Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34905 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5441-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1580/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/12/2018 R.G.N. 889/2017;
R.G.N. 5441/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/11/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 10.12.18 n. 1580, la Corte d’appello di Milano, rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva accolto il ricorso di COGNOME NOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volto a far dichiarare illegittima la decadenza dalla prestazione Cigs -per il periodo dal 1.10.10 al 30.9.11 -ed illegittimo, quindi, il provvedimento RAGIONE_SOCIALE del 20.3.15 di recupero delle somme, a quel titolo erogate, per € 70.572,49, nonché a far accertare l’obbligo dell’Isti tuto al pagamento RAGIONE_SOCIALE prestazione di integrazione salariale, comprensiva sia RAGIONE_SOCIALE quota Cigs che RAGIONE_SOCIALE quota di integrazione del fondo speciale del trasporto aereo, per il periodo 10.10.14 -27.5.15.
Il tribunale aveva ritenuto fondato il ricorso, sulla base di quanto previsto dall’art. 8 del DL n. 86/88, in relazione a quanto previsto nella circolare RAGIONE_SOCIALE n. 73/08, ove si prevede che a salvaguardia del brevetto di volo, i piloti sono tenuti a svolgere un minimo di voli e in tali casi, tale attività non comporta la decadenza dalla prestazione e non vi è obbligo di preventiva comunicazione.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre COGNOME NOME resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha riserva to il deposito dell’ ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 8 comma 4 e comma 5 del DL n. 86/88, convertito in legge n. 160/88, in combinato disposto con gli artt. 1 bis, comma 1 e 1 ter del DL n. 247/04, convertito con modificazioni in legge n. 291/04, vigenti ratione temporis e con l’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che nella fattispecie non fosse applicabile l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dec adenza sanzionatoria di cui all’art. 8 comma 5 del DL n. 86/88 (indicato in rubrica), nonostante il lavoratore non avesse adempiuto all’onere di comunicare preventivamente la sua rioccupazione all’estero, con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato con decorrenza 14.6.2011, con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art., 8, co.5 d.l. n.86/88, conv. con modif. in l. n.160/88, nel testo vigente ratione temporis : ‘Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dello svolgimento RAGIONE_SOCIALE predetta attività.’
La comunicazione RAGIONE_SOCIALE nuova attività lavorativa deve essere preventiva, quand’anche la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria (Cass.24644/23). Si è altresì specificato che la comunicazione preventiva è da riferirsi all’attività lavorativa, per cui e ssa è esclusa dalla contestualità tra inizio dell’attività, stipula del contratto e comunicazione, dovendo il lavoratore in caso soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione (Cass.10369/15).
Tanto premesso, per i piloti di volo, le circolari dell’RAGIONE_SOCIALE nn.73/08 e 94/11 hanno meglio precisato l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, stabilendo che tale
obbligo non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Si tratta del c.d. periodo neutro, e questa Corte ha già avuto modo di ribadire (Cass.3116/21) che, ai fini del predetto periodo, occorre che l’attività svolta sia finalizzata in modo esclusivo ad un addestramento funzionale alla preservazione delle pregresse licenze di volo.
Ciò posto, le predette circolari vengono a interpretare la norma primaria dell’art.8, co.5 d.l. n.86/88, sicché la fattispecie normativa in tema di decadenza, nell’ambito specifico dei piloti di volo, è quella risultante dal coordinamento con le circolari nn.73/08 e 94/11. L’accertamento che si sia trattato di attività volta esclusivamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi al volo in essere presso il precedente vettore aereo, non è dunque un accertamento di fatto ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. poiché concorre a integrare la stessa fattispecie normativa. Ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c. sussiste falsa applicazione di legge, in particolare sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE scorretta sussunzione del caso concreto nell’alveo dei requisiti fat tuali di cui l’art.8, co.5 d.l. n.86/88 coordinato con le circolari RAGIONE_SOCIALE nn.73/08 e 94/11 e chiede l’accertamento, ogni qual volta il giudice di merito: a) non compia alcun accertamento sull’esistenza di attività volta esclusivamente al mantenimento del pregresso brevetto di volo, oppure, b) compia tale accertamento in modo errato o incompleto, trascurando elementi fattuali invece rilevanti. Tra questi elementi fattuali non può ad esempio non essere considerato il regolamento negoziale espresso dal contratto stipulato con il nuovo vettore aereo, onde verificare se da tale regolamento emerga una
prestazione lavorativa esclusivamente finalizzata mantenimento del brevetto o invece più ampia.
Ciò premesso, deve quindi innanzitutto rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente: il motivo non tende a ridiscutere alcuna questione di merito, ma pone la sola questione giuridica RAGIONE_SOCIALE corretta sussunzione del caso concreto nella fattispecie giuridica. Né vi è preclusione derivante da doppia pronuncia conforme, poiché si verte al di fuori dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.
Nella specie, risulta accertato dalla Corte di appello che il COGNOME ha dato comunicazione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assunzione presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 1.10.11 al termine del periodo di addestramento svolto dal 14.6.11 al 30.9.11 (cfr. p. 2 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata); pertanto, ciò che dovrà accertare la Corte di appello è se il periodo di addestramento era esclusivamente finalizzato al mantenimento dei brevetti di volo ovvero era solo una fase , all’interno del patto di prova , prevista negozialmente, volta alla stipula di un nuovo contratto di lavoro.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito RAGIONE_SOCIALE controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.11.24