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Obbligo contributivo: sì per geometra dipendente

Un geometra, pur lavorando come dipendente e versando contributi all’INPS, si è visto richiedere il pagamento dei contributi minimi dalla cassa professionale di categoria. I giudici di merito gli avevano dato ragione, appellandosi al divieto di doppia contribuzione. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il mero fatto di essere iscritti all’albo professionale è condizione sufficiente a generare l’obbligo contributivo verso la cassa di previdenza, a prescindere dall’effettivo esercizio della libera professione o dalla contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale.

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Pubblicato il 11 ottobre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Iscrizione all’Albo e Obbligo Contributivo: La Cassazione Chiarisce

Un professionista iscritto a un albo, che lavora esclusivamente come dipendente, è comunque tenuto a versare i contributi alla propria cassa di previdenza? Questa è la domanda al centro di una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha stabilito un principio fondamentale: l’iscrizione all’albo professionale è di per sé sufficiente a far scattare l’obbligo contributivo minimo, anche in assenza di attività libero-professionale e in presenza di un’altra copertura previdenziale.

Il Caso: Geometra Dipendente e la Richiesta della Cassa

La vicenda riguarda un geometra che, dopo aver esercitato la libera professione, era stato assunto come dipendente da una società con il ruolo di capo ufficio tecnico. Di conseguenza, aveva cessato l’attività autonoma e chiuso la partita IVA, versando regolarmente i contributi previdenziali all’INPS, come previsto per i lavoratori subordinati.

Nonostante ciò, la Cassa di Previdenza dei Geometri gli notificava una cartella di pagamento per i contributi minimi soggettivi relativi a un’annualità successiva alla sua assunzione, basandosi sulla sua permanenza nell’albo professionale.

Le Decisioni di Merito e il Principio della Doppia Imposizione

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano dato ragione al professionista. I giudici di merito avevano ritenuto che mancassero le due condizioni necessarie per l’iscrizione obbligatoria alla cassa professionale: l’esercizio della libera professione in modo continuativo e l’assenza di un’altra forma di previdenza obbligatoria. Avevano quindi applicato il principio che vieta la doppia imposizione contributiva sulla stessa attività, considerando che il geometra era già coperto dall’INPS per il suo lavoro dipendente.

L’intervento della Cassazione e il rafforzamento dell’Obbligo Contributivo

La Corte di Cassazione ha completamente ribaltato questa visione. Accogliendo il ricorso della Cassa Geometri, ha affermato un principio consolidato nella sua giurisprudenza: ai fini dell’obbligo contributivo verso la cassa professionale, la condizione necessaria e sufficiente è l’iscrizione all’albo.

La Corte ha specificato che la natura occasionale dell’esercizio professionale o la mancata produzione di reddito sono irrilevanti. L’obbligazione nasce da un meccanismo presuntivo legato all’appartenenza a una categoria professionale e si fonda su un dovere di solidarietà verso tutti gli iscritti.

Le Motivazioni della Sentenza

Secondo la Suprema Corte, i giudici di merito hanno errato nel concentrarsi sul divieto di doppia contribuzione. Il punto centrale non è se il professionista stia già pagando altri contributi, ma se sussiste l’obbligo originario verso la propria cassa di categoria. Tale obbligo, secondo la legge, scaturisce direttamente dall’iscrizione all’albo. La mera iscrizione a un’altra gestione, come quella dell’INPS, non è di per sé ostativa a questo dovere.

Le norme regolamentari della Cassa, che prevedono specifiche condizioni di esenzione (ad esempio per chi svolge attività in modo esclusivo per il datore di lavoro), rappresentano delle deroghe a questa regola generale. Tali deroghe, però, devono essere applicate secondo le modalità e i termini previsti dalla Cassa stessa e non possono essere invocate per negare l’esistenza dell’obbligo principale. L’iscrizione all’albo, in sostanza, crea una presunzione di esercizio della professione che può essere superata solo nei casi espressamente contemplati dai regolamenti dell’ente previdenziale.

Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche

La sentenza è stata cassata e il caso rinviato alla Corte d’Appello per una nuova valutazione alla luce di questo principio. Le implicazioni per tutti i professionisti iscritti ad albi sono significative. Questa decisione conferma che non è sufficiente lavorare come dipendente per essere esonerati dai versamenti alla propria cassa di categoria. L’unico modo per essere certi di estinguere l’obbligo contributivo è la cancellazione dall’albo professionale, oppure la verifica scrupolosa dell’esistenza e del rispetto delle condizioni di esenzione previste dai regolamenti del proprio ente di previdenza. In caso contrario, il rischio è di trovarsi a dover pagare contributi minimi, anche senza aver mai svolto un’ora di libera professione.

Un professionista iscritto all’albo che lavora solo come dipendente è tenuto a versare i contributi alla cassa di categoria?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la semplice iscrizione all’albo professionale è una condizione sufficiente per far sorgere l’obbligo di iscrizione e di versamento del contributo minimo alla propria cassa di previdenza.

L’iscrizione all’INPS come lavoratore dipendente esonera dal pagamento dei contributi alla cassa professionale?
No. La sentenza chiarisce che la mera iscrizione ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria, come quella dell’INPS per i dipendenti, non è di per sé una causa di esclusione dall’obbligo contributivo verso la cassa di appartenenza.

L’obbligo contributivo sussiste anche se non si esercita la libera professione e non si produce reddito?
Sì. La Corte ha ribadito che l’obbligo di versare la contribuzione minima è indipendente dalla natura occasionale dell’esercizio della professione e dalla mancata produzione di reddito, poiché si basa su un principio di solidarietà tra tutti gli iscritti alla categoria.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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