Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34277 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 34277 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 21644-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
Oggetto
R.G.N. 21644/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/11/2024
PU
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1001/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/01/2019 R.G.N. 750/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME
udito l’avvocato NOME COGNOME
R.G. 21644/19
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del giorno 7.1.19 n. 1001, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza dei Geometri Liberi Professionisti -CIPAG –avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, che aveva accolto l’opposizione proposta da COGNOME NOMECOGNOME avverso la cartella di pagamento con la quale, a seguito di iscrizione d’ufficio alla predetta Cassa, gli era stato chiesto il pagamento di contributi per l’importo di € 4.457,56, relativa alla contribuzione soggettiva minima dell’anno 2012 , in favore della Cassa Geometri.
Il tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo pacifico che il ricorrente avesse svolto attività libero-professionale fino alla sua assunzione alle dipendenze di Silp, nel gennaio 2011, momento nel quale (cessata la partita Iva e la medesima attività libero-professionale) aveva svolto invece le sole mansioni di capo di ufficio tecnico per la società datrice di lavoro (che era
una società a prevalente partecipazione pubblica che si occupava della realizzazione di piani di recupero di aree industriali dismesse, per conto di alcuni comuni della provincia di Livorno), percependo la retribuzione su cui era versata la contribuzione obbligatoria, alla gestione dipendenti Inps. Il medesimo tribunale riteneva, quindi, irrilevante che le mansioni di capo ufficio tecnico comportassero competenze tipiche del geometra, nonché il possesso del relativo titolo, dal momento che in concreto mancavano entrambe le condizioni per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa, previste dall’art. 22 della legge n. 773/82, ovvero l’esercizio della libera professione con carattere di continuità e il non essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria.
La Corte d’appello da parte sua, nel confermare la sentenza di primo grado, ha richiamato il divieto della doppia imposizione contributiva dell’unica attività svolta dal COGNOME, a partire dal 2011, alle dipendenze della società datrice, che nella specie, rientrava, altresì, in una delle ipotesi derogatorie alla presunzione di esercizio della libera professione di geometra, in particolare l’ipotesi sub a), di cui alla delibera n. 124/09 della CIPAG: ‘essere inquadrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e, nel solo interesse del datore di lavoro, svolgere esclusivamente attività che rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo’, che quindi, sulla base degli atti di causa, risultava comprovata da parte del COGNOME con esonero dall’obbligo di iscrizione alla Cassa geometri.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il PG ha concluso, in udienza, nel senso del rigetto del ricorso.
Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la Cassa RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10, 17, 18 e 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94, de ll’Art. 38 Cost., oltreché dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG, approvato con DM 27/02/13, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva escluso l’automatismo dell’iscrizione (Albo/Cassa, ex art. 1 l. 3 7/67), non ritenendo che l’obbligo di contribuzione minimo fosse dovuto anche nel caso di esercizio saltuario e/o occasionale dell’attività professionale, secondo un meccanismo presuntivo di esercizio della professione, tipico degli ordinamenti mutualistic i: nella specie, si trattava dell’obbligo di versare la contribuzione minima, in ragione degli obblighi di solidarietà scaturenti dalla mera appartenenza alla categoria.
Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa Geometri deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 1 della legge n. 37/67, dell’art. 2 del d.lgs. n. 30/06 e degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94, dell’Art. 38 Cost., oltreché dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG, approvato con DM 27/02/13, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva assunto la violazione del divieto di doppia imposizione contributiva, in quanto per i geometri, le regole che consentono l’esercizio di attività professionali nelle forme del lavoro subordinato (con ‘assorbimento’ degli obblighi previdenziali nell’AGO) sono
quelle indicate dalla delibera 124/09 della Cassa (nella specie, l’inquadramento nel ruolo professionale); al di fuori di esse, l’attività di geometra, ad avviso della Cassa, è abusiva ovvero si intende prestata al di fuori del rapporto di subordinazione, con insorgenza conseguentemente degli obblighi contributivi (come nella specie), nei confronti della previdenza di categoria: in tali ipotesi, secondo la Cassa, l’eventuale duplicazione della tutela previdenziale non viola il divieto di doppia contribuzione, perché vi è il cumulo di attività ovvero di presupposti di capacità contributiva, formalmente distinte. Infine, la Corte del merito aveva, altresì, trascurato che il contribuente non aveva, comunque, presentato le autocertificazioni necessarie per fruire dell’esenzione, violazione che aveva anch’ess a valore costitutivo dell’obbligo di versare la contribuzione minima alla CIPAG.
Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 22 della legge n. 773/82, dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’art. 1 comma 4, lett. A e dell’art. 3 comma 4 e del l’art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 509/94, dell’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 e dell’art. 1 comma 488 della legge n. 147/13, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto legittimo che la disciplina regolamentare adottata dalla CIPAG, in forza del d.lgs. n. 509/94, potesse derogare alla disciplina normativa di cui all’art. 22 della legge n. 773/82, modificando i presupposti per l’iscrizione alla Cassa.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è
condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall’obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l’applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all’albo’ (Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21) .
Pertanto, la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che fosse stato violato il divieto della doppia imposizione contributiva, richiamando la necessità dello svolgimento della libera professione e del non essere iscritti contestualmente ad altra forma di previdenza obbligatoria, quando invece le norme regolamentari di delegificazione della Cassa impongono la soggezione alla imposizione contributiva per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo, salvo l’esenzione nei soli termini e modi previsti dal regolamento della Cassa e ciò per disincentivare l’esercizio abusivo della professione ovvero pratiche di concorrenza sleale nei confronti della categoria, mediante l’adibizione dei dipendenti a mansioni ‘promiscue’ (cfr. p. 18 e 20 del ricorso).
Lo stesso principio di diritto sopra esposto, che ha determinato l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato, la sentenza va cassata e la
causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.24