Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27347 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27347 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38384/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato .
– Ricorrente –
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME .
– Controricorrenti –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bologna n. 1556/2019, pubblicata il 13/05/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Rilevato che:
NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa quale NOME era legale rappresentante, proponevano opposizione ex art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981 avverso il decreto n. 300673 con il quale il
SANZIONI AMMINISTRATIVE
RAGIONE_SOCIALE aveva irrogato allo stesso COGNOME la sanzione di euro 98.750,00 per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008, per aver omesso di redigere la dichiarazione di esportazione al seguito, verso la Repubblica di San Marino, di denaro contante per un ammontare di euro 405.000,00 (fatto commesso in data 10/08/2007).
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 1553 del 2013, nel contraddittorio del MEF, accoglieva l’opposizione e annullava il provvedimento sanzionatorio impugnato sul rilievo che, in forza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni internazionali in vigore tra i due Stati, sussisteva (e tuttora sussiste) tra Italia e San Marino uno spazio doganale e valutario unico, con piena liberà di circolazione dei capitali, compreso il contante, con equiparazione tra i soggetti residenti nei due Stati, sicché non trovava applicazione l’obbligo di dichiarazione valutaria previsto dal regolamento CE 26 ottobre 2005, n. 1889.
Avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna ha proposto appello il MEF; la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio di NOME e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ha escluso la legittimazione ad agire RAGIONE_SOCIALEa società, in quanto non destinataria RAGIONE_SOCIALEa sanzione, e ha, nel resto, respinto il gravame, sia pure per ragioni diverse da quelle su cui era fondata la decisione del primo giudice.
Questi, in sintesi, gli argomenti RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello: (i) la contestazione riguarda la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. 195 del 2008, sanzionata dall’articolo 9 , comma 1, del medesimo decreto, che non può essere applicato perché il d.lgs. n. 195 del 2008 ha effetto dal 1° gennaio 2009, laddove la violazione risale all’agosto 2007; (ii) non si può nemmeno fare riferimento al Regolamento CE n. 1889 del 2005 che, pur essendo direttamente vincolante, non prevede alcuna sanzione per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obb ligo di dichiarazione; (iii) sotto altro profilo, sussiste l’esimente RAGIONE_SOCIALEa buona fede, a causa RAGIONE_SOCIALE‘obiettiva
situazione d ‘ incertezza RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia e RAGIONE_SOCIALEe indicazioni fornire dall’Amministrazione. I nfatti, prima RAGIONE_SOCIALE‘emanazione del Reg. CE n. 1889/2005 e del d.lgs. n. 195/2008, nella vigenza del d.l. n. 167 del 1990 (conv., con modificazioni, nella legge n. 227 del 1990) e sostituito dall’art. 1 comma 1 del d.lgs. n. 125 del 1997, la P .A. riteneva che i rapporti valutari tra Italia e Repubblica di San Marino fossero disciplinati esclusivamente dalle convenzioni valutarie (Convenzioni del 1991 e del 2000), le quali escludevano qualsiasi limitazione alla libera circolazione del denaro tra i due paesi;
il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui NOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con un congiunto controricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio, il AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME ha depositato una memoria, con cui ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
Considerato che:
Preliminarmente, rileva il Collegio che il difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dichiarato dalla sentenza d’appello, è questione coperta da giudicato interno.
Con l’unico motivo di ricorso il MEF denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 167 del 1990, convertito nella legge n. 227 del 1990, modificato dal d.lgs. n. 125 del 1997, e del Reg. CE 1889/2005, in combinato disposto tra loro, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente deduce che la normativa violata è il Reg. CE n. 1889 del 2005 , ‘relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa’ , il quale , all’art. 3.1. , stabilisce che ‘ ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve
dichiarare tale somma alle autorità competenti RAGIONE_SOCIALEo Stato membro attraverso il quale entra nella Comunità o ne esce a norma del presente regolamento ‘; la d ichiarazione deve essere presentata ‘ al momento RAGIONE_SOCIALEa entrata nella Comunità o all’uscita dalla stessa ‘ alle autorità doganali presenti alle frontiere.
Regolamento che, spiega il ministero, ha quale antecedente, in Italia, un sistema di controlli molto simile, basato sull’obbligo di dichiarazione in dogana, sancito dall’art. 3 del d.l. n. 167 del 1990, il quale (appunto) imponeva l’obbligo di dichiarare i cd. ‘trasferimenti al seguito’ da o verso l’estero ( paesi comunitari e non) di denaro, titoli o valori mobiliari di importo superiore a 10.000,00 euro, con la previsione, in caso di inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di dichiarazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% RAGIONE_SOCIALE‘importo trasferito.
Nella specie, infatti, la contestazione riguarda la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 195/2008, ma nel processo verbale di contestazione RAGIONE_SOCIALEa Guardia di finanza si rammenta che la norma reitera(va) il precetto già introdotto nell’ordinamento dal d.l. n. 167 del 1990.
In ultima analisi, il MEF mette in evidenza che la fattispecie dei passaggi transfrontalieri di denaro, e del connesso obbligo di dichiarazione, rientra nel perimetro di operatività sia RAGIONE_SOCIALE ‘attuale normativa nazionale (d.lgs. n. 195 del 2008), riproduttiva del precetto contenuto nel d.l. n. 167 del 1990, sia RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria (Reg. CE n. 1889/2005), il che è sufficiente al fine di escludere la tesi del venir meno RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo , nonché qualsiasi ipotesi di buona fede del trasgressore, che la Corte d’appello ha erroneamente riconosciuto.
1.1. Il motivo è fondato.
Anzitutto, va delineata, nei seguenti termini, la cornice, normativa e giurisprudenziale, di riferimento:
(a) l’art. 3 del d.l. n. 167 del 1990 prevedeva, al primo comma, che i trasferimenti al seguito da e verso l’estero, da parte di residenti e di non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a 10.000,00 euro o al relativo controvalore, dovessero essere dichiarati all’RAGIONE_SOCIALE italiano cambi. La violazione di tale obbligo era sanzionata a norma del successivo articolo 5;
(b) la sostituzione, ad opera RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1 del d.lgs. n. 125 del 1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.l. n. 167 del 1990, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. n. 10607 del 4/07/2003) non ha comportato una ‘ abolitio criminis ‘ , atteso che la nuova normativa comportava pur sempre un obbligo di dichiarazione in relazione alla circolazione transfrontaliera di capitali, sanzionato dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa nuova disposizione normativa, sostitutivo RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.l. n. 167 del 1990;
(c) con il Reg. CE n. 1889 del 2005, il legislatore comunitario ha affermato che « per il denaro contante trasportato da ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce dovrebbe valere il principio RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione obbligatoria. Detto principio consentirebbe alle autorità doganali di raccogliere informazioni su siffatti movimenti di denaro contante e, se del caso, di trasmetterle ad altre autorità. » (Considerando n. 5 ). A tal fine, l’art 3 (Obbligo di dichiarazione), stabilisce che « 1. Ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 EUR deve dichiarare tale somma alle autorità competenti RAGIONE_SOCIALEo Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce a norma del presente regolamento. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete» ;
(d) attenendosi alla normativa europea, l’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008, nella versione ratione temporis vigente, dispone che « Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all ‘ Agenzia RAGIONE_SOCIALEe dogane. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete »; per il successivo articolo 9, in tema di sanzioni, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di cui all’art icolo 3, con un minimo di 300 euro.
Così ricostruita la cornice entro la quale s’inscrive la fattispecie all’attenzione d i questa Corte, è indubitabile che la sentenza impugnata è viziata laddove ravvisa, per così dire, una sorta di ‘ vuoto normativo ‘ riferibile proprio all’epoca del fatto (commesso il 10/07/2007).
In realtà, in linea con quanto afferma il ricorrente, e come correttamente rimarca il PM nella memoria da ultimo depositata, non è fondatamente prospettabile il ‘ vuoto normativo ‘ ravvisato dal giudice di merito: l’obbligo di dichiarazione di trasporto di denaro contante tra l’Itala e la Repubblica di San Marino è sempre stato immanente nell’ordinamento in quanto è stato codificato dal d.l. n. 167 del 1990 (conv. con modif. nella legge n. 227 del 1990), sostituito dall ‘art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 125 del 1997, plesso normativo che, senza soluzione di continuità, è stato arricchito, prima, dall’ art. 3 del Reg. CE n. 1889 del 2005 e, infine, dal l’art. 3 d.lgs. n. 195 del 2008.
Del pari errato è il riconoscimento, operato dalla Corte d’appello , RAGIONE_SOCIALEa buona fede del trasgressore.
È orientamento di questa Corte (vedi, tra altre, Sez. 2, Ordinanza n. 11568 del 2/05/2025; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11777 del
18/06/2020) che il principio posto dall ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà RAGIONE_SOCIALEa condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l ‘ onere RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione di aver agito senza colpa.
Più specificamente, con riferimento all’esimente RAGIONE_SOCIALEa buona fede, ravvisata dalla Corte di Bologna, è stato chiarito (vedi la cit. Cass. n. 11977/2020) che essa rileva come causa di esclusione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell ‘ autore RAGIONE_SOCIALEa violazione il convincimento RAGIONE_SOCIALEa liceità RAGIONE_SOCIALEa sua condotta e quando l ‘ autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa negligenza omissiva.
Nel caso in questione, in effetti, non viene in gioco la buona fede, dovendosi piuttosto appurare se sussista o meno un errore scusabile a causa RAGIONE_SOCIALE ‘incertezza del quadro normativo.
La domanda merita risposta negativa: invero, non è fondatamente invocabile alcuna esimente -né quella RAGIONE_SOCIALEa buona fede, né l’errore scusabile poiché, a partire dagli anni ’90 e fino all’attualità , il legislatore ha dettato RAGIONE_SOCIALEe disposizioni che, seguendo una traiettoria intrinsecamente coerente, sono espressione del canone secondo cui, per il denaro contante trasportato da ogni persona fisica che entra (prima nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato e ora) nella Comunità o ne esce, va osservato il principio RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione obbligatoria.
1.2. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio al giudice a quo , il quale, oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità, dovrà riesaminare i fatti di causa attenendosi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per l e spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME