripresa in carico previste dall’articolo 23, paragrafo 1, e dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento RAGIONE_SOCIALE III –
Occorre la consegna di un opuscolo che contenga tutte le informazioni di cui all’allegato X del regolamento; tale allegato è suddiviso in due parti, ossia la parte A e la parte B. La parte A contiene un moRAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo comune destinato a ogni richiedente protezione internazionale, indipendentemente dalla sua situazione. La parte B di detto allegato contiene un moRAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo comune destinato, inoltre, a essere consegnato all’interessato in tutti i casi in cui lo Stato membro ritenga che un altro Stato membro potrebbe essere competente per l’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda d’asilo, ivi compreso quello nel quale sia in occasione RAGIONE_SOCIALEa presentazione di una domanda di protezione internazionale successiva che lo Stato membro a cui essa è rivolta ritenga che un altro Stato membro potrebbe essere competente per l’esame di tale domanda.
L’allegato XIII al regolamento n. 1560/2003, intitolato «Informazioni per cittadini di paesi terzi e apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 29, paragrafo 3, del regolamento », ha lo scopo di informare l’interessato del fatto che le autorità competenti RAGIONE_SOCIALEo Stato membro in cui egli soggiorna irregolarmente possono rilevare le sue impronte digitali, in base alla facoltà che è loro conferita dall’articolo 17 del regolamento Eurodac e che spetta loro esercitare quando ritengono necessario verificare se tale persona abbia presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro. Tale allegato XIII contiene un riquadro e una nota a piè pagina ad esso relativa, in cui viene precisato, all’attenzione RAGIONE_SOCIALEa persona in situazione di soggiorno irregolare, che, se le autorità competenti ritengono che tale
persona possa aver chiesto protezione internazionale in un altro Stato membro, che potrebbe essere competente per il suo esame, detta persona riceverà informazioni più dettagliate sulla procedura da seguire e sulle sue conseguenze su di essa e per i suoi diritti, informazioni che figurano nella parte B RAGIONE_SOCIALE‘allegato X al regolamento n. 1560/2003.
Non è rilevante che l’interessato abbia avuto conoscenza aliunde RAGIONE_SOCIALEe circostanze che devono costituire oggetto RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo, né è configurabile una presunzione di conoscenza, in capo al richiedente asilo, del loro contenuto (Cass. 37044/2021; Cass. 30628/2022).
2.3. Nel caso in esame il resistente era stato sottoposto al colloquio informativo previsto dall’art. 5 del regolamento, ma non gli era consegnato un opuscolo avente i descritti contenuti obbligatori. Quanto alle conseguenze RAGIONE_SOCIALEa denunciata violazione, la CGUE ha
stabilito che:
-sia gli obblighi di informazione previsti dall’articolo 4 del regolamento RAGIONE_SOCIALE III e dall’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento Eurodac, quanto il colloquio personale previsto dall’articolo 5 del regolamento RAGIONE_SOCIALE III, costituiscono garanzie procedurali che devono essere garantite alla persona che è o che può essere oggetto, in particolare, di una procedura di ripresa in carico in forza RAGIONE_SOCIALE‘articolo 23, paragrafo 1, o RAGIONE_SOCIALE‘articolo 24, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento. Ne consegue che il ricorso previsto dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento RAGIONE_SOCIALE III avverso una decisione di trasferimento deve, in linea di principio, poter avere ad oggetto la violazione degli obblighi che tali disposizioni comportano e, in particolare, la mancata consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo comune, nonché il mancato svolgimento del colloquio personale.
-gli articoli 4 e 27 del regolamento RAGIONE_SOCIALE III nonché l’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Eurodac, devono essere interpretati nel senso che, quando il colloquio personale previsto dall’articolo 5 del regolamento RAGIONE_SOCIALE III è avvenuto, ma l’opuscolo comune che deve essere consegnato all’interessato in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di informazione previsto dall’articolo 4 del regolamento RAGIONE_SOCIALE III o dall’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Eurodac non è stato consegnato, il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento può pronunciare l’annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che la mancata consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo comune abbia, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, effettivamente privato tale persona RAGIONE_SOCIALEa possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.
Per quanto detto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento non poteva essere disposto senza verificare le conseguenze di tale violazione e se la mancata consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo comune avesse, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, effettivamente privato il richiedente asilo RAGIONE_SOCIALEa possibilità di far valere i propri argomenti in modo da poter ottenere un provvedimento diverso da quello adottato.
3. Il secondo motivo è inammissibile sia perché il Tribunale ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo al momento domanda di protezione, in allegato al moRAGIONE_SOCIALEo C3, sia perché tale adempimento non era decisivo, non essendo sufficiente per ritenere assolto l’obbligo informativo.
E’ quindi accolto il primo motivo, mentre il secondo va dichiarato inammissibile.
Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al tribunale di Catanzaro, in diversa composizione anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda