SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 62 2026 – N. R.G. 00000248 2025 DEPOSITO MINUTA 05 03 2026 PUBBLICAZIONE 05 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati:
dr.ssa NOME COGNOME – Presidente
dr. NOME COGNOME – Consigliere relatore
dr.ssa NOME COGNOME – Consigliera
all’udienza del 12/02/2026 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
sentenza
ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente
tra
, rappresentato e difeso da: AVV_NOTAIO NOME, elettivamente
domiciliato come in atti;
-appellante-
e
rappresentata e difesa da: AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Appello avverso la sentenza n. 37/2025 del 04/02/2025, emessa dal Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 12/02/2026.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30/07/2025
già dipendente RAGIONE_SOCIALEa
con qualifica di collaboratore professionale sanitario – tecnico RAGIONE_SOCIALEa prevenzione
RAGIONE_SOCIALE‘ambiente e nei luoghi di lavoro -categoria D- ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 04/02/2025, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata rigettata l’impugnazione -proposta con ricorso del 17/07/2024- del licenziamento irrogatogli in data 20/11/2023 per impossibilità di svolgimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa, conseguente alla mancata iscrizione del lavoratore nell’RAGIONE_SOCIALE sanitarie RAGIONE_SOCIALEa prevenzione di cui alla l. n. 3/2018, costituente requisito per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione.
L’impugnata sentenza ha ritenuto che: l’iscrizione all’albo professionale dei tecnici RAGIONE_SOCIALEa prevenzione negli ambienti di lavoro costituisce requisito di legge per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa relativa professione, ed è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, in base alla l. n. 3/2018; la datrice di lavoro aveva invitato l’odierno appellante, con lettera del 29/07/2019, a documentare l’avvenuta iscrizione all’albo professionale; l’ RAGIONE_SOCIALE
aveva informato la che il lavoratore non risultava iscritto all’ albo con nota prot. 225 del 16/06/2023; la aveva quindi contestato al lavoratore il difetto di iscrizione all’albo, con lettera del 22/06/2023, e lo aveva invitato a regolarizzare la propria posizione; l’appellante, con nota del 26/06/2023, aveva comunicato di avere avanzato istanza di iscrizione nel 2019 ma di non potersi iscri vere, a causa di alcuni carichi pendenti, e di essere in attesa RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione da parte del Consiglio RAGIONE_SOCIALE; l’RAGIONE_SOCIALE, con nota del 27/10/2023, aveva comunicato alla che il lavoratore non poteva essere iscritto all’RAGIONE_SOCIALE a causa di carichi pendenti ostativi; l’odierno appellante non possedeva i requisiti per a causa RAGIONE_SOCIALE condanne per reati attinenti al suo ruolo professionale, con sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione, irrogategli con sentenze passate in gi udicato; il recesso irrogato all’odierno appellante era legittimo, poiché il difetto RAGIONE_SOCIALE‘obbligatoria iscrizione all’albo, costituiva ipotesi di impossibilità sopravvenuta di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione per causa esterna coincidente con lo ius superveniens di cui alla l. n. 3/2018 stessa, poiché l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale da parte di soggetto non iscritto al relativo albo è nulla ex art. 2231 c.c., e non essendo prevedibile, al momento RAGIONE_SOCIALEa risoluzione del rapporto, il tempo occorrente per conseguire l’eventuale iscrizione; era irrilevante che il lavoratore avesse conseguito l’iscrizione con decorrenza 22/03/2024, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, non risultando che i presupposti per l’iscrizione all’ albo sussistessero sin dalla domanda avanzata nel 2019 e che il diniego di iscrizione da parte RAGIONE_SOCIALE‘ordine interprovinciale fosse illegittimo; non era ipotizzabile un’ adibizione del lavoratore allo svolgimento solo di una parte RAGIONE_SOCIALE mansioni rientranti nella categoria di inquadramento o RAGIONE_SOCIALE
allo svolgimento di una parte RAGIONE_SOCIALE‘orario lavorativo, per mancanza, nella datrice di lavoro, RAGIONE_SOCIALEa qualifica di un mero tecnico RAGIONE_SOCIALEa prevenzione privo RAGIONE_SOCIALEa necessaria abilitazione professionale, ed essendo irrilevante la possibilità di prestazione per una sola parte RAGIONE_SOCIALE‘intero orario di lavoro, riguardando la nullità sopravvenuta del rapporto il mero svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa in carenza di iscrizione all’albo di appartenenza, indipendentemente dalla misura di tale attività in relazione all’orario di lavoro ; non sussisteva il diritto del lavoratore alla percezione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di mancato preavviso, non trattandosi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento. RAGIONE_SOCIALE
L’appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità RAGIONE_SOCIALEa motivazione e violazione degli artt. 2 c. 2 d.lgs. n. 165 del 2001 e 3 l. n. 604/1966, e dei principi generali in materia di obbligazioni e contratti, poiché:
vertendosi in tema di rapporto di lavoro subordinato, era inapplicabile l’art. 2231 c.c. ma la risoluzione del rapporto andava ricondotta alla disciplina dei licenziamenti, sicché la appellata, prima di irrogare il recesso, avrebbe dovuto verificare la possibilità di utilizzare il dipendente in diverse mansioni, ovvero, qualora avesse considerato che la mancata attivazione del lavoratore per ottenere l’iscrizione all’albo costituiva inadempimento contrattuale, avrebbe dovuto contestargli il relativo addebito; RAGIONE_SOCIALE
l’impossibilità RAGIONE_SOCIALEa prestazione derivante dalla mancata iscrizione all’albo non era definitiva, ma temporanea, poiché esso appellante si era attivato per ottenere l’iscrizione, sicché il rapporto di lavoro andava sospeso in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del procedimento relativo all’iscrizione, conclusosi il 22/03/2024 con l’iscrizione all’albo, laddove la aveva proceduto al licenziamento dopo un primo riscontro negativo RAGIONE_SOCIALE‘ordine professionale ma prima RAGIONE_SOCIALEa deliberazione definitiva; RAGIONE_SOCIALE
l’impossibilità RAGIONE_SOCIALEa prestazione derivante dalla mancata iscrizione all’albo non era totale, ma solo parziale, potendo esso appellante svolgere attività lavorative differenti da quelle che richiedono l’iscrizione all’albo , che già di fatto svolgeva, essendo stato utilizzato in assenza di titolo, sicché la avrebbe dovuto o ridurgli l’orario di lavoro o attribuirgli mansioni differenti rientranti nella categoria professionale di appartenenza, tenuto conto che, in base al CCNL di comparto, i tecnici svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale, di collaborazione ad attività didattiche e di tutoraggio; RAGIONE_SOCIALE
in ogni caso, anche in caso di infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, era illegittima la condanna di esso appellante alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, stante la novità RAGIONE_SOCIALEa questione e le
incertezze interpretative riscontrabili, e tenuto conto che la motivazione del licenziamento si era rilevata, successivamente al recesso, inesistente.
L’appellante ha quindi chiesto, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, l’annullamento del licenziamento irrogatogli e la propria reintegrazione nel posto di lavoro, o, in subordine, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto de ll’appello, deducendo la correttezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza e l’infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all’odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
L’appello è fondato e va accolto, per le seguenti considerazioni.
Va esaminato in primis il motivo di gravame relativo al mancato assolvimento, da parte del datore di lavoro, del cd. obbligo di repechage , in quanto dirimente.
La fattispecie in esame attiene all’impossibilità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazioni del lavoratore appellante per cd. causa esterna (mancata iscrizione all’albo dei RAGIONE_SOCIALEsti di riferimento, obbligatoria per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE mansioni di tecnico RAGIONE_SOCIALEa prevenzione), che, nella giurisprudenza in materia, è stata di volta in volta inquadrata o come ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a sé stante, o come ipotesi riconducibile al giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
In giurisprudenza è comunque pacifico che l’impossibilità sopravvenuta RAGIONE_SOCIALEa prestazione per cause non imputabili al dipendente, sia che la si voglia qualificare come fattispecie a sé, sia che la si voglia ricondurre al giustificato motivo oggettivo, legittima il licenziamento, ma solo quando il datore di lavoro non abbia più apprezzabile interesse alla prestazione.
Difatti, la sopravvenuta impossibilità temporanea RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente (fattispecie in cui rientra anche la sopravvenuta insufficienza, rispetto all’instaurazione del rapporto di lavoro, di un titolo di abilitazione professionale a causa del mutamento RAGIONE_SOCIALEa legislazione) autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1464 c.c., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere accertata, con valutazione ex ante , in riferimento alla prevedibilità o meno del protrarsi RAGIONE_SOCIALEa causa RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione e del tempo occorrente per il suo venir meno, nonché dei pregiudizi derivanti all’organizzazione del datore di lavoro; l’impossibilità temporanea o parziale RAGIONE_SOCIALEa prestazione, infatti, non giustifica il recesso solo quando, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si può prevedere (dunque necessariamente a livello di prognosi) la ripresa RAGIONE_SOCIALEa attualità del rapporto senza significativi pregiudizi per l’organizzazione del datore di lavoro in relazione alla prevedibile durata RAGIONE_SOCIALE‘impedimento (cfr. Cass. Sez. L. nn. 13986 del 24/10/2000 rv. 541179 -01, 1591 del 28/01/2004 rv. 569778 -01, 16924 del 25/07/2006 rv. 592001 -01, 25073 del 07/11/2013 rv. 629544 -01 e 29104 del 11/11/2019 rv. 655851 -01).
Dovendosi tenere conto, nell’applicazione al settore giuslavoristico RAGIONE_SOCIALEa disciplina generale dei contratti, RAGIONE_SOCIALEa normativa speciale di settore, ritiene questa Corte che l’apprezzabilità RAGIONE_SOCIALE‘interesse datoriale alla prosecuzione del rapporto debba essere valutata, trattandosi di eventi non imputabili al lavoratore, alla stregua RAGIONE_SOCIALE ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa ex art. 3 l. n. 604/1966 (cfr. Cass. Sez. L. n 29103/2019 del 26/09/2019-11/11/2019, e precedenti ivi richiamati, tra cui la n. 13896/2000 cit.).
Ne consegue che anche nella fattispecie è necessaria, ai fini RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del licenziamento, l’impossibilità del cd. repechage (cfr. Cass. Sez. L. n.29103/2019 cit.), la cui prova, come pacifico, è interamente a carico del datore di lavoro, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (cfr. ex plurimis , Cass. Sez. L. nn. 2739 del 30/01/2024 rv. 669861 -02, 10435/2018, 27792/2017, 24882/2017, 12101/2016, 5592/2016 e 4460/2015).
Inoltre, come parimenti pacifico, la verifica del requisito RAGIONE_SOCIALE ‘ insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cfr. Cass., Sez. L. n. 29102 del 11/11/2019 rv. 655706 – 01), sicché il difetto di prova del repechage comporta l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto.
Applicando tali principi alla fattispecie, osserva la Corte che, a fronte RAGIONE_SOCIALE specifiche deduzioni RAGIONE_SOCIALE‘appellante, secondo cui, in base all’organizzazione dei servizi ispettivi adottata dalla appellata, i tecnici RAGIONE_SOCIALEa prevenzione svolgono anche mansioni accessorie d’ufficio, ciò che di fatto aveva sempre svolto anch’egli, e comunque , al momento del licenziamento, nel settore di appartenenza c’erano carenze di organico tra le posizioni impiegatizie, sicché avrebbe potuto essere destinato a dette mansioni (appunto in quanto aveva già svolto mansioni d’ufficio) , la si è limitata a sostenere, del tutto genericamente, che non vi sarebbe obbligo di repechage , che comunque il lavoratore non avrebbe indicato le eventuali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mansioni cui avrebbe potuto essere assegnato, e che il profilo di appartenenza del lavoratore osterebbe alla ricollocazione in differenti attività perché le mansioni accessorie sarebbero strumentali a quelle di tecnico e quindi rientrerebbero in quelle proprie del profilo professionale, sicché non sarebbe possibile un’utilizzazione parziale.
Le deduzioni RAGIONE_SOCIALEa appellata, oltreché erronee (nella parte in cui si sostiene, in contrasto con la pacifica giurisprudenza sopra richiamata, l ‘ insussistenza di obbligo di repechage ), sono indimostrate e comunque insufficienti alla prova del difetto di interesse datoriale all ‘ utilizzo RAGIONE_SOCIALE residue prestazioni del lavoratore, nei sensi sopra precisati. RAGIONE_SOCIALE
Difatti, è incontestato che durante la propria attività lavorativa l ‘ appellante ha svolto compiti anche diversi da quelli attinenti direttamente alla qualifica di tecnico RAGIONE_SOCIALEa prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro , e per i quali non è richiesta l’iscrizione nell’albo professionale. In particolare, è stato adibito a mansioni amministrative, ha condotto l’auto aziendale in occasione dei sopralluoghi tecnici, ha svolto attività di ricerca ed aggiornamento ed ha organizzato l’attività ispettiva.
Tali compiti, inoltre, non possono considerarsi meramente accessori all’attività di tecnico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sanitarie che il svolgeva, ed anzi hanno valenza autonoma, poiché, in base alla declaratoria di cui all’allegato A del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 relativa al profilo professionale in cui l’appellante è inquadrato, i tecnici RAGIONE_SOCIALEa prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, come gli altri profili professionali del ruolo sanitario, svolgono ‘ oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale – quali, ad esempio, la tenuta di registri nell’ambito RAGIONE_SOCIALE unità operative semplici; assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le Aziende o Enti ed, in particolare, quelli che garantiscono l’assistenza sulle 24 ore; collaborano all’attività didattica nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi; all’interno RAGIONE_SOCIALE unità operative semplici, possono coordinare anche l’attività del personale addetto per predisporne i piani di lavoro nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘autonomia operativa del personale assegnato e RAGIONE_SOCIALE esigenze del lavoro di gruppo ‘ .
L ‘ appellante, pertanto, all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa mancata iscrizione all ‘ albo professionale di appartenenza, ben poteva, senza necessità di significative modifiche RAGIONE_SOCIALE ‘ organizzazione RAGIONE_SOCIALE ‘ unità operativa aziendale ove era destinato, alle funzioni strumentali a quelle strettamente proprie dei tecnici RAGIONE_SOCIALEa prevenzione o comunque (ed anche previo eventuale demansionamento, pacificamente legittimo in tali casi -cfr. Cass. Sez. L. n. 17036 del 20/06/2024 rv. 671585 – 01) a mansioni impiegatizie d ‘ ufficio, nelle cui posizioni vi erano vacanze di organico, e che avrebbe potuto agevolmente ricoprire senza necessità di specifica formazione appunto in quanto attinenti al medesimo settore.
L ‘ accoglimento del motivo determina l ‘ assorbimento degli altri, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui agli artt. 51 e 63 c. 2 del d.lgs. n. 165/2001, in base ai quali non vi è differenziazione dei regimi di tutela in caso di licenziamento illegittimo che dispongono la non differenziazione dei regimi di tutela nell’ambito del pubblico impiego.
La prima norma, infatti, stabilisce che la legge n. 300/1970 si applica, in ogni caso, ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni; la seconda, che il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l’amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello RAGIONE_SOCIALE‘effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, ed il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Al riguardo va osservato che l ‘ appellante, nelle more, ha ottenuto l ‘ iscrizione all ‘ albo professionale con decorrenza 22/03/2024 (cfr. doc. 4 appellante), con conseguente cessazione RAGIONE_SOCIALEa situazione di impossibilità di pieno ed integrale svolgimento RAGIONE_SOCIALE mansioni di appartenenza, sicché l ‘ appellante va reintegrato nelle mansioni di tecnico RAGIONE_SOCIALEa prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘ambiente e nei luoghi di lavoro, di appartenenza.
Ne segue, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello , l ‘ annullamento del licenziamento per cui è causa e la condanna RAGIONE_SOCIALEa appellata alla reintegra RAGIONE_SOCIALE ‘ appellante nel posto di lavoro di tecnico RAGIONE_SOCIALEa prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ed al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. a quello RAGIONE_SOCIALE‘effettiva reintegrazione con il limite di ventiquattro mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello RAGIONE_SOCIALEa effettiva reintegrazione, oltre interessi legali. RAGIONE_SOCIALE
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 37/2025 in data 04/02/2025 del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, annulla il licenziamento irrogato a dalla con
comunicazione in data 20/11/2023 ricevuta in data 22/11/2023; condanna la stessa alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro; condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. a quello RAGIONE_SOCIALE‘effettiva reintegrazione con il limite di ventiquattro mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore del ricorrente, dal giorno del licenziamento fino a quello RAGIONE_SOCIALEa effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale; RAGIONE_SOCIALE CP
condanna l’appellat a alla refusione in favore RAGIONE_SOCIALE‘appellante RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in €. 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge; quanto al presente grado in complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge. Così deciso in L’Aquila all’udienza del 12/02/2026.
Si dà atto che alla redazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha contribuito il M.O.T. Dott.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE – dott. NOME COGNOME – – dott.ssa NOME COGNOME –